Decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.214 del 15 settembre 2003
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, larticolo
41;
Vista la direttiva 2002/19/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, relativa allaccesso alle reti di comunicazione
elettronica e alle risorse correlate, e allinterconnessione delle
medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi
di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti
ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli
utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica
(direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del 16 settembre
2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi
di comunicazione elettronica;
Visto il Codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n. 420;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.
77;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, larticolo
2 bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.
447;
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dellUnione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni
della costituzione e della convenzione dellUIT, adottata a Ginevra
il 22 dicembre 1994, e ratificata dalla legge 31 gennaio 1996, n. 313;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in
materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro
radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato
con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare larticolo
41;
Vista la legge 8 luglio 2003, n.172;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate
nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Comunicazioni in
data 16 luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata,
di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per
le politiche comunitarie , di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, delleconomia e delle finanze, della difesa, delle
attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei
trasporti, dellambiente e della tutela del territorio, per linnovazione
e le tecnologie, e per gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo
Codice delle comunicazioni elettroniche
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto
con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un
operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva,
per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende,
tra laltro, laccesso: agli elementi della rete e alle risorse
correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature
con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare laccesso
alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per
fornire servizi tramite la rete locale; allinfrastruttura fisica,
tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software,
tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del
numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e
mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi
di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi
di rete privata virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmettitore
destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni
casi lapparato radioelettrico può coincidere con la stazione
stessa.
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature
di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi
digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione
digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra
applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e
le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la
televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorità nazionale di regolamentazione: lAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la fornitura
di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato,
ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti
i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica,
conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile
al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
i) Codice: il Codice delle comunicazioni elettroniche per
quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica;
j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili allattività
lavorativa, commerciale o professionale svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione,
la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta
rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche
di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un altro per
consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti
del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti
da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti
interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. Linterconnessione
è una particolare modalità di accesso tra operatori della
rete pubblica di comunicazione;
n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento
di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o
che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente
un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative
comunitarie o nazionali applicabili;
o) larga banda: lambiente tecnologico costituito da applicazioni,
contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente lutilizzo delle
tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature
terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione
generale;
q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente allarticolo
18, che comprendono lUnione europea o unimportante parte
di essa;
r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione
nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono
utilizzate per instradare le chiamate verso lubicazione fisica
del punto terminale di rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione
che non sia un numero geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni
mobili e personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili,
i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a tariffazione
specifica;
u) operatore: unimpresa che è autorizzata a fornire una
rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale labbonato
ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in
cui abbiano luogo la commutazione o linstradamento, il punto terminale
di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che
può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale.
Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale
di rete è costituito dallantenna fissa cui possono collegarsi
via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della
rete presso il domicilio dellabbonato al permutatore o a un impianto
equivalente nella rete telefonica fissa;
aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica
utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la
rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni
vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione
di dati, tra punti terminali di rete;
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata
installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali
radiofonici o televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e,
se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e
altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,
a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese
le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione
di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi,
i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in
cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via
cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione
elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono
o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio,
ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche
ai programmi;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un servizio
di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse proprio
dal titolare della relativa autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma
a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione
di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi
di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi
che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione
elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti;
sono inoltre esclusi i servizi della società dellinformazione
di cui allarticolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile
al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali
ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno
o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale
di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno
o più dei seguenti servizi: lassistenza di un operatore;
servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni
pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche;
la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze
sociali particolari e la fornitura di servizi non geografici;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo
che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed
editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico.
Il rapporto dimmagine 16:9 è il formato di riferimento
per i servizi televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità
determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro
ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche,
offerti ad un prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa tecnica
secondo la quale laccesso in forma intelligibile ad un servizio
protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento
o ad unaltra forma di autorizzazione preliminare individuale;
nn) stazione radioelettrica: uno o più trasmettitori o ricevitori
o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature
accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile,
per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di
radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio
al quale partecipa in materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico
accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono
includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
comprese le schede con codice di accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di
utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione
o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi
comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi
sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi
di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale
su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate
dagli utenti della televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della società dellinformazione,
definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme
speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di
programmi sonori e televisivi.
Art. 3
Principi generali
1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle
persone nelluso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché
il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di
concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che
è di preminente interesse generale, è libera e ad essa
si applicano le disposizioni del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa
e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute
pubblica e della tutela dellambiente e della riservatezza e protezione
dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni
regolamentari di attuazione.
Art. 4
Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione
elettronica
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica
è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera
circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente
garantiti di:
a) libertà di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento
dellintegrità e della sicurezza delle reti di comunicazione
elettronica;
c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime
di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi
di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività,
trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese
che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti
dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione
della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica
è volta altresì a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e
la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso ladozione
di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti
delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività
delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione
delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche
e private;
c) garantire losservanza degli obblighi derivanti dal regime
di autorizzazione generale per lofferta al pubblico di reti e
servizi di comunicazione elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti
distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi
di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la
loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione
sociale ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile laccesso e linterconnessione
per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo
alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza
sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e
servizi di comunicazione elettronica e lutilizzo di standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica,
inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione
delluso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità
di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione
elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede
comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da
organismi internazionali cui lItalia aderisce in virtù
di convenzioni e trattati.
