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Regolamento per la concessione di contributi ed altri benefici
economici ad enti, associazioni, privati, ecc.
(Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 15 marzo 2002)

ARTICOLO 1

Oggetto

Con il presente regolamento, ai sensi dell’art. 12 della legge 07 agosto 1990 n.241, il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio determina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici e patrocini ad enti, associazioni, privati ecc., per interventi, opere, iniziative e attività produttive e di servizio nei settori compatibili con le finalità dell’Ente Parco, di cui agli artt. 1 e 7 della Legge 394/91.
Sono escluse dal presente regolamento le somme qualificabili quali compensi e indennizzi ai sensi dell’art.15, commi 2 e 3, della legge 394/91.


ARTICOLO 2

Osservanza delle norme regolamentari e cause d’esclusione

L’osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento è condizione necessaria per le concessioni di cui al precedente articolo.
Fatti salvi i patrocini di cui al successivo art. 4 lettera d), sono esclusi dalla concessione degli incentivi, di cui al presente regolamento, coloro i quali già ne percepiscono da altri Enti pubblici per il medesimo intervento. All’atto dell’assegnazione dell’incentivo il beneficiario deve pertanto dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non percepirne altri per lo stesso intervento.

ARTICOLO 3

Pubblicità e diffusione del regolamento

Il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali. Tale regolamento sarà esposto permanentemente all’albo dell’Ufficio Centrale di Amministrazione e all’Albo del Comitato di gestione per la Provincia Autonoma di Bolzano, del Comitato di gestione per la Provincia autonoma di Trento e del Comitato di gestione per la Regione Lombardia in libera visione al pubblico.

ARTICOLO 4

Tipologia e natura delle provvidenze

Le provvidenze oggetto del presente regolamento possono articolarsi in forma di:

sovvenzioni, allorquando l’Ente Parco si assume interamente l’onere derivante da interventi, iniziative e attività organizzati e proposti da altri soggetti, che comunque si iscrivano nei suoi indirizzi programmatici;

contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire interventi, attività o iniziative per le quali l’Ente Parco si assume solo una parte dell’onere complessivo;

vantaggi economici, riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità dell’Ente Parco nonché di prestazioni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti del Parco;

patrocini, intese come riconoscimento dell’Ente Parco delle iniziative di particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale ed economico, che dovranno essere pubblicizzate con l’indicazione “con il patrocinio del Parco Nazionale dello Stelvio”. Il patrocinio può essere concesso con o senza ausilio economico.

ARTICOLO 5

Finalità previste per la concessione di sovvenzioni, contributi, e vantaggi economici.

L’Ente Parco può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a persone fisiche, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per le seguenti finalità:

tutela, valorizzazione dell’ambiente e difesa del suolo;

promozione di attività di educazione ambientale, di diffusione della conoscenza del patrimonio naturale, ambientale, storico ed artistico del Parco Nazionale dello Stelvio;

promozione di attività sportive ecocompatibili;

promozione di attività di sostegno nel settore scolastico e della formazione professionale e ricerca scientifica nell’ambito delle finalità di cui all’art. 1 della Legge 394/91;

promozione di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali ed ogni altra iniziativa atta a favorire l’integrazione tra l’uomo e l’ambiente naturale nel rispetto delle esigenze di conservazione del Parco, nonché lo sviluppo del turismo e delle attività connesse;

attività di alpeggio nel Parco e attività agrituristiche;

promozione di iniziative, compatibili con le finalità di conservazione del Parco, atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti all’interno del Parco e residenti nei Comuni il cui territorio ricada anche parzialmente all’interno del Parco;

ripristino e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale;

recupero dei nuclei abitati rurali;

manutenzione e sistemazione delle reti sentieristiche e della viabilità agro-silvo-pastorale;

progetti di riqualificazione ambientale, ivi comprese le attività agricole e forestali;

realizzazione di strutture per l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili o a basso impatto ambientale;

iniziative editoriali, pubblicazioni riguardanti temi inerenti le attività del Parco.

Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 394/91 le sovvenzioni ed i contributi, relativi alle finalità di cui al presente articolo, potranno essere concessi esclusivamente per interventi ed opere ricadenti nel territorio compreso entro i confini del Parco Nazionale dello Stelvio. Sono fatte salve le finalità di cui alle precedenti lettere b), d), e m) per le quali gli incentivi potranno essere concessi anche in ambito esterno ai confini stessi.
Il Consiglio Direttivo del Consorzio può prendere in considerazione, per soddisfare esigenze di particolare interesse per il Parco, la possibilità di concedere sovvenzioni o contributi ad interventi non ricompresi nelle categorie sopra elencate.


ARTICOLO 6

Finalità previste per la concessione del patrocinio.

L’Ente Parco potrà concedere il proprio patrocinio a manifestazioni, anche esterne al territorio del Parco, quali convegni, seminari, iniziative a carattere culturale e di altro tipo che siano attinenti ai fini istituzionali dell’Ente o che concorrano a promuovere e valorizzare:
• l’immagine del Parco Nazionale dello Stelvio;
• gli ambienti naturali del Parco;
• i prodotti e le tradizioni locali;


ARTICOLO 7

Modalità per la presentazione delle domande.

I soggetti interessati ad ottenere le sovvenzioni o i contributi di cui al precedente art. 4, lettere a) e b), dovranno presentare apposita istanza ai Comitati di Gestione competenti territorialmente, entro il termine stabilito con deliberazione dei Comitati stessi.
Le domande relative alle sovvenzioni o ai contributi concessi direttamente dal Consorzio, in quanto riguardanti l’Ente nella sua unitarietà, andranno presentate all’Ufficio Centrale di Amministrazione entro il termine del 30 settembre di ogni anno.
Le domande, volte ad ottenere vantaggi economici o i patrocini di cui al precedente art. 4, lettere c) e d), devono pervenire agli Uffici, di cui ai precedenti commi, almeno due mesi prima della data presunta di fruizione dei vantaggi o di effettuazione delle iniziative patrocinande.
Le domande, indirizzate ai Presidenti dei Comitati di Gestione o al Presidente del Consorzio, secondo le rispettive competenze, dovranno essere presentate, per iscritto, corredate da tutti i documenti richiesti (vedi Allegato A- lettere a) b) e c)) e firmate dal legale rappresentante dell’Ente, dell’associazione, o dal privato singolo richiedenti, nei termini di prescrizione sopra citati e comunque prima dell’effettuazione dell’iniziativa. Su richiesta dell’interessato, l’ufficio protocollo competente apporrà il timbro attestante la data di ricevimento su copia dell’istanza esibita dall’interessato assieme all’originale.

ARTICOLO 8

Istruttoria delle richieste e approvazione del riparto delle provvidenze.

Relativamente alla concessione di sovvenzione e contributi di cui al precedente art. 4 lettera a) e b) gli uffici competenti procederanno alla istruttoria delle domande pervenute, entro 60 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione. Essi effettuano il riscontro della completezza, della validità della documentazione allegata e della conformità alle finalità di cui all’art.5, richiedendo eventuali integrazioni e chiarimenti.
Entro il suddetto termine (60 giorni) gli uffici competenti formuleranno con relazione scritta, sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 11, le indicazioni e gli elementi da sottoporre all’organo competente (Comitati di Gestione o Consiglio Direttivo), per la formazione della graduatoria e per la determinazione e la concessione dei contributi nei limiti delle disponibilità finanziare stanziate in bilancio.
La deliberazione dell’organo competente deve essere adottata entro i successivi 30 giorni dal termine dell’istruttoria.
Nella comunicazione di avvenuta concessione l’Ente Parco comunicherà eventuali prescrizione per la realizzazione dell’intervento ivi compresi i termini entro cui presentare la rendicontazione finale di cui al successivo art. 13.
Il Dirigente del Consorzio o quelli degli Uffici periferici, a seconda dell’organo competente, provvede, qualora, lo ritenga necessario alla stipula di apposita convenzione per regolare modalità e termini dell’erogazione dei contributi e delle sovvenzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4.


