MONTAGNA di LOMBARDIAMONTAGNA di LOMBARDIA

Regolamento sulla attivita' preparatoria per il conseguimento dell’attestato di idoneità al volo e di istruttore su apparecchi per il volo da diporto o sportivo. (31 maggio 1990)

Regolamento per il conseguimento dell'attestato di idoneità al volo e di istruttore su apparecchi per il volo da diporto o sportivo provvisti di motore.

Art. 1 - Attività di volo da diporto o sportivo

Per svolgere attività di Volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore è obbligatorio essere in possesso del relativo attestato rilasciato dall’Aero Club d’Italia, secondo le modalità fissate dal presente Regolamento.
In ottemperanza a quanto previsto dal Cap 111, art. 13, comma 2 del DPR n. del 5 agosto 1988, i piloti di velivoli, alianti, elicotteri in possesso delle relative licenze in corso di validità potranno ottenere l’attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore presentando all’AeCI domanda in tal senso corredata della dichiarazione della effettuazione di almeno un volo su apparecchi interessati.

Art. 2 - lstituzione dei corsi

L’Aero Club d’Italia, in base a quanto stabilito dall’art. 12 del DPR n. 404 del 5 agosto 1988, istituisce fino ad un massimo di 12 corsi annui, per ogni scuola certificata, per la preparazione allo svolgimento dell’attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore.

Art. 3 - Autorizzazione allo svolgimento dei corsi

Gli aero club federati o Enti aggregati all’AeCl in possesso della certificazione delle scuole, che intendono effettuare i corsi di cui al precedente art. 2, dovranno far pervenire all’Aero Club d’Italia le relative richieste di autorizzazione, almeno 15 giorni prima della data prevista per l’inizio del corso, indicando i seguenti dati:
a) nominativo dell’istruttore responsabile del corso e degli istruttori;
b) data di inizio e presumibile data di termine del corso;
c) elenco nominativo degli iscritti con l’attestazione degli adempimenti di cui all’art.17 del DPR 404
d) dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell’Ente richiedente, comprovante l’avvenuta copertura assicurativa degli allievi e degli istruttori contro i danni da essi riportati durante le esercitazioni in volo, con un massimale non inferiore a lire 300.000.000 per persona (art. 16 DPR n. 404);
e) dichiarazione firmata del legale rappresentante dell’Ente richiedente, comprovante il possesso della copertura assicurativa per danni a terzi, conforme ai requisiti previsti dall'art. 22 del DPR.
L’elenco degli allievi di uno stesso corso potrà essere aggiornato in tempi successivi dandone sempre comunicazione all’AeCI con lettera raccomandata AR.

Art. 4 - Revoca dei corsi

L’autorizzazione di cui al precedente art. 3 può essere revocata, con provvedimento motivato dell’Aero Club d’Italia, per sopravvenuta inidoneità determinata da irregolare funzionamento dei corsi, dichiarazioni mendaci sulle coperture assicurative o da altro motivo che possa comunque compromettere la sicurezza degli allievi.

Art. 5 - Ammissione ai corsi
Per essere ammesso al corso per il conseguimento dell’attestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore il candidato deve:
a) avere compiuto 18 anni di età, oppure averne compiuti 16 ed avere l’assenso, nelle forme di legge, di chi esercita nei loro confronti la patria potestà;
b) essere in possesso del certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da uno degli Enti di cui all’art. 8. La domanda, corredata dei documenti prescritti, deve essere presentata al Direttore della scuola presso cui si intende frequentare il corso.