Art. 5
Regioni ed Enti locali
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze
legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome,
operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante
intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano,
in sede di Conferenza Unificata, di cui allarticolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata Conferenza
Unificata), le linee generali dello sviluppo del settore, anche
per lindividuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal
fine è istituito, nellambito della Conferenza Unificata,
avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare
il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare
dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare
le proposte da sottoporre alla Conferenza.
2. In coerenza con i principi di tutela dellunità economica,
di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nellambito
dei principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili dallordinamento
della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con
quanto previsto dallordinamento comunitario ed al fine di rendere
più efficace ed efficiente lazione dei soggetti pubblici
locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici,
le Regioni e gli Enti locali, nellambito delle rispettive competenze
e nel rispetto dei principi di cui al primo comma dellarticolo
117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione
elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate
nellambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche
al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione
di imprese;
b) agevolazioni per lacquisto di apparecchiature terminali dutente
e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a
larga banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi
di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche
localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione,
negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle
ricettive, turistiche ed alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone
anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito
modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone
rurali o geograficamente isolate.
3. Lutilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti
dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi
indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione
e proporzionalità.
4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento
alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le
parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto
a quelle già attribuite.
Art. 6
Misure di garanzia
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non
possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dallarticolo
2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera
esistente nella forma dellinfluenza dominante, salvo prova contraria,
allorché ricorra una delle situazioni previste dallarticolo
2, comma 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di
agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli
Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni
di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del
trattato sullUnione europea, se non nei limiti e alle condizioni
di cui al medesimo titolo V.
Capo II - FUNZIONI DEL MINISTERO E DELLAUTORITÀ ED ALTRE
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 7
Ministero e Autorità
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001,
n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,
dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n.
3.
2. LAutorità è Autorità nazionale di regolamentazione
ed esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, come modificata dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito
con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16
gennaio 2003, n. 3.
3. LAutorità, in quanto Autorità nazionale di regolamentazione,
ed il Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le misure
espressamente previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi
di cui agli articoli 4 e 13, nel rispetto dei principi di ragionevolezza
e proporzionalità. Le competenze del Ministero, così come
quelle dellAutorità, sono notificate alla Commissione europea
e sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
Art. 8
Cooperazione tra il Ministero, lAutorità e lAutorità
garante della concorrenza e del mercato
1. Il Ministero, lAutorità e lAutorità garante
della concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione,
si scambiano le informazioni necessarie allapplicazione delle
direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono
le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza
cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
2. Il Ministero, lAutorità e lAutorità garante
della concorrenza e del mercato adottano, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del Codice, nellambito dei rispettivi
ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle procedure
di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie di interesse
comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini
ufficiali e siti Internet.
3. Il Ministero, lAutorità e lAutorità garante
della concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e trasparenza
tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire
la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.
Art. 9
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dellAutorità
1. I ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero e dellAutorità
adottati sulla base delle disposizioni del Codice sono devoluti alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza nei
giudizi di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile
dalle parti al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con
sede in Roma; ai giudizi si applica larticolo 23 bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.
Art. 10
Comunicazione di informazioni
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica
trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie
al Ministero e allAutorità, per le materie di rispettiva
competenza, al fine di assicurare la conformità alle disposizioni
o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. Tali imprese
devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto
dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal
Ministero e dallAutorità. Le richieste di informazioni
del Ministero e dellAutorità sono proporzionate rispetto
allassolvimento dello specifico compito al quale la richiesta
si riferisce e sono adeguatamente motivate.
2. Il Ministero e lAutorità forniscono alla Commissione
europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie
a questultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce,
proporzionate rispetto allassolvimento di tali compiti. Su richiesta
motivata, le informazioni fornite al Ministero e allAutorità
possono essere messe a disposizione di unaltra Autorità
indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro
dellUnione europea, di seguito denominato Stato membro, ove ciò
sia necessario per consentire ladempimento delle responsabilità
loro derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo
richiesta contraria, espressa e motivata, dell'Autorità che fornisce
le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione
di analoga Autorità di altro Stato membro. Se le informazioni
trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità
riguardano informazioni precedentemente fornite da unimpresa su
richiesta del Ministero ovvero dellAutorità, tale impresa
deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni trasmesse da unAutorità di
regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi riservate,
in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in materia
di riservatezza, il Ministero e lAutorità, nellambito
delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.
4. Il Ministero e lAutorità pubblicano le informazioni
di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare
un mercato libero e concorrenziale, nellosservanza della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.
5. Il Ministero e lAutorità pubblicano, entro e non oltre
novanta giorni dallentrata in vigore del Codice, le disposizioni
relative allaccesso del pubblico alle informazioni di cui al presente
articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso.
Ogni decisione di diniego dellaccesso alle informazioni deve essere
esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.
Art. 11
Meccanismo di consultazione e di trasparenza
1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli
articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e lAutorità,
quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice che
abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono
alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta
di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere
dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento.
2. Il Ministero e lAutorità, entro e non oltre novanta
giorni dallentrata in vigore del Codice, nellosservanza
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono
pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura
che si applica, nellambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini
della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni
riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario,
relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato
nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio.
