MONTAGNA di LOMBARDIAMONTAGNA di LOMBARDIA

 

Fotogallery

Webcam Valtellina Lombardia CH Tn
Foto Parapendio Scialpinismo Canoa Mtb
  Arrampicata Alpinismo    
Lombardia Regione Parchi Notizie Meteo
 
NORME TECNICHE PER L’IMPIANTO E L’ESERCIZIO DELLE SCIOVIE IN SERVIZIO PUBBLICO

CAPO 1

 

GENERALITÁ

 

 

1.1.         Oggetto e scopo delle norme

 

1.1.1.      Agli effetti delle presenti norme, per sciovia si intende una funicolare terrestre per il traino di sciatori su apposita pista mediante attacchi collegati, in modo permanente o temporaneo, ad una fune traente, tesa tra le stazioni estreme a conveniente altezza dal suolo ed eventualmente sostenuta in punti intermedi.

 

1.1.2.      Le presenti norme non considerano gli impianti aventi traini a più di due posti e quelli a va e vieni.

 

1.1.3.      Le sciovie si distinguono in impianti a fune alta ed impianti a fune bassa.

 

1.1.4.      Negli impianti a fune alta l’altezza minima di ambedue i rami di fune dal suolo deve essere tale che, fatta eccezione per i casi contemplati al comma 2.7.4., l’estremo inferiore dei dispositivi di traino, in condizione di riposo, si mantenga, lungo la linea, ad una quota superiore a 2,50 m rispetto alla pista innevata.

 

1.1.5.      L’installazione degli impianti a fune alta deve essere a carattere stabile con fondazioni fisse.

 

1.1.6.      Per le disposizioni particolari applicabili agli impianti a fune basse vedasi il paragrafo 2.22.; per quelle applicabili alle sciovie sui ghiacciai il paragrafo 2.23. e per quelle applicabili alle slittinovie il paragrafo 2.25.

 

1.1.7.      Nelle presenti norme con la sigla M.C.T.C. è indicata la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

 

1.2.         Documentazione tecnica

 

1.2.1.      Il progetto dell’impianto deve essere costituito dai seguenti elaborati, numerati progressivamente :

1)     la descrizione delle caratteristiche generali costruttive dell’impianto, con illustrazione delle parti regolamentate dalle presenti norme, ovvero da altri particolari disposizioni applicabili, dimostrando la rispondenza a dette norme e disposizioni;

2)     la planimetria in scala 1:25.000 della zona interessata dall’impianto, con l’indicazione del tracciato dell’impianto medesimo e degli eventuali impianti a fune finitimi;

3)     l’elenco degli attraversamenti e dei parallelismi, definiti al paragrafo 2.8., con la relativa documentazione tecnica e con l’indicazione dei provvedimenti per tutelare la sicurezza dell'esercizio;

4)     l’elenco dei ponti, sopra e sotto i quali passa la pista di risalita, con la relativa documentazione tecnica;

5)     il disegno, in scala 1:500, del profilo longitudinale, con l’indicazione della pendenza delle varie livellette e della loro lunghezza e con la rappresentazione della configurazione assunta, a regime, della fune traente nel ramo in salita, sia scarico che carico, nonchè nel ramo in discesa, se questa ultima configurazione si differenzia in maniera apprezzabile dalla prima; nei punti singolari (per accidentalità del terreno, per ostacoli fissi, ecc.) devono altresì essere riportate le sezioni trasversali del terreno sistemato per la pista;

6)     la rappresentazione, in scala 1:200, dei piani quotati delle stazioni, nonchè del profilo del terreno in corrispondenza della pista di partenza e di quella di arrivo, con l’indicazione dei picchetti od altri riferimenti che consentano di collegare il suddetto profilo con quello di cui al punto precedente;

7)     il calcolo della linea redatto, in base alla tabella UNI 6792, secondo lo schema indicato nei prospetti di cui all’allegato D;

8)     le verifiche di resistenza e di stabilità di tutte le parti interessanti direttamente la sicurezza dell’impianto, accompagnate dall’elenco dei materiali da impiegare con specificazione impegnativa delle loro caratteristiche, dei processi di fabbricazione e dei trattamenti termici previsti in base alle norme UNI; nel caso di calcoli svolti mediante l’impiego di elaboratore, devono essere specificate le ipotesi di carico, gli schema e la sequenza di calcolo adottati con la esplicitazione delle formule impiegate, evidenziando i dati di ingresso e la rispondenza dei risultati alle prescrizioni regolamentari;

