NORME TECNICHE PER LIMPIANTO E LESERCIZIO
DELLE SCIOVIE IN SERVIZIO PUBBLICO
CAPO 1
GENERALITÁ
1.1. Oggetto e
scopo delle norme
1.1.1. Agli effetti delle presenti
norme, per sciovia si intende una funicolare terrestre per il traino
di sciatori su apposita pista mediante attacchi collegati, in modo
permanente o temporaneo, ad una fune traente, tesa tra le stazioni
estreme a conveniente altezza dal suolo ed eventualmente sostenuta
in punti intermedi.
1.1.2. Le presenti norme non considerano
gli impianti aventi traini a più di due posti e quelli a
va e vieni.
1.1.3. Le sciovie si distinguono
in impianti a fune alta ed impianti a fune bassa.
1.1.4. Negli impianti a fune alta
laltezza minima di ambedue i rami di fune dal suolo deve essere
tale che, fatta eccezione per i casi contemplati al comma 2.7.4.,
lestremo inferiore dei dispositivi di traino, in condizione
di riposo, si mantenga, lungo la linea, ad una quota superiore a
2,50 m rispetto alla pista innevata.
1.1.5. Linstallazione degli
impianti a fune alta deve essere a carattere stabile con fondazioni
fisse.
1.1.6. Per le disposizioni particolari
applicabili agli impianti a fune basse vedasi il paragrafo 2.22.;
per quelle applicabili alle sciovie sui ghiacciai il paragrafo 2.23.
e per quelle applicabili alle slittinovie il paragrafo 2.25.
1.1.7. Nelle presenti norme con la
sigla M.C.T.C. è indicata la Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione.
1.2. Documentazione
tecnica
1.2.1. Il progetto dellimpianto
deve essere costituito dai seguenti elaborati, numerati progressivamente
:
1) la descrizione delle caratteristiche
generali costruttive dellimpianto, con illustrazione delle
parti regolamentate dalle presenti norme, ovvero da altri particolari
disposizioni applicabili, dimostrando la rispondenza a dette norme
e disposizioni;
2) la planimetria in scala 1:25.000 della
zona interessata dallimpianto, con lindicazione del
tracciato dellimpianto medesimo e degli eventuali impianti
a fune finitimi;
3) lelenco degli attraversamenti
e dei parallelismi, definiti al paragrafo 2.8., con la relativa
documentazione tecnica e con lindicazione dei provvedimenti
per tutelare la sicurezza dell'esercizio;
4) lelenco dei ponti, sopra e sotto
i quali passa la pista di risalita, con la relativa documentazione
tecnica;
5) il disegno, in scala 1:500, del profilo
longitudinale, con lindicazione della pendenza delle varie
livellette e della loro lunghezza e con la rappresentazione della
configurazione assunta, a regime, della fune traente nel ramo in
salita, sia scarico che carico, nonchè nel ramo in discesa,
se questa ultima configurazione si differenzia in maniera apprezzabile
dalla prima; nei punti singolari (per accidentalità del terreno,
per ostacoli fissi, ecc.) devono altresì essere riportate
le sezioni trasversali del terreno sistemato per la pista;
6) la rappresentazione, in scala 1:200,
dei piani quotati delle stazioni, nonchè del profilo del
terreno in corrispondenza della pista di partenza e di quella di
arrivo, con lindicazione dei picchetti od altri riferimenti
che consentano di collegare il suddetto profilo con quello di cui
al punto precedente;
7) il calcolo della linea redatto, in base
alla tabella UNI 6792, secondo lo schema indicato nei prospetti
di cui allallegato D;
8) le verifiche di resistenza e di stabilità
di tutte le parti interessanti direttamente la sicurezza dellimpianto,
accompagnate dallelenco dei materiali da impiegare con specificazione
impegnativa delle loro caratteristiche, dei processi di fabbricazione
e dei trattamenti termici previsti in base alle norme UNI; nel caso
di calcoli svolti mediante limpiego di elaboratore, devono
essere specificate le ipotesi di carico, gli schema e la sequenza
di calcolo adottati con la esplicitazione delle formule impiegate,
evidenziando i dati di ingresso e la rispondenza dei risultati alle
prescrizioni regolamentari;
9) i disegni di insieme dellimpianto,
10) i disegni delle strutture murarie e metalliche
sia delle stazioni che della linea (fondazioni comprese), dei dispositivi
di traino e relativi attacchi, nonchè delle parti meccaniche
dellimpianto interessanti direttamente la sicurezza; tali
disegni devono essere redatti in conformità alle norme UNI,
devono essere quotati e recare tutti gli elementi necessari per
esprimere il giudizio sulla stabilità e sulla sicurezza;
11) lo schema funzionale dei circuiti di potenza,
di comando, di sicurezza, di segnalazione e di telecomunicazione,
a partire dai terminali allingresso dellinterruttore
generale in bassa tensione della sciovia, con relativa descrizione
illustrativa, redatto in conformità alle norme CEI;
12) lindicazione della provenienza dei
principali elementi meccanici ed elettrici costituenti l'impianto
con specifica delle ditte costruttrici e fornitrici;
13) la dichiarazione rilasciata dal servizio
valanghe italiano del C.A.I. o da altro ente tecnico pubblico specializzato
attestante che la zona interessata dallimpianto risulta immune,
per ubicazione naturale o per effetto di idonee opere di protezione,
dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe;
14) la relazione geologica e geotecnica nei riguardi
della stabilità di insieme della zona e delle caratteristiche
dei terreni, redatta in conformità alle norme tecniche ufficiali
per le indagini sui terreni e per le opere di fondazione.
1.2.2. Per le parti tipizzate
si può prescindere dalla presentazione dei calcoli, semprechè
il progettista dimostri che gli sforzi cui sono sottoposte le parti
stesse siano contenuti entro i limiti previsti per il tipo approvato
dalla Direzione generale M.C.T.C. (comma 3.1.2.); i disegni di cui
ai punti 9) e 10) del comma 1.2.1. saranno sostituiti dai corrispondenti
prospetti di tipizzazione (figurini).
1.2.3. Tutti gli elaborati tecnici
e la relazione, fatta eccezione per gli stampati meccanografici,
devono essere raccolti in fascicoli provvisti di indice analitico
ed essere redatti su carta consistente in formato UNI A4, ovvero
UNI nA4 piegato a mantice; essi devono essere numerati, datati e
firmati dal richiedente la concessione e dallingegnere progettista,che
deve risultare iscritto nel relativo ordine professionale. Il profilo
deve essere completato con le quote, riferite a livello sul mare,
e firmato dallingegnere o dal geometra che ne ha effettuato
il rilevamento e che, pertanto, se ne assume la piena responsabilità;
detto profilo deve essere controfirmato dal progettista. Questultimo
deve altresì dichiarare che il progetto di tutte le strutture
dellimpianto è stato condotto seguendo le prescrizioni
delle presenti norme e secondo i più recenti insegnamenti
della tecnica.
CAPO 2
NORME DI PROGETTO E DI COSTRUZIONE
2.1. Tracciato
e profilo della linea
2.1.1. Il tracciato dellimpianto
deve essere scelto in modo da non presentare pericolo per gli sciatori
trasportati e deve essere convenientemente segnalato in corrispondenza
dei tratti accessibili ad altri sciatori.
2.1.2. Nelleventualità
di tracciato non rettilineo, le deviazioni della fune, di norma,
devono essere realizzate con uno dei seguenti dispositivi :
1) rulliere verticali : in tal caso il
massimo angolo di deviazione, misurato nel piano orizzontale, non
può superare i 30 per ciascun sostegno;
2) pulegge giacenti nel piano della deviazione
ed aventi diametro tale da soddisfare le disposizioni di cui al
comma 2.9.1. e 2.9.2.;
3) rulliere giacenti nel piano della deviazione
: in tal caso le rulliere devono essere del tipo bilanciato, il
diametro dei rulli non deve essere inferiore a 15 volte il diametro
della fune e langolo di deviazione, misurato nel suo piano,
non deve superare i 4°30 per ogni rullo; altri sistemi
equivalenti possono essere ammessi previo esame, caso per caso,
comunque la deviazione deve essere guidata nel piano verticale da
rulli o rulliere di imbocco e di uscita; la pista deve presentare
ampi raccordi che consentano lagevole iscrizione di curva
dello sciatore e langolo complessivo, per ogni gruppo di deviazione,
non deve essere superiore a 30° misurati nel piano orizzontale.
Valori maggiori possono essere ammessi, fino ad un massimo di 45°,
a condizione che il corretto accoppiamento tra morsetto e dispositivo
di deviazione non comporti la necessità di guide e che il
traino si presenti di notevole lunghezza in posizione di lavoro
e di lunghezza molto ridotta in posizione di riposo. Agli effetti
dei franchi laterali e dei dispositivi di guida e di raccolta della
fune, si applicano le più restrittive tra le prescrizioni
previste per la linea e per le stazioni.
2.1.3. La pista (striscia di terreno
comunque praticabile dagli sciatori in risalita) comprende la traccia
battuta, costituente guida per lo sciatore, e deve possedere i seguenti
requisiti :
1) la larghezza della pista deve essere
non inferiore a 2 od 2,5 m, rispettivamente per traini monoposto
o biposto; tale larghezza minima deve essere mantenuta per tutta
la lunghezza del percorso, compresi i tratti in corrispondenza dei
sostegni, in trincea, in rilevato e deve inoltre essere adeguatamente
aumentata in relazione alle asperità del terreno circostante
ed alla pendenza longitudinale;
2) la proiezione sul piano orizzontale
dellasse della fune traente deve trovarsi sempre nel terzo
medio della larghezza della sagoma libera di cui al comma 2.7.2.;
3) in corrispondenza dei sostegni i bordi
della pista innevata devono essere delimitati da un ciglio a scarpa;
4) negli impianti con traini monoposto
è ammessa una pendenza trasversale della pista non superiore
al 10%, fatta eccezione per le sciovie ad intervallo ridotto dei
traini (comma 2.6.2. punto l); negli impianti a traini biposto non
è ammessa alcuna pendenza trasversale della pista.