3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la
proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione,
ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale
e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini
ufficiali e sui siti Internet del Ministero e dellAutorità.
Art. 12
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
1. Il Ministero e lAutorità, nell'esercizio delle funzioni
di cui al Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di
cui allarticolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento
del mercato interno.
2. LAutorità coopera in modo trasparente con le Autorità
di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea
al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri,
delle disposizioni delle direttive comunitarie recepite con il Codice;
a tale scopo lAutorità si adopera al fine di pervenire
ad un accordo preventivo con le Autorità di regolamentazione
degli altri Stati membri e con la Commissione europea sui tipi di strumenti
e sulle soluzioni più adeguate da utilizzare nellaffrontare
determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.
3. Oltre alla consultazione di cui allarticolo 11, qualora lAutorità
intenda adottare un provvedimento che rientri nellambito degli
articoli 18, 19, 42, 45 o 66 e influenzi gli scambi tra Stati membri,
rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di
provvedimento, adeguatamente motivata, alla Commissione europea e alle
Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. LAutorità
non può adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine
di un mese dalla predetta informativa.
4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non può essere
adottata per ulteriori due mesi e lAutorità è tenuta
a rivedere la proposta di provvedimento, qualora la Commissione europea
ne faccia richiesta entro tale termine, quando:
a) o abbia ad oggetto lidentificazione di un mercato di riferimento
differente da quelli di cui allarticolo 18;
b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia
individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere
di mercato, ai sensi dellarticolo 19, commi 4 , 5 o 7 e influenzi
gli scambi tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa
creare una barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua compatibilità
con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui
allarticolo 13.
5. LAutorità tiene in massima considerazione le osservazioni
delle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri e della
Commissione europea e, salvo nei casi di cui al comma 4, adotta il provvedimento
risultante e lo comunica alla Commissione europea.
6. In circostanze straordinarie lAutorità, ove ritenga
che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai
commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli
interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti temporanei
cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni
del Codice. LAutorità comunica immediatamente tali provvedimenti,
esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità
di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dellAutorità
di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati
o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai
commi 3 e 4.
Art. 13
Obiettivi e principi dellattività di regolamentazione
1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice
e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e lAutorità,
nellambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure
ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli obiettivi generali
di cui allarticolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Il Ministero e lAutorità nellesercizio delle
funzioni e dei poteri indicati nel Codice tengono in massima considerazione
lobiettivo di una regolamentazione tecnologicamente neutrale,
nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione
tra imprese.
3. Il Ministero e lAutorità contribuiscono nellambito
delle loro competenze a promuovere la diversità culturale e linguistica
e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
4. Il Ministero e lAutorità promuovono la concorrenza
nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,
nonché delle risorse e servizi correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il
massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della
concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di
infrastrutture e promuovendo linnovazione e lo sviluppo di reti
e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga
banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi
contenuti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente
delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
5. Il Ministero e lAutorità, nellambito delle rispettive
competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura
di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati
e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dellaccesso e dellinterconnessione,
anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con
le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole
tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare
a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi
generali di cui allarticolo 4;
c) incoraggiando listituzione e lo sviluppo di reti transeuropee
e linteroperabilità dei servizi;
d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri
Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per
garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e lapplicazione
coerente del Codice.
6. Il Ministero e lAutorità, nellambito delle rispettive
competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale,
come definito dal Capo IV del Titolo II;
b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei
loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure
semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di
un organismo indipendente dalle parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati
personali e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare
garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici,
in particolare degli utenti disabili;
f) garantendo il mantenimento dellintegrità e della sicurezza
delle reti pubbliche di comunicazione;
g) garantendo il diritto allinformazione, secondo quanto previsto
dallarticolo 19 della Dichiarazione dei diritti delluomo.
7. Nellambito delle proprie attività il Ministero e lAutorità
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
8. LAutorità si dota, conformemente alle indicazioni recate
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo
2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di
analisi dellimpatto della regolamentazione.
9. Ogni atto di regolamentazione dellAutorità deve recare
lanalisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.
Art. 14
Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica
1. Il Ministero e lAutorità, nellambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze
per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dellarticolo
13. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero,
e dei piani di assegnazione, a cura dellAutorità, è
fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
2. Il Ministero promuove larmonizzazione delluso delle
radiofrequenze nel territorio dellUnione europea in modo coerente
con lesigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente
e in conformità della decisione spettro radio n. 676/2002/CE.
3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento
in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso
delle frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente
assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti
su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità
ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga
tecnologia, con le modalità di cui ai commi 4 e 5. Per le altre
frequenze il trasferimento dei diritti di uso è assoggettato
alle disposizioni di cui allarticolo 25, comma 8.
4. Lintenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso
delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e allAutorità
ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso
del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita lAutorità,
comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza
da parte dellimpresa cedente, il nulla osta alla cessione dei
diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego.
5. Il Ministero, allesito della verifica, svolta dallAutorità,
sentita lAutorità Garante della concorrenza e del mercato,
che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti
dei diritti duso, può apporre allautorizzazione,
se necessario, le specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui lutilizzazione
delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante lapplicazione
della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari,
i trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento dellutilizzo
di tali radiofrequenze.
