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Normative sullo scialpinismo
DGR n. 14431 del 6 ottobre 2003 Regolamento sport della Montagna

 

Regolamento regionale per la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione del titolo IV della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia"

VISTO il Programma regionale di sviluppo della VII legislatura e letto in particolare l'obiettivo specifico 4.2.3 "Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive", ove, fra gli altri, è prevista la promozione delle professioni sportive alpine, l'autorizzazione e vigilanza sulle scuole dei maestri di sci e delle guide alpine e la tutela della sicurezza degli utenti;

VISTA la legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia";

RICHIAMATO il Titolo IV della legge sopra indicata avente ad oggetto "Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna", il quale prevede vengano disciplinati, con regolamento della Giunta regionale, la professione di maestro di sci, la professione di guida alpina e l'ordinamento delle piste da sci;

PRESO ATTO che il Dirigente della U.O. Promozione e sviluppo dello Sport della Direzione Generale Giovani Sport e Pari Opportunità riferisce che:
· in attuazione del Titolo IV della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26, è stato predisposto il "Regolamento regionale per la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, disciplinante in particolare le professioni di mastro di sci, di guida alpina e di accompagnatore di media montagna, nonché l'ordinamento delle piste da sci e le regole comportamentali degli utenti;
· l'elaborazione del testo regolamentare in argomento ha richiesto frequenti e costruttivi contatti con le parti sociali interessate ( Collegio regionale dei Maestri di sci - Collegio regionale delle guide alpine - ANEF Lombardia Associazione Naz. Esercenti Funiviari - Comunità montane ), registrando nella sua fase conclusiva una generale condivisione;
· il Comitato Legislativo, nella seduta del 28.07.2003 ha espresso parere favorevole in ordine ai contenuti del regolamento di cui trattasi, richiedendo parziali integrazioni e rettifiche, integralmente riportate nel testo qui allegato;

VAGLIATE e fatte proprie le considerazioni e le proposte del Dirigente della U.O. Promozione e sviluppo dello Sport della Direzione Generale Giovani Sport e Pari Opportunità;

A voti unanimi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) di approvare il "Regolamento regionale per la promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna" in attuazione del titolo IV della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia", allegato al presente atto quale sua parte integrale e sostanziale, ( all.A).;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

 

 

   
   
   

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