2.1.4. Il profilo della pista deve
essere il più possibile regolare, con livellette opportunamente
raccordate, allo scopo di evitare cuspidi e cunette eccessivamente
accentutate; eventuali contropendenze devono essere di lunghezza
limitatissima e di inclinazione inferiore al 3%. Le contropendenze
non sono comunque ammesse negli impianti sui quali si impieghino
dispositivi di traino del tipo a contrasto ed in quelli con traini
biposto.
2.1.5. La pendenza longitudinale
della pista di norma non può superare il 60%; si possono
ammettere tratti con pendenza maggiore, ma non superiore al 75%,
a condizione che :
1) il tratto a pendenza i > 60% abbia
lunghezza l < 10 + (75-i) 5;
2)
il tratto a pendenza superiore al 60% sia preceduto da un tratto
di pendenza io < 60% e lunghezza lo tali da riportare la pendenza
media complessiva dei due tratti a valori non superiori al 60%;
detta condizione può essere convenzionalmente verificata
dalla relazione
3) alla stazione a valle, in luogo ben
visibile, venga esposto un cartello con lavviso che la sciovia
presenta una pista di salita difficoltosa, con lindicazione
del valore della pendenza massima;
4) la larghezza della pista sia tale che
i suoi bordi distino dal piano verticale per lasse della fune
lameno 2 m da un lato e 1 m dallaltro; ciascuno di detti valori
deve essere aumentato di 0,5 m qualora si tratti di traini biposto;
5) sia prevista una idonea sistemazione
del terreno laterale alla pista, per trattenere gli sciatori eventualmente
caduti;
6) i sostegni di linea ed altri eventuali
ostacoli siano opportunamente rivestiti con materiale cedevole.
2.1.6. Negli impianti con dispositivi
di attacco dei traino alla fune traente del tipo a contrasto, la
pendenza massima della fune, sia per il ramo in salita che per il
ramo in discesa, deve essere limitata in maniera tale da non provocare
lo scorrimento spontaneo dei traini vuoti.
2.1.7. Il profilo della pista e la
configurazione della fune devono essere reciprocamente adattati,
mediante lopportuna distribuzione dei sostegni e la necessaria
sistemazione del terreno, in maniera che la pista e la fune mantengano
un andamento, per quanto possibile, simile nelle diverse condizioni
di carico della linea. Il profilo deve inoltre possedere i seguenti
requisiti :
1) le variazioni di pendenza della pista
devono essere raccordate in modo che le variazioni di assetto e
di sforzo non determinino nello sciatore un disturbo eccessivo;
2) devono essere evitate, nel ramo in salita,
campate singole di lunghezza tale che, in relazione alle caratteristiche
dellimpianto, possano dar luogo ad inconvenienti per elevate
variazioni di freccia, in caso di sgancio in linea di sciatori,
determinanti la formazione di oscillazioni disturbanti;
3) langolo che il dispositivo di
traino può assumere rispetto alla verticale, nelle condizioni
della linea più sfavorevoli, non deve essere inferiore a
20° per i traini monoposto ed a 30° per quelli biposto;
tale condizione deve essere verificata in sede di progetto.
2.1.8. Quando lungo il tracciato
dellimpianto siano previsti ponti, le sponde devono avere
unaltezza non minore di 1,40 m riferita al piano non innevato
del ponte stesso. Dette sponde devono essere realizzate in maniera
da non presentare possibilità di impigliamento sia per i
traini che per gli sciatori e da non costituire pericolo in caso
di caduta di questi ultimi.
2.1.9. Quando i tratti di terreno
adiacenti alla pista, in relazione alla pendenza, agli eventuali
ostacoli fissi, alla natura del terreno ed alla vegetazione possano
determinare pericoli, devono essere previste opere permanenti che
limitino, per quanto possibile, gli effetti di una eventuale caduta.
2.2. Funi
2.2.1. Le funi traenti, tenditrici
e/o di regolazione, nonchè quelle di ancoraggio, in quanto
sopportino direttamente lo sforzo dellanello di trazione,
devono essere di acciaio, del tipo flessibile ed a trefoli.
2.2.2. Le funi traenti, quelle tenditrici
e/o di regolazione, quelle di segnalazione o telefoniche nonchè
quelle di sospensione dei cavi di segnalazione o telefonici, devono
essere, di norma, di tipo unificato.
2.2.3. La tensione della fune traente
deve essere determinata di norma da un contrappeso.
2.2.4. Tutte le funi dellimpianto,
fatta eccezione per le funicelle dei dispositivi di traino, prima
di essere collocate in opera, devono essere sottoposte a collaudo
presso un laboratorio ufficiale, secondo le prescrizioni contenute
nel decreto ministeriale 18 agosto 1959, n° 1662, salvo quanto
stabilito al comma seguente.
2.2.5. Per le funi unificate le prescrizioni
per il collaudo e laccettazione sono quelle indicate nelle
singole norme di unificazione; le disposizioni per il prelievo della
bobina degli spezzoni di prova e dei tratti di fune destinati ai
vari impianti sono emanate dalla Direzione generale M.C.T.C. Per
tali funi, che possono essere destinate a più impianti ovvero
allo stesso impianto anche in tempi diversi, è ammesso che
le prove sui fili e sugli spezzoni vengano effettuate solo inizialmente
e con riferimento allintera bobina, semprechè si tratti
di funi aventi la cordatura con contrassegni ricorrenti particolari
che consentano, per qualsiasi spezzone, lindividuazione della
bobina di provenienza; dette bobine devono risultare depositate
presso il fabbricante della fune o presso le ditte costruttrici,
che ne garantiranno la buona conservazione.
2.2.6. Il collocamento in opera della
fune collaudata viene autorizzato dal competente ufficio periferico
della M.C.T.C. quando le caratteristiche della fune soddisfino il
progetto approvato dellimpianto.
2.2.7. Le funicelle dei dispositivi
di traino destinate ad avvolgersi sui tamburi di recupero, se in
acciaio, devono essere del tipo a trefoli zincate.
2.2.8. Il carico di rottura per trazione
delle funicelle dei dispositivi di traino non deve essere inferiore
a 2.940 N (300 kgf) e 4.900 N (500 kgf) rispettivamente per traini
monoposto e biposto.
2.2.9. Le funi traenti devono costituire
un anello chiuso ed essere giuntate mediante impalmatura, da eseguirsi
ad opera di personale specializzato.
2.2.10. La lunghezza dellimpalmatura non
deve essere inferiore a 1.300 volte il diametro della fune; le altre
caratteristiche geometriche devono rispondere allo schema riportato
nellallegato A. Restano valide le altre norme relative alla
esecuzione dellimpalmatura, di cui alla parte III, capo II
del decreto ministeriale 31 agosto 1937, n° 2672.
2.3. Sicurezza
delle funi
2.3.1. Il grado di sicurezza delle
funi viene valutato convenzionalmente come rapporto tra il carico
somma della fune e lo sforzo di trazione assiale a regime nel tratto
più sollecitato.
2.3.2. Il grado di sicurezza per
funi nuove deve essere non minore di 4,5 per le funi traenti e di
5 per le funi tenditrici e/o di regolazione, nonchè per quelle
ausiliarie che sopportano direttametne il tiro dellanello
di trazione.
2.3.3. Il calcolo della tensione
di lavoro della fune traente deve essere svolto in base alle seguenti
ipotesi convenzionali :
1) impianto a regime con innevamento di
0,30 m della pista;
2) altezza del dispositivo di attacco dello
sciatore, rispetto alla pista, di 0,50 m;
3) profilo della fune parallelo a quello
della pista e ad andamento parabolico, con distribuzione uniforme
dei carichi concentrati valutati, quando necessario, campata per
campata;
4) resistenza al moto opposta dai rulli
: 30 N (3 kgf) per rullo, ovvero 3% del carico trasmesso al rullo
dalla fune qualora trattisi di rulli isolati con angolo di deviazione
maggiore di 6° (non devono essere considerate le resistenze
al moto opposte dalla puleggia di rinvio e dalle eventuali pulegge
di deviazione);
5) massa del dispositivo di traino riportata
alla fune;
6) massa dello sciatore equipaggiato pari
ad 80 kg;
7) coefficiente di attrito tra sci e neve
pari a 0,06.
2.3.4. Le funi di segnalazione o
telefoniche nonchè quelle di sospensione dei cavi di segnalazione
o telefonici, quando sono contrappesate, devono avere un grado di
sicurezza non minore di 3,5 convenzionalmente calcolato prescindendo
dalleventuale formazione di manicotti di ghiaccio. Per le
funi non contrappesate si applicano i gradi di sicurezza e le modalità
di calcolo previsti, per i conduttori, dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 giugno 1968, n° 1062, contenente le norme
per lesecuzione delle linee elettriche esterne; in luogo della
presentazione dei calcoli può essere ammessa una dichiarazione
del direttore dei lavori sulla effettiva rispondenza della fune
in opera a tali norme. Le funi di sospensione dei cavi di segnalazione
o telefonici, quando siano ancorate alle estremità delle
campate, devono avere sistemi di attacco tali che, nelleventualità
di rottura della fune in corrispondenza dellattacco, si verifichi
limmediata interruzione del circuito di sicurezza.
2.4. Attacchi di
estremità
2.4.1. Gli attacchi di estremità
delle funi devono essere del tipo ad attrito su tamburo o del tipo
a redancia. Gli attacchi a radancia sono ammessi solo per le funi
che non sopportano direttamente il tiro dellanello di trazione.