Art. 15
Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento
1. Il Ministero controlla lassegnazione di tutte le risorse nazionali
di numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione, garantendo
che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati. Il Ministero, altresì,
vigila sullassegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.
2. LAutorità stabilisce il piano nazionale di numerazione
e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi
di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da
assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare,
lAutorità vigila affinché loperatore cui sia
stato assegnato un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di
servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri
da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.
3. LAutorità pubblica il piano nazionale di numerazione
e le sue successive modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni
imposte da motivi di sicurezza nazionale.
4. LAutorità promuove larmonizzazione delle risorse
di numerazione allinterno dellUnione europea ove ciò
sia necessario per sostenere lo sviluppo dei servizi paneuropei.
5. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della
numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le
numerazioni stesse sono disciplinate dal piano nazionale di numerazione.
6. Il Ministero e lAutorità, al fine di assicurare interoperabilità
completa e globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni
internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, assegnazione
di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica.
7. Per lespletamento delle funzioni di cui al presente articolo,
lIstituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione
presta la sua collaborazione allAutorità.
Art. 16
Separazione strutturale
1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati
in Italia o allestero anche a livello locale, non possono fornire
reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
se non attraverso società controllate o collegate, ai sensi dellarticolo
6, comma 2.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese
il cui fatturato annuale nelle attività relative alla fornitura
di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale
sia inferiore a 50 milioni di euro.
3. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al
pubblico non sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione
del bilancio, i rendiconti finanziari dellimpresa sono elaborati
e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente
pubblicati. La revisione è effettuata in conformità alle
vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
TITOLO II - RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO
Capo I - Disposizioni comuni
Art. 17
Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
1. LAutorità nellaccertare, secondo la procedura
di cui allarticolo 19, quali imprese dispongono di un significativo
potere di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV
del presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
4.
2. Si presume che unimpresa disponga di un significativo potere
di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una
posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza
economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo
indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.
3. LAutorità, nel valutare se due o più imprese
godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, tiene
in massima considerazione le Linee direttrici della Commissione europea
per lanalisi del mercato e la valutazione del significativo potere
di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti
e i servizi di comunicazione elettronica, di seguito denominate le
linee direttrici.
4. Se unimpresa dispone di un significativo potere su un mercato
specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato
strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano
tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere
nellaltro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato
complessivo dellimpresa in questione.
Art. 18
Procedura per la definizione dei mercati
1. LAutorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche, di seguito denominate le raccomandazioni,
e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai
principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche
e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.
Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni,
lAutorità applica la procedura di cui agli articoli 11
e 12.
Art. 19
Procedura per lanalisi del mercato
1. LAutorità effettua, sentita lAutorità
garante della concorrenza e del mercato, lanalisi dei mercati
rilevanti, tenendo in massima considerazione le linee direttrici.
2. Lanalisi è effettuata:
a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni
ed analisi già in possesso dellAutorità elaborate
conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici;
b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta
giorni dalla loro pubblicazione;
c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.
3. Quando lAutorità è tenuta, ai sensi degli articoli
44, 45, 66, 67, 68 e 69 a decidere in merito allimposizione, al
mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle
imprese, essa determina, in base allanalisi di mercato di cui
al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.
4. LAutorità, se conclude che un mercato è effettivamente
concorrenziale, non impone né mantiene nessuno degli obblighi
di regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano già
in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca
per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi
è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
5. Qualora accerti, anche mediante unanalisi dinamica, che un
mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, lAutorità
individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
conformemente allarticolo 17 e contestualmente impone a tali imprese
gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero
mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.
6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, lAutorità
tiene conto degli obiettivi e dei principi dellattività
di regolamentazione di cui allarticolo 13, ed in particolare di
quelli indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando
distorsioni della concorrenza.
7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della
Commissione europea, lAutorità effettua lanalisi
di mercato congiuntamente alle Autorità di regolamentazione degli
altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le
linee direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito allimposizione,
al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione
di cui al comma 3.
8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo
la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come
operatori che detengano una quota di mercato significativa nellambito
della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai
sensi dellallegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della
direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati
ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata
la procedura relativa allanalisi di mercato di cui al presente
articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati
ai fini del suddetto regolamento.
Art. 20
Normalizzazione
1. Il Ministero vigila sulluso delle norme e specifiche tecniche
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per
la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni
di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire linteroperabilità
dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.
2. Fintantoché le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano
adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove lapplicazione
delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione.
In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove lapplicazione
delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dallUnione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dallOrganizzazione
internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica
internazionale (IEC).
Art. 21
Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale
1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento
in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, lAutorità,
sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni,
al pluralismo dei mezzi dinformazione e alla diversità
culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni dellarticolo
20, comma 1:
a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da
rendere disponibile al pubblico su piattaforme di televisione digitale
interattiva, indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare unAPI
aperta;
b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate
destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su piattaforme
di televisione digitale interattiva, a rispettare lAPI aperta
in conformità ai requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.
2. Fermo restando quanto disposto allarticolo 42, comma 2, lettera
b), lAutorità, sentito il Ministero, incoraggia i proprietari
delle API a rendere disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni
necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale
interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma
pienamente funzionale.