9)     i disegni di insieme dell’impianto,

10)    i disegni delle strutture murarie e metalliche sia delle stazioni che della linea (fondazioni comprese), dei dispositivi di traino e relativi attacchi, nonchè delle parti meccaniche dell’impianto interessanti direttamente la sicurezza; tali disegni devono essere redatti in conformità alle norme UNI, devono essere quotati e recare tutti gli elementi necessari per esprimere il giudizio sulla stabilità e sulla sicurezza;

11)    lo schema funzionale dei circuiti di potenza, di comando, di sicurezza, di segnalazione e di telecomunicazione, a partire dai terminali all’ingresso dell’interruttore generale in bassa tensione della sciovia, con relativa descrizione illustrativa, redatto in conformità alle norme CEI;

12)    l’indicazione della provenienza dei principali elementi meccanici ed elettrici costituenti l'impianto con specifica delle ditte costruttrici e fornitrici;

13)    la dichiarazione rilasciata dal servizio valanghe italiano del C.A.I. o da altro ente tecnico pubblico specializzato attestante che la zona interessata dall’impianto risulta immune, per ubicazione naturale o per effetto di idonee opere di protezione, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe;

14)    la relazione geologica e geotecnica nei riguardi della stabilità di insieme della zona e delle caratteristiche dei terreni, redatta in conformità alle norme tecniche ufficiali per le indagini sui terreni e per le opere di fondazione.

 

1.2.2.      Per le parti „tipizzate“ si può prescindere dalla presentazione dei calcoli, semprechè il progettista dimostri che gli sforzi cui sono sottoposte le parti stesse siano contenuti entro i limiti previsti per il tipo approvato dalla Direzione generale M.C.T.C. (comma 3.1.2.); i disegni di cui ai punti 9) e 10) del comma 1.2.1. saranno sostituiti dai corrispondenti prospetti di tipizzazione (figurini).

 

1.2.3.      Tutti gli elaborati tecnici e la relazione, fatta eccezione per gli stampati meccanografici, devono essere raccolti in fascicoli provvisti di indice analitico ed essere redatti su carta consistente in formato UNI A4, ovvero UNI nA4 piegato a mantice; essi devono essere numerati, datati e firmati dal richiedente la concessione e dall’ingegnere progettista,che deve risultare iscritto nel relativo ordine professionale. Il profilo deve essere completato con le quote, riferite a livello sul mare, e firmato dall’ingegnere o dal geometra che ne ha effettuato il rilevamento e che, pertanto, se ne assume la piena responsabilità; detto profilo deve essere controfirmato dal progettista. Quest’ultimo deve altresì dichiarare che il progetto di tutte le strutture dell’impianto è stato condotto seguendo le prescrizioni delle presenti norme e secondo i più recenti insegnamenti della tecnica.

 

 

 

 

 

CAPO 2

 

NORME DI PROGETTO E DI COSTRUZIONE

 

 

2.1.         Tracciato e profilo della linea

 

2.1.1.      Il tracciato dell’impianto deve essere scelto in modo da non presentare pericolo per gli sciatori trasportati e deve essere convenientemente segnalato in corrispondenza dei tratti accessibili ad altri sciatori.

 

2.1.2.      Nell’eventualità di tracciato non rettilineo, le deviazioni della fune, di norma, devono essere realizzate con uno dei seguenti dispositivi :

1)     rulliere verticali : in tal caso il massimo angolo di deviazione, misurato nel piano orizzontale, non può superare i 30‘ per ciascun sostegno;

2)     pulegge giacenti nel piano della deviazione ed aventi diametro tale da soddisfare le disposizioni di cui al comma 2.9.1. e 2.9.2.;