2.4.2. Le radance devono avere raggio
di curvatura minimo, misurato in corrispondenza dellasse della
fune, non inferiore a 3 volte il diametro della fune stessa.
2.4.3. Le pulegge di compensazione
ed i tamburi su cui si avvolgono le funi di regolazione e di ancoraggio
devono avere diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della
fune , non inferiore a 15 volte quello della fune medesima.
2.4.4. Lavvolgimento delle
funi sui tamburi deve essere realizzato con almeno tre spire complete;
il capo libero deve essere bloccato da due morsetti a piastra, montati
luno vicino allalto in modo da segnalare leventuale
scorrimento.
2.4.5. Negli attacchi a radancia,
i morsetti debbono essere in numero tale che un terzo di essim con
arrotondamento allintero superiore, riesca ad impedire lo
scorrimento.
2.4.6. Non è ammesso limpiego
di teste fuse.
2.5. Sicurezza
rispetto allo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice
2.5.1 Laderenza per evitare
lo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice si intende
assicurata quando è verificata la relazione :
dove :
T/t è il rapporto tra la tensione allingresso e la
tensione alluscita della puleggia motrice nelle condizioni
più sfavorevoli;
e è la base dei logaritmi naturali;
a è langolo, espresso in radianti, di avvolgimento
della fune traente sulla puleggia motrice;
f è il coefficiente di attrito tra fune e gola della puleggia,
che, convenzionalmente, si assume pari a 0,25 per gole guarnite
in gomma vulcanizzata e telata o in altro materiale a coefficiente
effettivo superiore.
2.5.2. Nella determinazione delle
tensioni allingresso (T) ed alluscita (f) della puleggia
motrice da introdurre nella relazione indicata al comma 2.5.1.,
si tiene conto anche delle forze dinerzia che insorgono in
fase di avviamento, considerando una accelerazione di valor medio
convenzionalmente non inferiore a 0,4 m/s2. Gli eventuali scarti
dellaccelerazione effettiva rispetto al suddetto valore medio
devono essere contenuti in maniera tale da non provocare scorrimenti
apprezzabili della fune traente sulla puleggia motrice.
2.5.3. Qualora largano sia
munito di azionamento tale da garantire automaticamente, durante
lavviamento, un valore costante dellaccelerazione, nella
determinazione delle tensioni allentrata ed alluscita
della puleggia motrice può essere considerato il valore effettivo
di detta accelerazione, con un minimo di 0,2 m/s2.
2.6. Velocità
e intervallo minimo tra i dispositivi di traino
2.6.1. Velocità superiori
a 2 m/s possono essere ammesse solo per impianti dotati di traini
ad azione progressiva, definiti al comma 2.18.2.
2.6.2. Lintervallo di tempo
intercorrente tra il passaggio di due traini consecutivi non deve
scendere al di sotto di 5 s ed 8 s, per traini rispettivamente monoposto
e biposto; detti valori possono essere ridotti rispettivamente a
4 s e 6 s, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni :
1) il profilo presenti pendenze comunque
non superiori al 50%; la pista non presenti, lungo tutto il tracciato,
pendenze trasversali;
2) laccesso degli sciatori al punto
di partenza sia previsto solo tangenzialmente rispetto allasse
dellimpianto, con regolazione permanente dellafflusso
degli sciatori in attesa e con presentazione agevolata del dispositivo
di traino agli sciatori in partenza;
3) limpianto sia dotato di azionamento
a velocità di regime variabile con continuità in un
campo sufficientemente esteso;
4) le caratteristiche del traino ad azione
progressiva siano tali da lasciare un congruo intervallo di tempo
per la predisposizione dellutente o degli utenti del traino
successivo;
5) appositi cartelli collocati in posizione
visibile alla stazione di partenza avvertano lo sciatore del limitato
intervallo tra i traini, richiamando lattenzione sullesigenza
di un conveniente addestramento per evitare danni a se stesso ed
agli altri utenti.
2.6.3. Lequidistanza minima
fra i traini non deve comunque risultare inferiore a 1,3 volte la
lunghezza del dispositivo di traino in condizioni di massima estensione.
2.7. Franchi ed
intervia
2.7.1. La distanza tra le funi dei
due rami deve essere tale che esista uno spazio libero laterale
di almeno 0,50 m tra i dispositivi di traino vuoti dei due rami,
anche nella eventualità che detti dispositivi ruotino verso
linterno ciascuno di un angolo di 12°, misurato rispetto
alla verticale.
2.7.2. Lungo tutta la linea, e quindi
anche in corrispondenza dei sostegni, deve essere assicurata per
il transito dello sciatore una sagoma libera, riferita agli ostacoli
fissi dellimpianto, che abbia unaltezza di 2,20 m e
una larghezza pari a quella minima prescritta per la pista al comma
2.1.3. Tale sagoma libera deve essere assicurata in tutte le prevedibili
condizioni di innevamento.
2.7.3. Il franco laterale tra i dispositivi
di traino e gli ostacoli fissi della linea deve essere tale che
nessuna parte dei dispositivi stessi, ruotati trasversalmente di
12° rispetto alla verticale, possa venir a contatto con detti
ostacoli. Nelle curve tale condizione deve essere soddisfatta tenendo
conto anche della forza centrifuga.
Nelle stazioni lanalogo franco deve essere inoltre tale da
garantire un margine di 0,50 m tra i dispositivi di traino ruotati
trasversalmente di 12° e gli ostacoli fissi. Detto sbandamento
può essere limitato verso linterno da un dispositivo
di sicura efficacia.
2.7.4. In linea, deve essere garantita
una altezza libera dellestremo inferiore dei dispositivi di
traino, in condizioni di riposo, non minore di 2,50 m rispetto alla
pista innevata. Tale altezza può essere ridotta a valori
non inferiori ad 1 m, a condizione che :
1) la velocità di regime non sia
maggiore di 2,5 m/s;
2) la pista di risalita sia recintata lateralmente;
3) i traini siano di tipo telescopico a
collegamento temporaneo alla fune traente;
4) nei tratti in cui laltezza libera
sopra definita risulta inferiore a 2,50 m, vengano esposti bene
in vista cartelli recanti il divieto di agganciarsi ad eventuali
traini vuoti in linea.
Nelle stazioni, nonchè in corrispondenza delle piste di
partenza e di arrivo, il franco minimo verticale tra il contorno
inferiore degli elementi rigidi dei dispositivi di traino ed il
terreno innevato deve risultare non inferiore a 2 m.
2.7.5. Quando lungo il tracciato
dellimpianto siano previsti dei ponti, questi devono avere
larghezza tale da soddisfare le disposizioni previste al comma 2.1.5,
punto 4 per le piste con pendenza superiore al 60%.
2.7.6. Qualora esistano in prossimità
dellimpianto altre piste di risalita, la distanza tra le rispettive
sagome libere regolamentari, di cui al comma 2.7.2., non deve scendere
al di sotto di 3 m.
2.7.7. Le distanze legali di cui
allart. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n° 753, si intendono riferite, per edifici o manufatti
di qualunque specie non appartenenti allimpianto, alla sagoma
libera regolarmente definita al precedente punto 2.7.2. Deroghe
alle predette distanze legali possono essere ammesse dallufficio
periferico della M.C.T.C. ai sensi dellart. 60 del surrichiamato
decreto, a condizione che la distanza minima da qualsiasi organo
fisso o mobile della sciovia, considerato nella configurazione di
massimo ingombro laterale, risulti :
- non inferiore a 0,5
m, rispetto a qualunque ostacolo fisso non accessibile a persone;
- non infeirore a 3 m,
rispetto ad edifici o manufatti accessibili a persone, nonchè
a qualsiasi elemento appartenente ad altro impianto a fune, nella
configurazione di massimo ingombro laterale.
2.8. Attraversamenti
e parallelismi
2.8.1. Si ha attraversamento, superiore
od inferiore, di una sciovia con una qualsiasi delle opere indicate
allart. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n° 753, quando la proiezione verticale di uno qualunque
degli elementi costituenti lopera stessa, considerato nella
sua condizione di massimo ingombro e, se trattasi di elettrodotto,
nellipotesi di cui al punto 1.2.09. del decreto del Presidente
della Repubblica 21 giugno 1968, n° 1062, interseca le funi,
la pista di risalita, ovvero le strutture di linea o di stazione
della sciovia stessa, anche nel caso che risultino interposte strutture
di protezione.
2.8.2. È vietato lattraversamento
superiore di una sciovia, anche con interposizione di opere di protezione,
da parte di fili a sbalzo, palorci o teleferiche destinati al trasporto
di cose o di persone e cose.
2.8.3. Sono vietati gli attraversamenti
a livello delle piste di risalita delle sciovie con piste da sci
normalmente praticate, con mulattiere e strade pubbliche o private
aperte al traffico invernale, con sedi di qualunque altro impianto
di trasporto.
2.8.4. Gli attraversamenti con elettrodotti
e con linee di telecomunicazione devono soddisfare le disposizioni
fissate per le funicolari terrestri dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 giugno 1968, n° 1062, con lavvertenza che,
per gli attraversamenti superiori, laltezza minima dei conduttori
deve essere riferita a tutte le opere facenti parte della sciovia.
2.8.5. Per gli attraversamenti inferiori
di una sciovia con canali, corsi dacqua, strade o mulattiere
aperte al traffico invernale, devono essere realizzati idonei ponti
rispondenti ai requisiti indicati ai comma 2.1.8. e 2.7.5.
2.8.6. Gli attraversamenti superiori
di una sciovia con funicolari aeree, di qualunque tipo, possono
essere ammessi unicamente in caso di comprovate esigenze tecniche
e, se del caso, intesa la commissione per le funicolari aeree e
terrestri.