Art. 22
Procedure di armonizzazione
1. Il Ministero e lAutorità, nellassolvimento dei
propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni
della Commissione europea concernenti larmonizzazione dellattuazione
delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli
obiettivi di cui allarticolo 13. Qualora il Ministero o lAutorità
decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la
Commissione europea motivando le proprie decisioni.
Art. 23
Risoluzione delle controversie tra imprese
1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o
servizi di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi
derivanti dal Codice, lAutorità, a richiesta di una delle
parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima,
e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante
che risolve la controversia.
2. LAutorità dichiara la propria incompetenza a risolvere
una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti
vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione
della controversia, conformemente a quanto disposto dallarticolo
13. LAutorità comunica immediatamente alle parti la propria
decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro
quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa
non ha adito un organo giurisdizionale, lAutorità adotta
al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta
di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie lAutorità persegue
gli obiettivi di cui allarticolo 13. Gli obblighi che possono
essere imposti ad unimpresa dallAutorità nel quadro
della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni
del Codice.
4. La decisione dellAutorità deve essere motivata, nonché
pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dellAutorità
nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia
dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile
in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la
possibilità di adire un organo giurisdizionale.
Art. 24
Risoluzione delle controversie transnazionali
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui
almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente allapplicazione
del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorità
di regolamentazione di un altro Stato membro, si applica la procedura
di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le parti possono investire della controversia le competenti Autorità
nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi
in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli
obiettivi indicati dallarticolo 13. Qualsiasi obbligo imposto
ad unimpresa da parte dellAutorità al fine di risolvere
una controversia è conforme alle disposizioni del Codice.
3. LAutorità, congiuntamente allAutorità
di regolamentazione dellaltro Stato membro, dichiara la propria
incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante,
qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo
altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto
disposto dallarticolo 13. LAutorità e lAutorità
di regolamentazione dellaltro Stato membro, comunicano tempestivamente
alle parti la decisione. Se la controversia non è risolta dalle
parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non è stato
adito un organo giurisdizionale, lAutorità coordina i propri
sforzi con lAutorità di regolamentazione dellaltro
Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità
delle disposizioni di cui allarticolo 13.
4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità
di adire un organo giurisdizionale.
Capo II - Autorizzazioni
Art. 25
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
1. Lattività di fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica è libera ai sensi dellarticolo 3, fatte salve
le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni
introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative
che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di
Paesi non appartenenti allUnione europea o allo Spazio economico
europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze
della tutela dellambiente e della protezione civile, poste da
specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata
in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini
o imprese di Paesi non appartenenti allUnione europea, nel caso
in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate
dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane
salvo quanto previsto da trattati internazionali cui lItalia aderisce
o da specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica,
fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2,
o i diritti di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad
un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione
di cui al comma 4.
4. Limpresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione
resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante
della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente
l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per
consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori
di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul
proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione
costituisce denuncia di inizio attività e deve essere conforme
al modello di cui allallegato n. 9. Limpresa è abilitata
ad iniziare la propria attività a decorrere dallavvenuta
presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni
sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dellarticolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il
Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della
dichiarazione, verifica dufficio la sussistenza dei presupposti
e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dellattività. Le imprese titolari
di autorizzazione sono tenute alliscrizione nel registro degli
operatori di comunicazione di cui allarticolo 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249.
5. La cessazione dellesercizio di una rete o dellofferta
di un servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in
ogni tempo. La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno
90 giorni prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine
è ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dellofferta
di un profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni
e sono rinnovabili. Limpresa interessata può indicare nella
dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo
si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione
della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto
alla scadenza.
7. La scadenza dellautorizzazione generale coincide con il 31
dicembre dellultimo anno di validità.
8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche
parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero
nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri
oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione
della relativa istanza da parte dellimpresa cedente, può
comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo
allimpresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per
il rispetto delle condizioni di cui allautorizzazione medesima.
Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede
chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data
in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Art. 26
Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale
1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto
di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti
dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture,
in conformità agli articoli 86, 87 e 88.
2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti
o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà
loro inoltre il diritto di:
a) negoziare linterconnessione con altri fornitori di reti e
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari
di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere laccesso
o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dellUnione europea,
alle condizioni del Capo III del presente Titolo;
b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni
che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio
nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del
Capo IV del presente Titolo.
Art. 27
Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
1. Ogni qualvolta ciò sia possibile e sempre che il rischio
di interferenze dannose sia trascurabile secondo le disposizioni del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze, luso delle frequenze
radio non è subordinato alla concessione di diritti individuali
di uso.
2. Qualora lutilizzo delle frequenze radio non sia subordinato
alla concessione di diritti individuali di uso, il diritto di utilizzarle
deriva dall'autorizzazione generale e le relative condizioni di uso
sono in essa stabilite.
3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze
radio e dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta,
ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione
elettronica in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli
articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione
che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità
delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I.
4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri
vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque
non eccedente la durata dellautorizzazione generale.
5. Fatti salvi criteri e procedure specifici previsti dalla normativa
vigente in materia di concessione di diritti di uso delle frequenze
radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo,
i diritti di uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti
e non discriminatorie. Nel caso delle frequenze radio il Ministero,
nel concedere i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa
del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente allarticolo
14.