Art. 6 - Svolgimento dei corsi

I corsi per il conseguimento dell’attestato di idoneità sono costituiti da un congruo numero di lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche da tenersi sulle materie di seguito indicate. Le lezioni teoriche saranno le stesse sia per allievi di deltaplano a motore che per allievi di apparecchi multiassi:
a) Lezioni teoriche
- Principi di legislazione aeronautica (autorità; provvedimenti; cenni sulla organizzazione del Ministero dei Trasporti e Aviazione Civile, della Direzione Generale Aviazione Civile, delle Direzioni Circoscrizionali, del Registro Aeronautico Italiano, dell’Aero club d’Italia; sanzioni)
- Principi di aerodinamica
- Tecnologia e prestazioni degli apparecchi
- Norme di manutenzione
- Meteorologia
- Tecnica di volo
- Tecnica di decollo ed atterraggio
- Norme di circolazione aerea
- Operazioni ed atterraggi di emergenza
- Elementi di medicina aeronautica e norme di primo soccorso.
Nell’ambito di tali materie dovranno essere illustrati elementi di navigazione (strumenti per la navigazione e il controllo del volo; orientamento e uso delle carte per la navigazione a vista; pianificazione elementare di navigazione).
Ausilio del programma teorico saranno i testi specifici consigliati dal Direttore della scuola e le dispense che verranno elaborate divulgate a cura dell’AeCI per tutte le materie previste dal corso.
b) Esercitazioni pratiche
Le esercitazioni pratiche dovranno prevedere un minimo di 6 ore a doppio comando più almeno 3 voli da solista.
I tre voli da solista e le prove d’esame dovranno essere fatti o con lo stesso mezzo con cui si è svolto il corso o con un mezzo monoposto di caratteristiche analoghe.
Programma esercitazioni pratiche:
- Operazioni di manutenzione
- Ispezioni e controlli prevolo e postvolo
- Operazionii di avviamento motori e rullaggio
- Operazioni di emergenza al suolo
- Effetto comandi ed assetti caratteristici: volo rettilineo livellato; variazioni di velocità; virate; volo in salita e in discesa; volo lento; stallo; manovre avanzate e volo in assetti accentuati; decollo, circuito di traffico, atterraggio; volo di trasferimento; manovre e procedure d’emergenza.
Il primo volo da solista avviene tra la 16° e la 20° missione a discrezione dell’istruttore. A cura dell’AeCI verrà elaborato e distribuito un SlLLABUS per tutte le lezioni pratiche di volo.

Art. 7 - Svolgimento corsi per piloti con brevetto aeronautico scaduto

I titolari di licenze aeronautiche di pilota di aliante aeromobile, elicottero scadute, saranno esonerati dal seguire le lezioni teoriche. L’attività a doppio comando ed il numero di missioni saranno a discrezione dell’istruttore responsabile del corso.
I suddetti piloti dovranno comunque iscriversi ad un corso e sostenere le prove d’esame pratiche.

Art. 8 - Prove d’esame

Le prove d’esame verteranno sui programmi del corso di cui al precedente Art. 6 e saranno valutate dall’istruttore che ha tenuto il corso e da un istruttore esaminatore che sarà nominato dall’Aero Club d’Italia e non dovrà appartenere allo stesso aero club o associazione richiedente.
La richiesta di nomina dell’esaminatore deve pervenire all’Aero Club d’Italia almeno dieci giorni prima della data prevista per l’esame. Le spese relative al viaggio e soggiorno dell’istruttore esaminatore saranno a carico dell’Aero Club d’Italia.
La dichiarazione di idoneità è rilasciata dalla Commissione Esaminatrice che, al termine della prova, provvederà a compilare e sottoscrivere, per ogni candidato, il relativo verbale da inviare all’Aero Club d’Italia, per il rilascio dell’attestato, unitamente ai certificati di idoneità psico-fisica e al nulla-osta rilasciato dal questore della provincia di origine.

Art. 9 - Validità dell’attestato

L’attestato ha validità biennale e sarà rinnovato dall’Aero Club d’Italia dietro presentazione di un nuovo certificato di idoneità psico-fisica, rilasciato da un istituto medico-legale dell’Aeronautica Militare, da una Unità Sanitaria locale, da un medico legale dell’AM, da un medico specializzato in medicina dello sport o in medicina aeronautica e spaziale, nonché di una dichiarazione del pilota che attesti il regolare svolgimento, nel biennio, dell’attività di volo.
Qualora l’attività non sia stata svolta con regolarità per periodi superiori ad un anno è necessaria una dichiarazione, rilasciata da un istruttore, in cui si attesta che l’interessato ha svolto attività di doppio comando adeguata alla ripresa dell’attività di volo.

Art 10 - Revoca dell’attestato

L’Aero Club d’Italia, su accertata infrazione delle norme di circolazione contenute nel DPR 5 agosto 1988, n. 404 a seguito di comportamenti che possano compromettere la sicurezza del volo e risultare pericolosi per la propria ed altrui incolumità, accertata la responsabilità del pilota, ha la facoltà di procedere alla sospensione e alla revoca dell’attestato di idoneità al volo da diporto o sportivo, con apparecchi provvisti di motore.

Art. 11 - Qualificazione di istruttore di Volo da diporto o sportivo

L’Aero Club d’Italia, sulla base delle richieste ed esigenze rappresentate dagli aero club federati o dalle associazioni aggregate, istituisce i corsi istruttori ai quali possono accedere i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 21 anni;
b) diploma di scuola media inferiore;
c) titolarità da almeno un anno dell’attestato di idoneità allo svolgimento dell’attività di volo da diporto o sportivo.