2.8.7. Negli attraversamenti superiori
di sciovie con funicolari aeree, qualora i veicoli non siano realizzati
in maniera da rendere impossibile ai viaggiatori di far cadere oggetti
allesterno, deve essere comunque prevista linterposizione
fra sciovia e funicolare aerea di idonee protezioni.
2.8.8. Negli attraversamenti superiori
di sciovie con funicolari aeree deve essere assicurato un franco
minimo verticale non minore di 3 m fra uno qualsiasi degli elementi
costituenti la sciovia, compresi la fune traente e gli eventuali
conduttori di linea, ed i veicoli e le funi della funicolare aerea.
A tali effetti si tiene conto per le funi della sciovia delle più
sfavorevoli condizioni di carico, nonchè delle variazioni
di freccia delle funi stesse per effetti dinamici, convenzionalmente
valutati con un incremento del ± 10% del valore statico della
freccia o, se più sfavorevole, del ± 1% della distanza
dallappoggio più vicino. Qualora siano previste strutture
a protezione della sciovia, il franco minimo fra queste ultime ed
uno qualsiasi degli elementi costituenti la sciovia stessa, considerati
nella posizione più alta tenuto anche conto degli effetti
dinamici, non deve essere minore di 1 m; inoltre, il franco minimo
fra le strutture stesse e le funi od i veicoli della funicolare
aerea deve essere non minore di 3 m, riducibile a non meno di 2
m se le predette strutture siano rese inaccessibili ad estranei.
2.8.9. Apposite convenzioni devono
regolare i rapporti fra lesercente della sciovia e gli enti
attraversanti; dette convenzioni, per il loro contenuto tecnico
devono essere approvate dal competente ufficio periferico della
M.C.T.C. Nel caso di attraversamento con funicolare aerea, la convenzione
deve, in particolare, contenere apposite clausole per lo svolgimento
delle operazioni di soccorso e di recupero dei viaggiatori, nonchè
per la manutenzione della stessa funicolare aerea.
2.8.10. Si ha parallelismo di una sciovia con
una qualsiasi delle opere indicate allart. 58 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, quando
tali opere si svolgono ad una distanza dagli organi sia fissi che
mobili della sciovia, considerati nella condizione di massimo ingombro
laterale, inferiore a 6 m o comunque tale da creare interferenze,
soggezioni o limitazioni allesercizio.
2.8.11. Non sono ammessi parallelismi di sciovie
con palorci, fili a sbalzo e teleferiche destinati al trasporto
di cose o di persone e cose.
2.8.12. Il parallelismo fra due sciovie è
ammesso semprechè risulti rispettata, per la distanza fra
le rispettive sagome libere, la condizione di cui al comma 2.7.6.
2.8.13. I parallelismi fra sciovie ed elettrodotti
o linee di telecomunicazione devono soddisfare le condizioni fissate
per le funicolari terrestri dal decreto del Presidente della Repubblica
21 giugno 1968, n° 1062.
2.8.14. Il parallelismo di una sciovia con una
funicolare aerea non è, di norma, ammesso.
2.9. Disposizioni
concernenti la stazione di partenza e la stazione di rinvio
2.9.1. Le pulegge sulle quali si
avvolge la fune traente devono avere la gola rivestita con idoneo
materiale cedevole, atto ad assicurare la necessaria aderenza. Il
diametro delle pulegge, misurato in corrispondenza dellasse
della fune, deve essere non inferiore ad 80 volte il diametro della
medesima fune ed a 800 volte il diametro dei fili che la compongono,
esclusi quelli danima. Inoltre, allo scopo di contenere lo
sbandamento laterale dei traini ed il tormento delle strutture,
laccelerazione centripeta non deve essere superiore ai 10
m/sec2 e il piano medio delle pulegge, contenente lasse della
fune, deve essere in posizione orizzontale. Tale posizione deve
poter essere mantenuta anche in caso di cedimento degli appoggi,
adottando alluopo idonee soluzioni costruttive.
2.9.2. Le pulegge devono avere i
fianchi della gola sagomati in maniera da contrastare leventuale
tendenza della fune traente a fuoriuscirne ; a tal fine :
1) la gola deve presentare una larghezza,
misurata parallelamente allasse della puleggia, non inferiore
a 65 mm, nonchè una profondità, misurata perpendicolarmente
alla superficie del rivestimento, senza però tener conto
della sede della fune, non inferiore a 65 mm;
2) i fianchi della gola devono essere a
superficie liscia e continua;
3) la parte più esterna dei fianchi
della gola, per una profondità pari alla metà di quella
complessiva indicata al precedente punto 1), deve presentare una
inclinazione compresa fra 15° e 45°, misurati rispetto al
piano medio della puleggia contenente lasse della fune traente;
la rimanente parte più interna dei fianchi deve essere parallela
a detto piano medio.
Le norme di cui al precedente punto 3) possono essere applicate
nel caso di traini ad attacco temporaneo.
2.9.3. Le pulegge devono essere provviste
di dispositivi atti ad eliminare la neve ed il ghiaccio.
2.9.4. Tutti gli organi in movimento
delle stazioni, le apparecchiature elettriche e, in genere, tutti
i dispositivi che possano presentare pericoli per le persone o che
riguardino la sicurezza e la regolarità dellesercizio
devono essere resi materialmente inaccessibili, sia al pubblico
che la personale, mediante protezione permanenti.
2.9.5. Le piste per la partenza o
per larrivo degli sciatori, nonchè le aree adiacenti
facenti parte dei piazzali delle stazioni, devono essere praticamente
orizzontali. Le piste devono essere di lunghezza adeguata in relazione
alla velocità, alla pendenza della fune, al tipo di traino
ed alla potenzialità di trasporto; tale lunghezza non deve
essere comunque inferiore a 4 m. I piazzali delle stazioni, nonchè
i tratti di pista nei quali hanno luogo le operazioni di attacco
e di distacco degli sciatori, devono essere sistemati in maniera
che il traffico si svolga unicamente lungo itinerari prestabiliti;
inoltre, alla stazione a valle, laccesso degli sciatori al
punto di partenza deve essere regolato in maniera tale che essi
si susseguano sulla pista nel numero corrispondente alla capacità
di ciascun traino.
2.9.6. I tratti di fune immediatamente
adiacenti alle pulegge delle stazioni devono essere praticamente
orizzontali e delimitati, rispetto alle stesse pulegge, da un rullo
isolato ovvero da una rulliera non oscillante trasversalmente, con
angolo complessivo di deviazione della fune non superiore a 18°
e, se di ritenuta, costituita da almeno 4 rulli. I traini compresi
in detti tratti non devono essere in alcun caso occupati da sciatori.
I rulli isolati o le rulliere delimitanti i ripetuti tratti devono
essere provviste di guide per le aste dei traini e possono presentare
valori di pressione della fune anche inferiori a quelli stabiliti
al paragrafo 2.17., semprechè i traini compresi nellaltro
tratto di fune adiacente non debbano essere occupati da sciatori.
2.9.7. Alla stazione a monte, tra
il punto di distacco dello sciatore dal traino ed il punto di imbocco
della fune nella puleggia, deve essere lasciato uno spazio libero
di lunghezza tale da garantire che il dispositivo di traino abbia
sicuramente raggiunto la posizione di riposo prima del predetto
punto di imbocco. Tale spazio libero, che può comprendere
anche il rullo isolato o la rulliera di cui al comma 2.9.6., deve
avere comunque una lunghezza in metri non inferiore a 15 v, dove
v (in m/s) è la velocità massima della fune traente.
2.9.8. Nelle stazioni deve trovarsi
un comando, del tipo a consenso, per larresto dellimpianto.
Tale comando deve essere ubicato in prossimità dei punti
di attacco o di distacco degli sciatori, in maniera da poter essere
azionato tempestivamente dal personale in caso di necessità.
Alla stazione di rinvio deve essere previsto un comando di arresto
del tipo a chiave estraibile.
2.9.9. La stazione a monte deve essere
dotata di dispositivi per larresto automatico dellimpianto
nelleventualità che :
1) allarrivo, uno sciatore non si
sia tempestivamente disimpegnato dal traino;
2) un traino, abbandonato tempestivamente
dallo sciatore, non abbia raggiunto la configurazione di riposo
alla progressiva prestabilita o, comunque, prima del rullo isolato
o della rulliera di cui al comma 2.9.6.
La posizione del primo dei suddetti dispositivi deve essere tale
da garantire larresto dellimpianto prima che lattacco
alla fune traente occupato dallo sciatore non disimpegnatosi tempestivamente
superi il rullo isolato o la rulliera di cui al comma 2.9.6. e,
in ogni caso, prima che lo stesso sciatore sia venuto a contatto
con strutture o con organi della stazione.
2.9.10. In prossimità dei punti di attacco
e di distacco degli sciatori devono essere previsti locali di ricovero
per gli agenti.
2.9.11. Punti di distacco dislocati lungo la
linea sono ammessi a condizione che il posto sia presenziato da
apposito agente e che siano osservate, in quanto applicabili, le
prescrizioni riguardanti le stazioni.
2.9.12. Nella costruzione delle strutture, ivi
compresa la copertura delle stazioni, non é di norma ammesso
limpiego di legno o di altri materiali combustibili, salvo
il caso in cui la loro eventuale combustione non possa, in alcun
modo, costituire pericolo per la fune e per le apparecchiature dellimpianto.
2.9.13. Le stazioni, ove ricorra il caso, devono
essere provviste di passerelle di ispezione per consentire l'ffettuazione
delle operazioni di controllo e manutenzione da parte del personale.
2.9.14. Nella stazione di partenza devono essere
installati un dispositivo conta-ore o conta-corse ed uno conta-persone.