6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio
può essere limitato solo quando ciò sia necessario per
garantire luso efficiente delle frequenze stesse in conformità
allarticolo 29 e allarticolo 14, comma 1.
7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione
di diritti individuali di uso delle frequenze radio si applicano le
disposizioni dellarticolo 29.
8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in
materia di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa,
entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici
nell'ambito del piano nazionale di numerazione ed entro sei settimane
nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito
del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non
pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili
al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle
frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta
incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita limpresa
interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento
delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre
dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle
integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle
frequenze radio e dei numeri.
9. Qualora lAutorità decida, previa consultazione delle
parti interessate ai sensi dellarticolo 11, che i diritti di uso
dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale
debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva
o comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro
cinque settimane.
Art. 28
Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso delle
frequenze radio e dei numeri
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e
dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle
condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dellallegato
n. 1. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto
alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non
discriminatorie. Lautorizzazione generale è sempre sottoposta
alla condizione n. 11 della parte A dellallegato n. 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti
di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3,
43, 45, 66, 67, 68 e 69 o alle imprese designate per la fornitura del
servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del
presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti
e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire
la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale
è fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole
imprese.
3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche
indicate nella parte A dellallegato n. 1 e non riproduce le condizioni
che sono imposte alle imprese in virtù di altre disposizioni
normative.
4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri
il Ministero applica le sole condizioni elencate, rispettivamente, nelle
parti B e C dellallegato n. 1.
Art. 29
Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per
le frequenze radio
1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero
dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio, lAutorità:
a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi
per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità
degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione
del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio
di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;
b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori,
l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo
11;
c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero
limitato di diritti individuali di uso, indicandone le ragioni;
d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti,
proporzionati e non discriminatori;
e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole
richiesta degli operatori interessati.
2. LAutorità, qualora ritenga possibile concedere ulteriori
diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la decisione
ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione di tali
diritti.
3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali
di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda
per la concessione dei diritti di uso e ne effettua lassegnazione
in base a procedure stabilite dallAutorità. Tali criteri
di selezione devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi
di cui allarticolo 13.
4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva
o comparativa, il Ministero, su richiesta dellAutorità,
proroga il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 27,
comma 8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano
eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati,
senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi.
5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale applicabilità
di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e
di coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti.
6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti
di uso delle frequenze radio in conformità allarticolo
14.
7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare
rilevanza nazionale, lAutorità può sottoporre al
Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri
incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto
attiene al bando ed al disciplinare di gara.
Art. 30
Assegnazione armonizzata delle frequenze radio
1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni
e le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui
assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai sensi degli
accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, i diritti individuali
di uso delle frequenze radio sono concessi secondo le modalità
stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso
di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i
requisiti nazionali relativi al diritto di uso delle frequenze radio
in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né
criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare
la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze
radio.
Art. 31
Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare
infrastrutture e dei diritti di interconnessione
1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare
lesercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare
linterconnessione o di ottenere laccesso e linterconnessione
nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia
nel termine di una settimana una dichiarazione da cui risulti che loperatore
stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 25, comma
4, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti
o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale
è legittimata a richiedere tali diritti.
Art. 32
Osservanza delle condizioni dellautorizzazione generale, dei diritti
di uso e degli obblighi specifici
1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica
contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti
di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformità
all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni necessarie
per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione
generale o dei diritti di uso ed allAutorità le informazioni
necessarie per leffettiva osservanza degli obblighi specifici
di cui all'articolo 28, comma 2.
2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte di unimpresa
di una o più condizioni poste dall'autorizzazione generale o
relative ai diritti di uso, ovvero lAutorità accerta linosservanza
degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione
dellinfrazione accertata è notificata allimpresa,
con lintimazione di porre fine allinfrazione, ripristinando
la situazione precedente, entro un mese e linvito a presentare
eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere
abbreviato in ragione della reiterazione dellinfrazione o della
sua gravità. Limpresa può chiedere il differimento
del termine indicato, motivandolo adeguatamente.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio
allinfrazione accertata, ripristinando la situazione precedente,
il Ministero e lAutorità, nellambito delle rispettive
competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate
per assicurare losservanza delle condizioni di cui al comma 1.
Tali misure e le relative motivazioni sono notificate allimpresa
entro una settimana dalla loro adozione e prevedono un termine ragionevole
entro il quale limpresa deve rispettare le misure stesse.
4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due
volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale,
o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui
al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero
e lAutorità, nellambito delle rispettive competenze
di cui al comma 2, possono impedire a unimpresa di continuare
a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica,
sospendendo o revocando i diritti di uso.
5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero
e lAutorità, nellambito delle rispettive competenze
di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione
generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la
sicurezza pubblica, lincolumità pubblica o la salute pubblica,
o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, laccertamento ed il
perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi
ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica,
possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione
prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata
la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni
opportune. Ove necessario, il Ministero e lAutorità, nellambito
delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie.
6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate
ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo
9.