ARTICOLO 9

Istruttoria delle richieste di patrocinio e di vantaggi economici.

I patrocini e i vantaggi economici di cui al precedente art. 4 lettera c) e d) vengono concessi con provvedimento del Presidente del Comitato e/o del Presidente del Consorzio secondo i rispettivi ambiti territoriali di competenze, previa istruttoria dell’ufficio competente.
L’atto di concessione o il diniego dovrà essere rilasciato entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta; lo stesso potrà stabilire modalità o fornire indicazione circa l’impiego del logo e del nome del Parco da parte del concessionario.
Per la concessione in uso di beni è facoltà degli uffici competenti richiedere l’eventuale polizza fideiussoria a garanzia del risarcimento di eventuali danni prodotti.


ARTICOLO 10

Adempimenti del concessionario in merito all’associazione del nome del Parco.

La concessione di provvidenze di cui all’art. 4 comporta l’obbligo da parte del fruitore di associare il nome del Parco Nazionale dello Stelvio in ogni occasione di pubblicizzazione delle iniziative realizzate, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dall’Ente

ARTICOLO 11

Criteri di valutazione.

I contributi e le sovvenzioni di competenza dei Comitati di Gestione e del Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio vengono concessi attenendosi ai seguenti criteri di valutazione:
• grado di rispondenza alle finalità di cui all’art. 1, comma 3, della L. 394/91;
• rilevanza dell’iniziativa con particolare riferimento agli obiettivi di conservazione della natura, del patrimonio storico culturale e di sviluppo socio economico sostenibile nonché di educazione ambientale;
• livello di interesse dell’iniziativa (internazionale, nazionale, regionale e interprovinciale)
• grado di interesse pubblico dell’iniziativa.


ARTICOLO 12

Interventi straordinari.

Per iniziative e manifestazioni attinenti le finalità di cui all’art. 5 di carattere straordinario ed organizzate nel territorio del Parco, per le quali i Comitati o il Consiglio ritengano, di volta in volta, che sussista un interesse generale tale da giustificare un intervento del Parco, lo stesso può essere accordato dai suddetti organi, purché sussista la necessaria copertura finanziaria.

ARTICOLO 13

Liquidazione del Contributo.

Le provvidenze assegnate sono liquidate dall’Ente Parco, con determinazione dei Dirigenti degli Uffici competenti, previo accertamento dell’effettiva realizzazione delle iniziative finanziate. A questo fine, ad intervento completato il beneficiario del contributo comunicherà per iscritto la data di fine lavori o di cessazione dell’iniziativa, richiedendo la liquidazione finale ed allegando la documentazione necessaria, di cui l’allegato A) lettera d) ed e), costituiscono schema indicativo.
Resta pertanto inteso che gli uffici competenti potranno valutare discrezionalmente, la riduzione o l’integrazione della citata documentazione al fine del corretto accertamento dei lavori.

ARTICOLO 14

Revoca o riduzione degli incentivi concessi.

Gli incentivi concessi potranno essere revocati o ridotti qualora le iniziative non vengano svolte in conformità al progetto ed alle prescrizioni impartite.
In particolare, salvo proroghe concesse per cause motivate, qualora la documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione dell’intervento non pervenga nel termine prescritto, si provvederà a revocare il contributo.
Il contributo sarà inoltre revocato in caso di mancanza delle previste autorizzazioni di legge.
La riduzione o la revoca motivata dei contributi assegnati avverrà d’ufficio, con determinazione del dirigente competente.

ARTICOLO 15

Conclusioni

L’osservanza dei criteri e delle modalità stabilite nel presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione ai sensi del 2° comma dell’art.12 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la deliberazione che lo approva.

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARSI ALLE DOMANDE

A) documentazione da allegare alla domanda di patrocinio

atto costitutivo e iscrizione alla Camera di Commercio (solo per le società, cooperative, associazioni, comitati organizzatori ecc.);

relazione contenente una descrizione particolareggiata dell’iniziativa, delle sue finalità, il luogo e la data dello svolgimento, i soggetti proponenti ed organizzatori, eventuali altri patrocini richiesti ed ottenuti;

preventivo delle spese e delle entrate previste;

personale impiegato nell’iniziativa;

una breve descrizione dei mezzi di comunicazione e di pubblicizzazione dell’iniziativa (cartellonistica, locandine, stampati, copertura radio - TV ecc.)

l’impegno formale a citare il patrocinio e ad associare alla manifestazione il nome del Parco Nazionale dello Stelvio secondo le indicazioni di volta in volta fornite dall’Ente.