Art. 12 - Rilascio attestato di istruttore piloti brevettati

I titolari di licenza di pilota di aeromobile, aliante, elicottero, in possesso della qualifica di istruttore DC in corso di validità, potranno richiedere la qualifica di cui al presente articolo.
L’Aero Club d’Italia convocherà presso un istruttore esaminatore federale, il richiedente per un colloquio durante il quale il candidato dovrà dimostrare di conoscere le problematiche particolari relative ad una scuola di volo da diporto o sportivo.

Art. 13 - Programma dei corsi

I corsi per il conseguimento dell’attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore sono costituiti da lezioni teoriche e pratiche conformi ai seguenti programmi:
1) Programma teorico
a) Didattica del volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore: programma teorico ed esercitazioni pratiche come da art. 6 paragrafi a) e b);
b) Organizzazione delle scuole di volo.
2) Programma pratico
a) Metodologia di insegnamento delle esercitazioni pratiche di cui all’art. 5b)
b) conduzione dell’attività di scuola.
Tali corsi saranno tenuti dagli stessi istruttori esaminatori indicati al successivo art. 15.

Art. 14 - Prove d’Esame

Saranno ammessi alla prova d’esame coloro i quali avranno frequentato con esito positivo i corsi di cui al precedente art. 13.
Le prove d’esame per il conseguimento dell’attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore comprenderanno:
a) Prove teoriche e pratiche a terra
- questionario a risposte multiple
- briefing sulle lezioni di volo di cui al punto c)
- preparazione pratica del volo.
b) Esposizione di una lezione relativa ad una delle materie indicate nel precedente art. 6;
c) Prove pratiche in volo.
Svolgimento di una o più lezioni di volo scelte tra quelle previste dal programma per il conseguimento dell’attestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore.

Art. 15 - Commissioni esaminatrici per il conseguimento della qualifica di istruttore di volo da diporto o sportivo

La Commissioni d’esame per il conseguimento della qualifica di istruttore di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore, sono nominate dall’Aero Club d’Italia e formate da almeno tre istruttori: l’Aero Club d’Italia nomina altresì il Presidente della Commissione.
È dichiarato promosso il candidato che abbia superato positivamente tutte le prove d’esame.
Il verbale d’esame, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, deve essere trasmesso all’Aero Club d’Italia a cura del Presidente della Commissione.
Le spese di viaggio e soggiorno dei componenti della Commissione Esaminatrice sono a carico dell’Aero Club d’Italia.
La qualifica di istruttore di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore, consente di coordinare e condurre i corsi di preparazione per il rilascio dell’attestato di idoenità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore.
L’attestato viene rilasciato dali’Aero Club d’Italia.
L’Aero Club d’Italia organizzerà, con la frequenza ritenuta opportuna, dei corsi di aggiornamento per istruttori, la partecipazione ai quali sarà indispensabile per il mantenimento della qualifica.

Art. 16 - Qualifica di istruttore esaminatore

La qualifica di istruttore esaminatore viene rilasciata dall’Aero Club d’Italia in base alle esigenze riscontrate.
Condizione indispensabile per la nomina è il possesso dei seguenti requisiti:
a) l’attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo, con apparecchi provvisti di motore, in corso di validità;
b) avere condotto meno un corso di preparazione per il conseguimento dell’attestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore.
La qualifica di istruttore esaminatore consente di svolgere le seguenti funzioni:
a) Commissario d’esame nelle sessioni per il conseguimento dell’attestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore.
b) Commissario d’esame nelle sessionii per il conseguimento della qualifica di istruttore di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore.

Art 17 - Validità dell‘attestato di istruttore

La validità dell’attestato di istruttore e di istruttore esaminatore ha valore biennale e verrà rinnovata dopo presentazione di un nuovo certificato di idoneità psico-fisica.
Per gli istruttori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età, in base a quanto previsto dall’art. 12 del DPR 4004/88, il certificato di idoneità psico-fisica ha valore annuale.

Art. 18 - Revoca dell’attestato di istruttore

L’Aero Club d’Italia ha la facoltà di revocare o sospendere l’attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore a seguito di accertata irregolarità nell’espletamento delle proprie funzioni o secondo quanto previsto dall’art. 10 del presente regolamento.

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