2.10. Argano e apparecchiature
di comando
2.10.1. Le parti meccaniche dellargano,
che possano essere danneggiate od ostacolate nel funzionamento dagli
agenti atmosferici, devono essere protette in modo permanente, sì
da risultare sicuramente riparate. Tutte le apparecchiature elettriche,
se non installate in locale chiuso, devono essere del tipo a tenuta
stagna; per i motori elettrici di trazione è consentito limpiego
del tipo protetto, in luogo del tipo a tenuta
stagna, a condizione che sia attuata una ulteriore protezione
esterna.
2.10.2. Le caratteristiche dellazionamento
ed i dispositivi di avviamento devono consentire partenze con accelerazioni
graduali; a tal fine il motore, se elettrico, deve essere del tipo
a corrente continua oppure del tipo asincrono trifase ad avviamento
reostatico od equivalente.
2.10.3. La potenza di targa del motore elettrico
deve risultare non inferiore a quella calcolata per impianto a regime,
a pieno carico e con le ipotesi convenzionali di cui al comma 2.3.3.
e non inferiore, altresì, ai 7/10 della potenza necessaria
per lavviamento nelle suddette condizioni, determinata considerando
il massimo valore dellaccelerazione, da assumere secondo i
criteri fissati ai comma 2.5.2. e 2.5.3., prescindendo convenzionalmente
dallinerzia delle masse rotanti.
2.10.4. Le apparecchiature dei motori elettrici
devono, fra laltro, comprendere le protezioni previste al
comma 2.10.19., nonchè relè termici (salvamotore).
2.10.5. Il motore, se termico, deve essere di
tipo industriale idoneo allimpiego in servizio continuativo
per installazioni fisse; la trasmissione, ivi compresa la frizione,
deve consentire lavviamento con gradualità dellimpianto
a pieno carico.
2.10.6. La potenza continuativa del motore termico,
dichiarata dal costruttore, in aria tipo e convenzionalmente ridotta,
in relazione alla quota di installazione, dell1% per ogni
100 m di altitudine sul livello del mare, deve risultare non inferiore
a quella calcolata per impianto a regime, a pieno carico e con le
ipotesi convenzionali di cui al comma 2.3.3. La coppia massima allavviamento,
dichiarata dal costruttore del motore e convenzionalmente ridotta
come sopra indicato, deve risultare non inferiore alla coppia di
avviamento calcolata, nelle suddette condizioni considerando il
massimo valore dellaccelerazione, da assumere secondo i criteri
di cui ai comma 2.5.2. e 2.5.3. e prescindendo convenzionalmente
dallinerzia delle masse rotanti.
2.10.7. Le apparecchiature dei motori termici
devono, fra laltro, comprendere :
- il regolatore automatico
di velocità, tarato e sigillabile per il valore di regime;
- limpianto carica
batterie;
- un dispositivo per
il disinserimento automatico del motore dalla trasmissione, asservito
al consenso del circuito di sicurezza.
2.10.8. Le apparecchiature delle trasmissioni
idrostatiche devono, fra laltro, comprendere : indicatore
di pressione; pressostati di minima e di massima; termostato; tubi
di qualità con grado di sicurezza allo scoppio maggiore di
3.
2.10.9. Largano deve essere dotato di un
freno a comando elettrico, funzionante per mancanza di corrente,
con ampia possibilità di taratura dello sforzo frenante.
2.10.10. Gli impianti con pendenza media longitudinale superiore
al 25% devono essere provvisti di un dispositivo meccanico, ampiamento
dimensionato, atto ad impedire la retromarcia. Detto dispositivo
non deve presentare contatti striscianti ed i suoi limiti di impiego
devono essere garantiti dal costruttore.
2.11. Dispositivi di tensione
2.11.1. I dispositivi di tensione devono essere
realizzati impiegando strutture e materiali che ne garantiscano
nel tempo la efficienza. Essi devono essere progettati prevedendo
la possibilità dimpiego delle funi tenditrici di tipo
unificato.
2.11.2. Allo scopo di assicurare una sufficiente
sensibilità del dispositivo di tensione alle variazioni di
sforzo, le pulegge di deviazione e le ruote del carrello tenditore
devono essere montate su cuscinetti a rotolamento. I rapporti tra
il diametro delle pulegge di deviazione delle funi tenditrici e
di regolazione, misurato in corrispondenza dellasse della
fune, ed il diametro di queste e dei fili che la compongono, non
devono essere minore di 40 e 600 rispettivamente. Le pulegge interessate
dalla tenditrice devono avere profondità di gola non inferiore
al diametro della fune; le pulegge di deviazione devono avere la
gola rivestita con idoneo materiale cedevole.
2.11.3. Tutte le parti mobili dei dispositivi
di tensione devono potersi liberamente spostare per lintera
escursione massima prevista per il contrappeso. Le rotaie su cui
corre il carrello tenditore devono essere munite di fine corsa meccanici;
inoltre laccoppiamento tra carrello e rotaie deve essere realizzato
in maniera tale da impedire comunque la fuoriuscita del carrello
stesso.
2.11.4. Il contrappeso deve essere costituito
da elementi in materiale compatto, sistemati in modo da impedire
ogni manomissione e da consentire lispezionalità delle
strutture di forza che li sostengono. La corsa libera del contrappeso
e quella del carrello ad esso collegato devono avere un valore minimo
di un metro per ogni chilometro di lunghezza dellimpianto.
2.11.5. È ammessa linterposizione
tra carrello e contrappeso di un paranco di regolazione, con trasmissione
di tipo irreversibile e munito di dispositivo di blocco; in tale
caso la corsa consentita al contrappeso può essere ridotta
a mezzo metro per ogni chilometro di lunghezza dellimpianto.
2.12. Norme di costruzione
e caratteristiche dei materiali
2.12.1. Il progetto e lesecuzione delle
strutture dellimpianto, fisse o mobili, devono essere condotti
seguendo, oltrechè le prescrizioni delle presenti norme,
gli insegnamenti della scienza delle costruzioni e le regole della
costruzione di macchine, con particolare riguardo alla facilità
di montaggio, smontaggio ed ispezione delle varie parti e rispettando,
inoltre, le norme ufficiali particolari in vigore per i vari tipi
di materiali, di strutture e di collegamenti, ivi compresi quelli
mediante saldatura.
2.12.2. Quando lungo il tracciato siano previsti
dei ponti, il carico accidentale da introdurre nei calcoli di verifica
delle relative strutture non potrà comunque essere assunto
inferiore a 4900 N/m2 (500 kgf/m2). Per quanto attiene alle sollecitazioni
ammissibili nei materiali impiegati si applicano i valori previsti
dalle norme ufficiali.
2.12.3. I materiali utilizzati per la costruzione
delle parti dellimpianto comunque interessanti la sicurezza
dellesercizio devono essere di qualità controllata
ed esenti da difetti; devono inoltre possedere e conservare nel
tempo caratteristiche adeguate alle esigenze imposte dalle condizioni
di lavoro. In particolare, i predetti materiali devono essere in
grado di sopportare le più basse temperature prevedibili
in servizio senza subire alterazioni alle loro caratteristiche che
possano compromettere la sicurezza.
2.12.4. I materiali di cui al comma precedente
devono offrire una sufficiente resistenza alle diverse forme di
corrosione o per qualità proprie, o per efficaci procedimenti
di protezione.
2.12.5. Per la costruzione degli elementi meccanici
contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti atti a
tutelare la sicurezza dei viaggiatori, non è ammesso limpiego
di getti.
2.12.6. Salvo quanto specificamente stabilito
nelle presenti norme, per i materiali destinati alla realizzazione
di strutture fisse metalliche od in cemento armato, normale o precompresso,
impiegate nella costruzione delle stazioni, dei sostegni di linea,
delle fondazioni e delle eventuali opere di difesa e consolidamento
dei terreni, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 novembre
1971, n° 1086 ed alle relative norme tecniche di esecuzione.
2.12.7. Per i materiali destinati alla realizzazione
delle strutture mobili e degli organi meccanici fissi ed in movimento,
escluse le molle, si applicano le disposizioni seguenti :
1) gli acciai di uso generale debbono essere
scelti tra i tipi calmati; per tutti gli acciai, se le dimensioni
dei pezzi lo consentono, deve essere determinata, tra laltro,
la resilienza KV a 20°C su tre provette unificate; il
valore medio delle tre prove non deve risultare inferiore a 28 J
(3,5 kgf m/cm2), per provette KV unificate 10 x 10 mm ed a 35 S
J (3,5 S kgf m), per provette KV di spessore compreso tra 5 e 10
mm, dove S (cm2) è la sezione della provetta a fondo intaglio;
comunque, in ogni prova la resilienza non deve risultare minore
dell80% del suddetto valore medio;
2) i getti di ghisa, se ammessi, devono
possedere caratteristiche non inferiori a quelle stabilite per la
qualità G 25 UNI 5007;
3) limpiego di getti in lega leggera
è ammesso solo per i rulli di linea e per gli arganelli dei
traini;
4) materiale di base, elettrodi, prove
e controlli per le unioni saldate devono rispondere alle disposizioni
per i giunti di I classe di cui alla CNR UNI 10011.
2.13. Gradi di sicurezza
2.13.1. Nella determinazione delle sollecitazioni
massime si deve tener conto, con giustificazioni derivanti dal calcolo
e dalla esperienza, anche degli incrementi dovuti agli effetti dinamici
(passaggio di carichi mobili, fenomeni transitori, sforzi di frenatura
e di avviamento etc.); qualora tali effetti dinamici non vengano
adeguatamente analizzati, lincremento di sollecitazioni ad
esso dovuto dovrà essere convenzionalmente assunto pari al
50% dei valori dovuti ai carichi statici.
2.13.2. Nella progettazione e nella realizzazione
delle strutture e degli organi meccanici deve farsi ricorso a soluzioni
costruttive semplici o, comunque, tali da consentire, con ragionevole
approssimazione, il calcolo delle tensioni unitarie facendo ricorso
agli ordinari metodi della scienza delle costruzioni e della costruzione
di macchine. La determinazione degli stati locali di sollecitazione
mediante rilievi estensimetrici di deformazione è ammessa
solo per verificare lattendibilità delle ipotesi e
dei calcoli di progetto.