B) documentazione da allegare alla domanda per ottenere l’erogazione di vantaggi economici

atto costitutivo e iscrizione alla Camera di Commercio (solo per le società, cooperative, associazioni, comitati organizzatori);

codice fiscale e partita IVA;

relazione illustrativa dell’iniziativa, degli scopi, delle sue finalità, della data di svolgimento, nonché dell’uso specifico del bene o del servizio richiesto.

Nel caso di utilizzo di beni dovrà essere prodotto formale impegno alla riconsegna degli stessi nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati ed al risarcimento di eventuali danni provocati.

l’impegno formale ad associare all’iniziativa il nome del Parco Nazionale dello Stelvio secondo le indicazioni di volta in volta fornite dall’Ente.

C) documentazione da allegare alla domanda per ottenere l’erogazione di sovvenzione e contributo

atto costitutivo e iscrizione alla Camera di Commercio (solo per le società, cooperative, associazioni, comitati organizzatori ecc.);

codice fiscale e partita IVA;

nel caso di esecuzione lavori o di realizzazione di opere, progetto quanto meno preliminare degli interventi corredato delle previsioni di spesa e del piano finanziario (finanziamento dell’opera), nel caso di ente pubblico atto deliberativo di approvazione;

dichiarazione relativa all’assunzione, a carico del richiedente della quota parte di spesa non coperta da contributo nonché di eventuali ulteriori oneri;

ogni altra notizia utile per l’esame dell’iniziativa proposta;

copia di eventuali domande inviate ad altri enti finalizzate all’ottenimento di contributi per le stesse iniziative e/o l’entità di eventuali contributi assegnati;

impegno alla rinuncia ad altri contributi pubblici in caso di accettazione del contributo assegnato dal Parco;

l’impegno formale ad associare all’iniziativa il nome del Parco Nazionale dello Stelvio secondo le indicazioni di volta in volta fornite dall’Ente.

D) Schema indicativo della documentazione da presentare a manifestazione avvenuta, al fine dell’erogazione delle provvidenze

relazione riassuntiva dell’esito dell’iniziativa, corredata da copia della documentazione probatoria del periodo in cui è stata effettuata e delle sue caratteristiche (es. ritagli di giornale, locandine, manifesti o altro materiale; il materiale promo-pubblicitario edito dovrà evidenziare chiaramente la collaborazione dell’Ente Parco);

consuntivo delle spese e bilancio finanziario dell’iniziativa, sottoscritto dal legale rappresentante;

copia delle autorizzazioni necessarie per legge;

specifica dei mezzi di accreditamento del contributo (c/c bancario, c/c postale, assegno circolare non trasferibile, vaglia postale ecc.);

ogni altra documentazione che il Parco Nazionale dello Stelvio ritenesse utile al fine della liquidazione.

E) Schema indicativo della documentazione da presentare a ultimazione lavori, al fine dell’erogazione di sovvenzioni o contributi.

relazione finale che illustri nel dettaglio i lavori effettuati sottoscritta dal beneficiario o dal legale rappresentante;

elaborati grafici e documentazione fotografica a dimostrazione dell’ultimazione lavori;

copia delle autorizzazioni necessarie per legge;

consuntivo finale delle spese sostenute in caso di beneficiario privato;

contabilità finale dei lavori eseguiti e certificato di regolare esecuzione corredati dalla relativa delibera di approvazione, nel caso di lavori pubblici;

specifica dei mezzi di accreditamento del contributo (c/c bancario, c/c postale, assegno circolare non trasferibile, vaglia postale ecc.);

ogni altra documentazione che il Parco Nazionale dello Stelvio ritenesse utile al fine della liquidazione.


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