Art. 33
Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti
di uso e degli obblighi specifici
1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti
di uso o dellimposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2, il Ministero e lAutorità non possono imporre
alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate
e oggettivamente giustificate:
a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle
condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della
condizione 7 della parte C dellallegato n. 1 e l'osservanza degli
obblighi indicati all'articolo 28, comma 2;
b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni indicate
allallegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica
avviata di propria iniziativa dal Ministero e dallAutorità
nellambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero
o lAutorità abbiano comunque motivo di ritenere che una
data condizione non sia stata rispettata;
c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione
dei diritti di uso;
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui
prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
e) per fini statistici specifici;
f) per consentire allAutorità di effettuare un'analisi
del mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del
presente Titolo.
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e
f) del comma 1 può essere richiesta prima dellinizio dellattività,
né come condizione necessaria per la stessa.
3. Quando il Ministero o lAutorità, nellambito delle
rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi
del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa
l'uso che intendono farne.
Art. 34
Diritti amministrativi
1. Oltre ai contributi di cui allarticolo 35, possono essere
imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione
generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi
che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per
la gestione, il controllo e lapplicazione del regime di autorizzazione
generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di
armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza
del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché
di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni
amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso
e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole
imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi
i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.
2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è
riportata nellallegato n. 10.
Art. 35
Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare
infrastrutture
1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze
radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri
stabiliti dallAutorità.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura
prevista dallallegato n. 10.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per linstallazione,
su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica,
si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dellarticolo 93.
4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati
allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui
all'articolo 13.
Art. 36
Modifica dei diritti e degli obblighi
1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni
generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture
possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e
in misura proporzionata. Il Ministero comunica lintenzione di
procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti
e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente
per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne
casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.
2. I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati prima
della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni
e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati
e previo congruo indennizzo.
Art. 37
Pubblicazione delle informazioni
1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione
di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle
autorizzazioni generali e ai diritti di uso sono pubblicate, a seconda
dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero
sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle autorità competenti
e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati
di accedervi facilmente.
Art. 38
Concessioni e autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti
in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano
ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano,
salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice.
2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi
una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti
nelle autorizzazioni preesistenti, il Ministero, sentita lAutorità,
può prorogare i diritti e gli obblighi originari non oltre nove
mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, a condizione di non
ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa
comunitaria. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione
di tale proroga, indicandone le ragioni.
3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione
per lautorizzazione riguardante laccesso a reti di comunicazione
elettronica, precedente alla data di entrata in vigore del Codice, crei
eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di
un diritto di accesso a unaltra rete, e qualora le stesse non
abbiano negoziato nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli
prima della data di entrata in vigore del Codice, il Ministero può
sottoporre alla Commissione europea la richiesta di una proroga temporanea,
specificandone le condizioni e il periodo.
4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni
preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
Art. 39
Sperimentazione
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme
di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione
sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione
di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata
a dichiarazione preventiva. Limpresa interessata presenta al Ministero
una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante
della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente lintenzione
di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione
elettronica, conformemente al modello riportato nellallegato n.
12. Limpresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione
a decorrere dallavvenuta presentazione della dichiarazione. Ai
sensi dellarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione
della dichiarazione, verifica dufficio la sussistenza dei presupposti
e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dellattività.
2. La dichiarazione di cui al comma 1:
a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali,
della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusività né in relazione
al tipo di rete o servizio, né in relazione all'area o alla tipologia
di utenza interessate;
c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di
spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica,
l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
a) leventuale richiesta di concessione di diritti individuali
di uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non
superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per lavvio
della stessa;
c) lestensione dellarea operativa, le modalità di
esercizio, la tipologia, la consistenza dellutenza ammessa che,
comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere
sperimentale del servizio;
d) leventuale previsione di oneri economici per gli utenti che
aderiscono alla sperimentazione;
e) lobbligo di comunicare allutente la natura sperimentale
del servizio e leventuale sua qualità ridotta;
f) lobbligo di comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione
al termine della stessa.
4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali
di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede,
entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di
numeri assegnati per scopi specifici nellambito del piano nazionale
di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze
radio assegnate per scopi specifici nellambito del piano nazionale
di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta,
il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita limpresa
interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento
delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre
dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle
integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di
cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire con
sessanta giorni danticipo rispetto alla scadenza.
Capo III - ACCESSO ED INTERCONNESSIONE
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 40
Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione
1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni
tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione.
Loperatore costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso
o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione
ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca
una rete. LAutorità anche mediante ladozione di specifici
provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano
alle imprese accordi di interconnessione e di accesso.
Art. 41
Diritti ed obblighi degli operatori
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto
e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello
stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità
dei servizi in tutta lUnione europea. Gli operatori offrono laccesso
e linterconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni
conformi agli obblighi imposti dallAutorità ai sensi degli
articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui allarticolo
13, comma 5, lettera b).
2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per distribuire
servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire
servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori
di rete che ricevono e redistribuiscono servizi e programmi televisivi
in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine.
3. Fatto salvo l'articolo 33, gli operatori che ottengono informazioni
da un altro operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi
in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni
esclusivamente per i fini per cui sono state fornite e osservano in
qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni
trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate
ad altre parti, in particolare ad altre unità organizzative,
ad altre società consociate o partner commerciali, per i quali
esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.
Art. 42
Poteri e competenze dellAutorità in materia di accesso
e di interconnessione
1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, lAutorità
incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione
e interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze
in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile
e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.