2.13.3. Salvo quanto specificatamente stabilito
dalle presenti norme, per le strutture fisse metalliche od in cemento
armato, normale o precompresso, impiegate nella costruzione delle
stazioni, dei sostegni di linea, delle relative fondazioni e delle
eventuali opere di difesa e consolidamento dei terreni, si applicano
le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n° 1086 ed
alle relative norme tecniche di esecuzione.
2.13.4. Nelle verifiche di resistenza deve essere
seguito il metodo delle tensioni ammissibili; nella determinazione
delle azioni agenti sulle strutture metalliche devono essere considerate
anche quelle dovute al vento, ad impianto in servizio per la condizione
di carico I e ad impianto fuori servizio per la condizione di carico
II (comma 2.15.3.).
2.13.5. Le strutture fisse metalliche di cui
al comma 2.13.3. non devono presentare deformazioni elastiche apprezzabili
o vibrazioni disturbanti sotto lazione dei carichi di esercizio.
Tale prescrizione si intende rispettata qualora le tensioni unitarie
alle quali sono soggette le strutture suddette risultino ovunque
inferiori al 60% ei valori massimi ammissibili fissati dalle norme
tecniche di esecuzione della legge 5 novembre 1971, n° 1086.
2.13.6. Nei complessi, costituiti dallunione
di due o più elementi strutturali mediante collegamenti ad
attrito con limpiego di bulloni ad alta resistenza, di cui
alla CNR-UNI 10011, il grado di sicurezza dellunione va convenzionalmente
calcolato come rapporto fra lo sforzo limite che determina, in un
punto qualsiasi dellunione stessa, lo slittamento relativo
di 2 o più elementi strutturali accoppiati e lo sforzo massimo
indotto nel complesso considerato dai carichi di esercizio. Tale
grado di sicurezza deve risultare non inferiore a 2,5.
2.13.7. Per le strutture mobili e gli organi
meccanici fissi ed in movimento, escluse le molle, si applicano
le disposizioni seguenti :
1) gli elementi strutturali e gli organi
meccanici deovno possedere un grado di sicurezza allo snervamento
non minore di 3, definito come rapporto tra il minimo carico unitario
di snervamento, o di scostamento dalla proporzionalità (0,2%)
per i materiali che non presentano snervamento marcato, e la massima
sollecitazione di confronto indotta localmente dalle forze applicate
(statiche e dinamiche) e dalle eventuali variazioni di temperatura
nelle condizioni più sfavorevoli;
2) nei complessi costituiti dallunione
di due o più elementi strutturali o dallaccoppiamento
di due o più organi meccanici elementari, resi solidali per
attrito, il grado di sicurezza dellunione o dellaccoppiamento
non deve essere minore di 3, convenzionalmente determinato come
rapporto fra lo sforzo limite che determina lo slittamento e lo
sforzo massimo indotto nel complesso dai carichi di esercizio;
3) gli elementi strutturali e gli organi
meccanici soggetti a sollecitazioni variabili ripetute deovno anche
presentare un grado di sicurezza non minore di 2, riferito al carico
unitario limite di fatica, tenuto debito conto degli effetti di
concentrazione delle tensioni, degli effetti dovuti alla finitura
superficiale ed alle dimensioni.
2.13.8. Le molle impiegate nei dispositivi comunque
interessanti la sicurezza dellesercizio devono essere proporzionate
in maniera tale che, mantenute a blocco per trenta minuti, non presentino
deformazioni permanenti. Inoltre, nelle condizioni più gravose,
dovute ai carichi normali di esercizo, la freccia di lavoro deve
risultare non superiore agli 8/10 della freccia massima, valutata
come differenza tra la lunghezza libera della molla scarica e quella
della molla a blocco.
2.13.9. Per quanto non previsto dalle presenti
norme si applicano le prescrizioni ufficiali vigenti per ciascun
tipo di materiale, con le ipotesi di sollecitazioni statiche e dinamiche
e con i gradi di sicurezza di cui alle presenti norme, ove più
restrittive.
2.14. Stabilità allo
scorrimento ed al rovesciamento delle strutture portanti
2.14.1. Il grado di stabilità, rispetto
ai carichi esterni, allo scorrimento ed al rovesciamento dei sostegni
e delle strutture portanti delle stazioni, poggiati e incastrati
a fondazioni, deve essere non minore di 1,5 nelle condizioni più
sfavorevoli, sia ad impianto in servizio che ad impianto fuori servizio.
Nel calcolo del momento stabilizzante deve tenersi conto del peso
delle strutture, delle eventuali azioni verticali agenti su di esse
e del peso delle fondazioni alle quali siano solidamente ancorate
le strutture stesse. Non si tiene conto del contributo alla stabilità
fornito dal terreno circostante le fondazioni, salvo che si tratti
di roccia compatta, nel qual caso si giudica volta per volta.
2.15. Azione del vento
2.15.1. Lazione esercitata dal vento sulle
varie strutture, durante il servizio, si calcola convenzionalmente
moltiplicando larea della sezione maestra esposta per la pressione
dinamica del vento e per un coefficiente adimensionale pari a :
- 1,1 per
le funi;
- 1 per i sostegni a
sezione circolare;
- 1,3 per i sostegni
a parete piena a sezione non circolare;
- 2,8 per i sostegni
a struttura reticolare, calcolando come superficie resistente solo
la parte piena della parete esposta al vento;
- 1,6 per le rulliere.
2.15.2. Per i dispositivi di traino degli impianti
a fune alta, siano essi costituiti semplicemente da aste rigide
metalliche o comprendenti anche apparecchi per il recupero delle
funicelle, la resistenza offerta al vento si valuta convenzionalmente
facendo riferimento ad una sezione maestra pari a 0,15 m2 e ad un
coefficiente adimensionale 1, considerando le spinte che ne risultano
distribuite uniformemente lungo la fune traente.
2.15.3. La pressione dinamica da considerarsi
per le verifiche di stabilità dellimpianto in servizio
deve essere assunta non inferiore a 98 N/m2 (10 kgf/m2). La pressione
dinamica da considerare per le verifiche dellimpianto fuori
servizio deve essere assunta, di norma, non inferiore a 882 N/m2
(90 kgf/m2).
2.16. Costruzione dei sostegni
2.16.1. I sostegni di linea devono essere in
acciaio od in cemento armato e devono essere fissati al terreno
mediante fondazioni idonee; non sono ammesse controventature.
2.16.2. I sostegni devono essere realizzati in
modo da assicurare comunque la sagoma libera di cui al comma 2.7.2.
4.3.10. Su tutti i sostegni
di linea deve essere prevista lapplicazione di apposita attrezzatura
per il sollevamento della fune traente ed inoltre le testate devono
essere munite di un dispositivo di arresto a consenso sul circuito
di sicurezza. I sostegni di linea (comprese le testate) aventi altezza
complessiva dal suolo maggiore di 6 m devono essere muniti di idonee
attrezzature (scalette, maniglioni, pedane, etc.) per consentire
in condizioni di sicurezza laccesso del personale e leffettuazione
delle operazioni di controllo e manutenzione.
2.16.4. I sostegni debbono essere numerati progressivamente,
partendo dalla stazione a valle, in caratteri chiaramente visibili.
2.17. Rulli e rulliere
2.17.1. Il carico massimo esercitato dalla fune
traente sui rulli delle rulliere, sia di appoggio che di ritenuta,
deve essere contenuto in limiti modesti affinchè il passaggio
dei traini avvenga in maniera regolare e senza eccessive sollecitazioni.
Tale carico, in N (kgf) non deve comunque superare per ciascun rullo
di appoggio e di ritenuta, munito di guarnizioni di corrente fornitura,
il valore P indicato nel seguente prospetto in funzione
del diametro d e della velocità v
della fune :
P in N (kgf) per d (mm)
v (m/s)
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
2
2060
(210)
2470
(252)
2710
(276)
3000
(306)
3295
(336)
3530
(360)
3825
(390)
4120
(420)
4415
(450)
4590
(469)
2.5
1710
(174)
2120
(216)
2355
(240)
2650
(270)
2945
(300)
3180
(324)
3475
(354)
3770
(384)
4060
(414)
4240
(432)
3
1355
(138)
1765
(180)
2000
(204)
2295
(234)
2590
(264)
2825
(288)
3120
(318)
3415
(348)
3710
(378)
3885
(396)
3,5
-
-
1415
(144)
1650
(168)
1940
(198)
2240
(228)
2470
(252)
2765
(282)
3060
(312)
3355
(342)
3530
(360)
I valori del prospetto sono suscettibili di interpolazione ed estrapolazione
lineare e sono validi per rulli di appoggio; nel caso di rulli di
ritenut, o quando il passaggio del morsetto crei discontinuità
fra fune e rivestimento, i valori stessi devono essere ridotti del
20% con un limite massime però di 1960 N (200 kgf).
2.17.2. Il carico minimo esercitato dalla fune
su ciascun rullo di appoggio, calcolato nelle condizioni di carico
statico più sfavorevoli e nellipotesi che il peso dei
traini carichi e scarichi possa considerarsi ripartito uniformemente
lungo la fune, deve essere non minore di 390 N (40 kgf) per rullo;
comunque il carico complessivo sulla rulliera di appoggio non deve
discendere al di sotto di 980 N (100 kgf).
2.17.3. Qualora, pur essendo il sostegno di appoggio,
la sua sommità risulti al di sotto della retta congiungente
la sommità dei sostegni adiacenti (sostegni di appoggio in
concavità), il contatto della fune sulle rulliere deve essere
assicurato anche nellipotesi che la tensione massima della
fune subisca un incremento convenzionale pari al 40%.
2.17.4. Nelle rulliere di ritenuta deve essere
verificato mediante calcolo che, nelle condizioni più sfavorevoli,
la fune non si distacchi dalle rulliere stesse per una riduzione
del 30% nella tensione della fune; comunque il carico minimo in
esercizio non deve scendere al di sotto di 980 N (100 kgf).
2.17.5. Per la verifica dei carichi massimi e
minimi le ipotesi di calcolo sono quelle di cui al comma 2.3.3.;
la verifica va effettuata per .
- ramo in salita carico;
- ramo in discesa;
- ramo in salita scarico
(quando la configurazione della fune o per il numero dei rulli differisca
dal ramo in discesa).
Allo scopo di consentire leffettuazione di controlli sperimentali
sullimpianto può essere richiesto al progettista di
fornire i valori dei carichi della fune sulle rulliere del ramo
in salita scarico ad impianto fermo.
4.3.10. I rulli sui quali corre
la fune , provvisti di guarnizione cedevole, devono presentare,
per quanto attiene alla forma della gola ed alle dimensioni, in
relazione al diametro della fune, le caratteristiche di cui al prospetto
seguente .
d (mm) =
diametro massimo della fune ammissibile
D (mm) =
diametro rullo a fondo gola
L (mm) =
larghezza interna del rullo
a (mm) =
profondità dellimpronta della fune
b (mm) =
rialzo della guarnizione al bordo
g max (°) =
inclinazione massima del bordino metallico
ce (mm) =
altezza del bordino esterno
ci (mm) =
altezza del bordino interno ³ ce
r (mm) =
raggio dellimpronta della fune
Ce
d
D
L
a
b
Rullo appoggio
Rullo ritenuta
g
r
16
220
40
2
3
3
2
20°
8
22
280
50
2
4
4
11
30
320
60
3
5
6
15
36
360
66
4
6
7
18
2.17.7. Langolo di deviazione della fune
su ogni rullo verticale, calcolato nelle condizioni più sfavorevoli
come indicato al comma 2.17.5., deve essere non maggiore di 6°.
È ammesso un angolo di deviazione fino a 15°, nel caso
che il rapporto D/d sia maggiore di 40. Per rulli non disposti verticalmente
valgono le norme di cui al comma 2.1.2.
2.17.8. Le rulliere devono essere del tipo a
bilanciere; in casi speciali possono essere ammesse, previo esame
caso per caso, rulliere parzialmente bilanciate a 6 o più
rulli, ma la deviazione massima per rullo rivestito non può
superare i 4°.
2.17.9. Lingombro delle rulliere, nonchè
dei dispositivi antiscarrucolanti e raccoglifune non deve ostacolare
il libero transito del traino, sia carico che scarico, inclinato
in senso trasversale alla linea rispetto alla posizione normale.
A tale proposito, lo spazio libero, misurato come distanza minima
tra il bordo del rullo a guarnizione nuova ed il morsetto in posizione
normale, non deve essere inferiore a 5 mm. Per il corretto passaggio
del dispositivo di traino sui rulli, loscillazione libera
trasversale del dispositivo stesso, riferita alla verticale non
deve essere inferiore a 6° rispetto ai bordi dei rulli, nonchè
a 12° rispetto alle parti fisse dellappoggio.
2.17.10. Le rulliere, se non sono del tipo oscillante trasversalmente,
devono essere munite di dispositivo di raccolta della fune nelleventualità
di scarrucolamento della stessa verso lesterno. Tale dispositivo
deve essere sagomato in maniera tale da non determinare limpuntamento
dei morsetti.
2.17.11. Tutte le rulliere di appoggio e di ritenuta devono
essere munite sia di dispositivi, posti in corrispondenza dei perni
dei rulli di estremità, atti ad impedire lo scarrucolamento
della fune traente verso linterno della linea, sia di dispositivi
atti ad arrestare automaticamente limpianto nelleventualità
di scarrucolamento della fune tanto verso lesterno che verso
linterno della linea stessa.
2.17.12. Le rulliere di appoggio che precedono o seguono
le pulegge e che seguono i punti di distacco degli sciatori devono
essere munite di idonee guide atte a limitare a non più di
12° lo sbandamento trasversale verso linterno dei dispositivi
di traino.
2.17.13. Lattacco delle rulliere ai sostegni deve essere
realizzato in modo da consentire agevolmente la correzione della
posizione delle rulliere stesse, per lallineamento della fune.
2.17.14. I perni delle rulliere devono essere alloggiati
in boccole antifrizione opportunamente lubrificate.
2.17.15. La distanza tra un rullo di appoggio ed uno di ritenuta
contiguo, misurata rispetto agli assi dei perni, non deve essere
inferiore a 50 volte il diametro della fune. Non sono ammesse rulliere
(o rulli singoli) di appoggio e sovrastanti rulliere (o rulli singoli)
di ritenuta.
2.17.16. Per i rulli guidafune delle pulegge di stazione
non valgono le prescrizioni per il carico minimo di cui al comma
2.17.2., semprechè siano soddisfatte le condizioni di cui
al comma 2.9.11.
2.18. Dispositivi di traino
2.18.1. I dispositivi di traino sono ordinariamente
composti di tre elementi :
1) attacco alla fune traente;
2) collegamento intermedio rigido o deformabile;
3) attacco per lo sciatore.
Il primo elemento è costituito da un morsetto serrato sulla
fune, ovvero da un organo a contrasto a collegamento temporaneo
con la fune stessa. Il secondo elemento é costituito da una
sospensione e da un arganello (comprendente un tamburo sul quale
è avvolta una funicella con vari sistemi di avvolgimento
e svolgimento ad azione costante o progressiva), ovvero da un tubo
a cannocchiale con molle o altri organi elastici, oppure ancora
da altri dispositivi equivalenti. Il terzo elemento è costituito
da una impugnatura e da un piccolo sedile a piattello, a squadra,
ecc.
2.18.2. Viene considerato convenzionalmente ad
azione progressiva il traino nel quale lo sforzo S (in
N), esercitato durante lintera fase di partenza sullo sciatore
supposto non collaborante e su pista orizzontale, viene applicato
gradualmente e non supera il valore determinato dalla relazione
.
dove P esprime (in N) la forza peso corrispondente alla massa dello
sciatore e v (in m/s) è la velocità di regime. La
suddetta condizione deve essere soddisfatta sia per un valore minimo
della massa dello sciatore uguale a 30 kg, sia per un valore
massimo non inferiore, rispettivamente , a 100 kg. per traini monoposto
ed a 200 kg per traini biposto. La progressività del traino
deve essere riconosciuta in sede di approvazione del tipo, secondo
quanto disposto al comma 3.1.2. e con le modalità che verranno
fissate dalla Direzione generale M.C.T.C.
2.18.3. Gli elementi di attacco per lo sciatore,
sia ad un posto che a due posti, devono essere realizzati in maniera
da offrire allo sciatore stesso un appoggio comodo e sicuro, nonchè
un assetto corretto durante la marcia; devono inoltre consentire
limmediato e facile disimpegno dello sciatore dal dispositivo
non soltanto alla stazione a monte, ma anche in linea in caso di
caduta.
2.18.4. Per i traini biposto le condizioni di
cui al comma 2.18.2. e 2.18.3. devono essere soddisfatte anche quando
sono utilizzati da un solo sciatore.
2.18.5. Loscillazione longitudinale della
parte rigida dei dispositivi di traino non deve essere superiore
a ± 80° rispetto alla verticale.
2.18.6. Lelemento costituente lattacco
per lo sciatore non viene considerato rigido qualora abbia caratteristiche
tali da non costituire pericolo per lo sciatore stesso quando dovesse
interferire con detto elemento. A tal fine, lattacco deve,
in particolare, possedere i seguenti requisiti .
1) per i piattelli monoposto di tipo corto
: sagoma priva di spigoli o punte; libertà di oscillazione
longitudinale tale da non costituire vincolo rigido con lelemento
intermedio di collegamento, in caso di urto con lo sciatore;
2) per i piattelli monoposto e per le ancore
biposto di tipo lungo : massa inferiore, rispettivamente, ad 1,5
kg ed a 2 kg; sagoma priva di spigoli o punte e, per lancora,
estremità arrotondate; libertà di oscillazione longitudinale
maggiore di 80° in senso contrario al moto e minore di 25°
nel senso del moto; libertà di rotazione intorno al proprio
asse dellasta dellancora, nella posizione di recupero,
non inferiore a 10° e non maggiore di 45°.
2.18.7. I dispositivi di traino devono disporre
di un recuperatore, per il pronto richiamo dellelemento di
attacco per lo sciatore, realizzato in modo da evitare ogni accavallamento
dellelemento stesso alla fune traente od agli organi fissi
dellimpianot.
2.18.8. I traini monoposto devono essere dimensionati
in maniera tale che, sottoposti ad un tiro di 1470 N (150 kgf) per
10 minuti primi, e successivamente scaricati, non presentino apprezzabili
deformazioni permanenti od alterazioni che ne compromettano il funzionamento;
inoltre essi devono sopportare un tiro di 2940 N (300 kgf) prima
che si verifichi la rottura di qualsiasi elemento del dispositivo
di traino, di cui al comma 2.18.1., con la sola eventuale eccezione
dellelemento di attacco per lo sciatore. Per i traini biposto
i valori dei tiri suddetti vengono elevate, rispettivamente a 2940
e 4900 N (300 e 500 kgf). Nei dispositivi di traino con arganello,
il dimensionamento dei diversi elementi deve essere coordinato in
maniera che non si determini la rottura di alcun altro elemento
prima della funicella o dellattacco per lo sciatore.