2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti
degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai
sensi dell'articolo 45, lAutorità può imporre:
a) lobbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti
finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già
previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella
misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e
valutati i servizi intermedi già resi disponibili;
b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse
di cui all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e
non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli
utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati
nellallegato n. 2.
3. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai
sensi dell'articolo 49 e qualora ciò sia necessario per garantire
il funzionamento normale della rete, lAutorità può
stabilire le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte
dal fornitore di servizi o dai beneficiari dellaccesso, ai sensi
della normativa comunitaria. Le condizioni che si riferiscono all'attuazione
di norme o specifiche tecniche sono conformi all'articolo 20.
4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3
sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono
applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 12.
5. Ove giustificato, lAutorità può intervenire
in materia di accesso e interconnessione, se necessario di propria iniziativa
ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una
delle parti interessate. In questi casi lAutorità agisce
al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo
13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure
di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.
Sezione II - Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato
Art. 43
Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse
1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali
trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere
dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte
I.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità
può riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente
articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni
dell'articolo 19 per determinare se mantenere, modificare o revocare
le condizioni indicate. Qualora, in base all'analisi di mercato, l'Autorità
verifica che una o più operatori di servizi di accesso condizionato
non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente,
può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente
alla procedura prevista agli articoli 11 e 12, solo se non risultino
pregiudicati da tale modifica o revoca:
a) l'accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi
e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo
81;
b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;
2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.
3. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle
parti interessate con un congruo preavviso.
Art. 44
Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione
1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in
materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che
forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, restano in vigore fintantoché tali obblighi non siano
stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del
comma 2. Fino a tale data conservano efficacia le deliberazioni adottate
dallAutorità, relativamente ai suddetti obblighi, sulla
base della normativa previgente.
2. Conformemente alle disposizioni di cui allarticolo 19, lAutorità
effettua un'analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare
o revocare gli obblighi di cui al comma 1. La modifica o la revoca degli
obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
Art. 45
Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo
19, unimpresa sia designata come detentrice di un significativo
potere di mercato in un mercato specifico, lAutorità impone,
in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46,
47, 48, 49 e 50.
2. LAutorità non impone gli obblighi di cui agli articoli
46, 47, 48, 49 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformità
al comma 1, fatte salve:
a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;
b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla
parte B dellallegato n. 1, quale applicata ai sensi dellarticolo
28, comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa
nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali
e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese
diverse da quelle cui è riconosciuto un significativo potere
di mercato;
c) lesigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre
agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in
materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli
articoli 46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea,
la quale adotta una decisione che autorizza o vieta ladozione
dei provvedimenti.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati
sulla natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e
giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13 e sono
imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), lAutorità notifica
alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare
o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente
alle procedure stabilite dall' articolo 12.
Art. 46
Obbligo di trasparenza
1. Ai sensi dellarticolo 45, lAutorità può
imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e
all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate
informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche,
caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e
per l'uso, prezzi.
2. In particolare, lAutorità può esigere che, quando
un operatore è assoggettato ad obblighi di non discriminazione
ai sensi dellarticolo 47 pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente
disaggregata per garantire che gli operatori non debbano pagare per
risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri
una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle
esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi.
L'Autorità con provvedimento motivato può imporre modifiche
alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal
presente Capo.
3. LAutorità può precisare quali informazioni pubblicare,
il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione
delle medesime.
4. In deroga al comma 3, se un operatore è soggetto agli obblighi
di cui all'articolo 49 relativi all'accesso disaggregato alla rete locale
a coppia elicoidale metallica, lAutorità provvede alla
pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi
riportati nell'allegato n. 3.
Art. 47
Obbligo di non discriminazione
1. Ai sensi dell'articolo 45, lAutorità può imporre
obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e
all'accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare,
che loperatore applichi condizioni equivalenti in circostanze
equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti,
e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo
condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura
per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate
o dei propri partner commerciali.
Art. 48
Obbligo di separazione contabile
1. Ai sensi dell'articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto di
notifica, lAutorità può imporre obblighi di separazione
contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione
e dell'accesso. In particolare, lAutorità può obbligare
un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi
all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per
garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi
dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate
abusive. LAutorità può specificare i formati e la
metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo l'articolo 10, per agevolare la verifica dell'osservanza
degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, lAutorità
può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi
i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. LAutorità
può pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato
aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale
e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.
Art. 49
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
1. Ai sensi dell'articolo 45, lAutorità può imporre
agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare
l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare
qualora verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione
di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero
lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio
e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale. Agli operatori
può essere imposto, tra l'altro:
a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e
risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché
terze parti possano formulare offerte;
e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli
e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei
servizi o dei servizi di reti private virtuali;
f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti,
inclusi condotti, edifici o piloni;
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti
l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse
per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori
di reti mobili;
h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi
software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza
nella fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.
2. LAutorità può associare agli obblighi di cui
al comma 1, condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.
3. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui
al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati
agli obiettivi definiti nell'articolo 13, lAutorità tiene
conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione
di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato,
tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso
in questione;
b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce
della capacità disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto
dei rischi connessi a tali investimenti;
d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
f) fornitura di servizi p