2.18.9. I dispositivi di traino devono avere,
preferibilmente, una sezione a frattura prestabilita; questa deve
cedere per un tiro di circa 1960 N (200 kgf). I risultati delle
prove pratiche devono risultare compresi tra 1865 e 2255 N (190
e 230 kgf). I suddetti valori vengono aumentati del 50% per i traini
biposto. La sezione a frattura prestabilita deve essere inoltre
in posizione tale da dar luogo, in caso di rottura, ad una parte
residua del dispositivo di traino collegata alla fune, avente caratteristiche
di stabilità atte a consentire ancora un corretto passaggio
della stessa parte residua sulle pulegge e sui rulli.
2.19.10. Agli effetti della rispondenza alle caratteristiche
di cui al comma 2.18.8. e 2.18.9. si ritiene valida, per i traini
tipizzati, la dichiarazione di conformità al prototipo verificato
in sede di approvazione del tipo, rilasciata dal costruttore; per
i traini non tipizzati dovrà essere esibito il certificato
delle prove effettuate alla presenza di un funzionario della Direzione
generale M.C.T.C. su un esemplare prelevato dalla produzione.
2.18.11. La dotazione iniziale dei traini dellimpianto
deve comprendere una scorta pari al 5% del massimo quantitativo
di traini che possono contemporaneamente trovarsi in linea.
2.19. Attacchi dei traini alla
fune traente
2.19.1. Gli attacchi dei traini alla fune traente
possono essere a collegamento permanente o temporaneo, a serraggio
oppure a contrasto.
2.19.2. Gli attacchi devono essere di forma e
dimensioni tali da garantire un passaggio sui rulli e sulle pulegge
esente da urti e da oscillazioni disturbanti, ciò anche quando
il dispositivo di traino sia inclinato trasversalmente rispetto
alla posizione normale di almeno 12°. Le ganasce devono presentare
alle loro estremità raccordi ad invito che riducano, per
quanto possibile, il tormento della fune.
2.19.3. Gli attacchi a collegamento permanente
devono presentare una resistenza allo scorrimento, riferita allasse
della fune traente, non inferiore a 980 N (100 kgf) per i traini
monoposto ed a 1960 N (200 kgf) per quelli biposto, ma non superiore
a 1470 N (150 kgf) per i traini monoposto ed a 2940 (300 kgf) per
quelli biposto. È da preferire limpiego di attacchi
a serraggio elastico anche agli effetti di un migliore controllo
delle condizioni di serraggio.
2.19.4. Gli attacchi a collegamento permanente
devono inoltre consentire una potenziale ulteriore corsa libera
delle ganasce, nel senso della chiusura a partire dalla posizione
di serraggio normale; lentità di detta corsa deve essere
prevista dal progettista con sufficiente ampio margine, considerato
che limpiego degli attacchi nel corso dellesercizio
non potrà essere ulteriormente consentito qualora la potenziale
corsa libera delle ganasce nel senso della chiusura, misurata a
partire dalla posizione del serraggio normale, sia discesa al di
sotto del 5% del diametro nominale della fune.
2.19.5. Deve essere impedito, mediante idonei
dispositivi antisvitamento, lallentamento dei dati, delle
ghiere o degli altri organi a vite destinati al serraggio degli
elementi costituenti gli attacchi.
2.19.6. Negli attacchi a collegamento temporaneo
gli organi accoppiati con la fune traente devono essere progettati
e costruiti con accorgimenti particolari atti a limitare lusura
della fune stessa, nonchè ad impedire linserimento
delle punte delle ganasce fra i trefoli-
2.20. Impianti elettrici
2.20.1. Limpianto elettrico, considerato
a partire dai terminale allingresso dellinterruttore
generale di bassa tensione, deve prevedere tutti i circuiti ed i
componenti necessari in relazione alle caratteristiche meccaniche
dellimpianto che deve azionare. Tutti i componenti impiegati
debbono essere di tipo professionale. I dispositivi di comando manuale
e le protezioni, il cui mancato intervento possa essere causa di
pericolo o danno, devono presentare la massima affidabilità.
I trasformatori e le relative apparecchiature debbono essere installati
in apposito idoneo locale situato in posizione separata dallimpianto
od al margine di questo, avente accesso da spazio a cielo libero
direttamente o tramite disimpegno. Tutte le apparecchiature elettriche
comprese quelle telefoniche, se non installate in locali chiusi,
devono essere del tipo a tenuta stagna o racchiuse in custodie separate
a tenuta stagna.
2.20.2. Nella stazione motrice deve essere previsto
un solo comando di partenza posto sul banco di manovra. Non sono
ammesse soluzioni circuitali nelle quali il comando di partenza
possa escludere le protezioni, ad eccezione di quelle la cui esclusione
è indispensabile per lavviamento.
2.20.3. I circuiti di comando devono essere galvanicamente
separati dai circuiti di potenza. La tensione nominale vero terra
dei circuiti di comando non deve superare 110 V in c.a. o in c.c.
Un morsetto delle bobine dei circuiti di comando deve essere collegato
direttamente a massa.
2.20.4. Limpianto deve essere dotato di
uno o più circuiti elettrici di sicurezza funzionanti in
base al principio della corrente di riposo. Per i circuiti di sicurezza
esterni che si svolgono totalmente od in parte allesterno
delle apparecchiature la tensione impiegata non deve superare
25 V in c.a. verso terra, oppure 50 V in c.c. verso terra. Per i
circuiti di sicurezza interni alle apparecchiature la tensione impiegata
non deve superare 110 V in c.a. o in c.c. verso terra.
2.20.5. Ogni circuito di sicurezza deve essere
realizzato in modo che i relè finali si diseccitino :
1) per interruzione del circuito;
2) per mancanza della tensione di alimentazione;
3) per abbassamento della tensione di alimentazione
provocata da dispersione verso terra, difetto di isolamento o corto
circuito.
2.20.6. Nei circuiti di sicurezza :
1) tutti i comandi devono essere disposti
su uno solo dei rami che collegano la sorgente di energia con la
bobina del relè, mentre laltro ramo deve essere collegato
direttamente a terra;
2) la sequenza di un comando di arresto
deve essere irreversibile e, successivamente, non deve potersi riavviare
limpianto senza apposito ripristino sul banco di manovra;
3) i relè devono permanere nelle
condizioni di intervento, anche al cessare della causa, fino al
ripristino.
2.20.7. Nei circuiti di sicurezza esterni :
1) i relè o dispositivi finali devono
soddisfare al criterio della ridondanza;
2) i predetti relè devono essere
muniti di controllo di efficienza.
Inoltre il circuito di sicurezza di linea deve consentire .
3) che il collegamento fra il conduttore
di ritorno, conduttore di collegamento dei sostegni e conduttore
di terra locale avvenga in un apposito nodo;
4) che, in corrispondenza di ogni sostegno
e nelle stazioni, il conduttore di ritorno sia messo direttamente
a terra tramite il dispersore di terra locale;
5) che il conduttore in tensione sia galvanicamente
separato da ogni altro circuito; abbia protezioni (scaricatori di
tensione a monte e a valle) tali da non trasmettere ad altre apparecchiature
eventuali sovratensioni di origine atmosferica; sia sezionabile
e collegabile francamente a terra, in entrambe le stazioni a monte
e a valle, per il fuori servizio dellimpianto.
Per il circuito di sicurezza di linea può essere richiesto
limpiego di cavi interrati, se nella zona si preveda la frequente
formazione di manicotti di ghiaccio.
2.20.8. Il circuito di sicurezza di linea deve
essere alimentato dalla stazione di rinvio; qualora in detta stazione
non sia disponibile una sorgente di energia in c.a., il circuito
può essere alimentato dalla stazione motrice purchè
le sue caratteristiche siano tali da provocare la disalimentazione
dei relè finali nelleventualità di contatti
accidentali tra i conduttori.
2.20.9. I circuiti di sicurezza possono essere
realizzati anche secondo altri criteri, purchè tali da conseguire
un livello di sicurezza non inferiore a quello raggiunto con i criteri
sopra enunciati.
2.20.10. I circuiti di segnalazione e misura devono essere
galvanicamente separati dai circuiti di potenza e di comando. La
tensione nominale verso terra non deve superare 110 V in c.a. o
in c.c.
2.20.11. I circuiti di segnalazione di anormalità
devono dare segnalazioni che permangano al cessare della causa che
le ha prococate, fino al ripristino, con intervento manuale, delle
precedenti condizioni di funzionamento ordinario.
2.20.12. Per le segnalazioni ed i pulsanti dovranno essere
impiegati i seguenti colori : verde per indicare sicurezza;
giallo per indicare attenzione; rosso
per indicare pericolo od allarme; blu
per indicare significato specifico.
2.20.13. Sul banco di manovra o sullarmadio contenente
le apparecchiature elettriche, se questo è situato vicino
al banco stesso, devono essere previsti tutti gli strumenti di misura
elettrici necessari per il controllo del funzionamento dellimpianto.
Per il circuito di sicurezza di linea, sia nella stazione motrice
che in quella di rinvio, devono essere previsti strumenti di misura
del livello del segnale relativo al circuito stesso. Lintervento
di tutte le protezioni deve essere segnalato. Le protezioni realizzate
con circuiti elettronici devono avere un test di prova.
2.20.14. Dal posto di manovra nella stazione motrice si deve
poter comunicare :
- con le stazioni di
rinvio ed intermedie, mediante telefono a batteria locale;
- con la linea mediante
telefono portatile a batteria locale, collegabile a prese sui sostegni,
ovvero ad unapposita fune telefonica, ovvero anche con radio
telefoni portatili a batteria ricaricabile. I conduttori del circuito
telefonico deovno essere protetti mediante adeguati dispositivi
contro le sovracorrenti e contro le sovratensioni determinate da
contatti accidentali con la rete di alimentazione ovvero da scariche
di origine atmosferica.
2.20.15. Ai fini della sicurezza delle persone, devono essere
rispettate le norme generali relative alla protezione |