3)     rulliere giacenti nel piano della deviazione : in tal caso le rulliere devono essere del tipo bilanciato, il diametro dei rulli non deve essere inferiore a 15 volte il diametro della fune e l’angolo di deviazione, misurato nel suo piano, non deve superare i 4°30‘ per ogni rullo; altri sistemi equivalenti possono essere ammessi previo esame, caso per caso, comunque la deviazione deve essere guidata nel piano verticale da rulli o rulliere di imbocco e di uscita; la pista deve presentare ampi raccordi che consentano l’agevole iscrizione di curva dello sciatore e l’angolo complessivo, per ogni gruppo di deviazione, non deve essere superiore a 30° misurati nel piano orizzontale. Valori maggiori possono essere ammessi, fino ad un massimo di 45°, a condizione che il corretto accoppiamento tra morsetto e dispositivo di deviazione non comporti la necessità di guide e che il traino si presenti di notevole lunghezza in posizione di lavoro e di lunghezza molto ridotta in posizione di riposo. Agli effetti dei franchi laterali e dei dispositivi di guida e di raccolta della fune, si applicano le più restrittive tra le prescrizioni previste per la linea e per le stazioni.

 

2.1.3.      La pista (striscia di terreno comunque praticabile dagli sciatori in risalita) comprende la traccia battuta, costituente guida per lo sciatore, e deve possedere i seguenti requisiti :

1)     la larghezza della pista deve essere non inferiore a 2 od 2,5 m, rispettivamente per traini monoposto o biposto; tale larghezza minima deve essere mantenuta per tutta la lunghezza del percorso, compresi i tratti in corrispondenza dei sostegni, in trincea, in rilevato e deve inoltre essere adeguatamente aumentata in relazione alle asperità del terreno circostante ed alla pendenza longitudinale;

2)     la proiezione sul piano orizzontale dell’asse della fune traente deve trovarsi sempre nel terzo medio della larghezza della sagoma libera di cui al comma 2.7.2.;

3)     in corrispondenza dei sostegni i bordi della pista innevata devono essere delimitati da un ciglio a scarpa;

4)     negli impianti con traini monoposto è ammessa una pendenza trasversale della pista non superiore al 10%, fatta eccezione per le sciovie ad intervallo ridotto dei traini (comma 2.6.2. punto l); negli impianti a traini biposto non è ammessa alcuna pendenza trasversale della pista.

 

2.1.4.      Il profilo della pista deve essere il più possibile regolare, con livellette opportunamente raccordate, allo scopo di evitare cuspidi e cunette eccessivamente accentutate; eventuali contropendenze devono essere di lunghezza limitatissima e di inclinazione inferiore al 3%. Le contropendenze non sono comunque ammesse negli impianti sui quali si impieghino dispositivi di traino del tipo a contrasto ed in quelli con traini biposto.

 

 

2.1.5.      La pendenza longitudinale della pista di norma non può superare il 60%; si possono ammettere tratti con pendenza maggiore, ma non superiore al 75%, a condizione che :

1)     il tratto a pendenza i > 60% abbia lunghezza l < 10 + (75-i) 5;

2)    

 

il tratto a pendenza superiore al 60% sia preceduto da un tratto di pendenza io < 60% e lunghezza lo tali da riportare la pendenza media complessiva dei due tratti a valori non superiori al 60%; detta condizione può essere convenzionalmente verificata dalla relazione

 

3)     alla stazione a valle, in luogo ben visibile, venga esposto un cartello con l’avviso che la sciovia presenta una pista di salita difficoltosa, con l’indicazione del valore della pendenza massima;

4)     la larghezza della pista sia tale che i suoi bordi distino dal piano verticale per l’asse della fune lameno 2 m da un lato e 1 m dall’altro; ciascuno di detti valori deve essere aumentato di 0,5 m qualora si tratti di traini biposto;

5)     sia prevista una idonea sistemazione del terreno laterale alla pista, per trattenere gli sciatori eventualmente caduti;

6)     i sostegni di linea ed altri eventuali ostacoli siano opportunamente rivestiti con materiale cedevole.

 

2.1.6.      Negli impianti con dispositivi di attacco dei traino alla fune traente del tipo a contrasto, la pendenza massima della fune, sia per il ramo in salita che per il ramo in discesa, deve essere limitata in maniera tale da non provocare lo scorrimento spontaneo dei traini vuoti.

 

2.1.7.      Il profilo della pista e la configurazione della fune devono essere reciprocamente adattati, mediante l’opportuna distribuzione dei sostegni e la necessaria sistemazione del terreno, in maniera che la pista e la fune mantengano un andamento, per quanto possibile, simile nelle diverse condizioni di carico della linea. Il profilo deve inoltre possedere i seguenti requisiti :

1)     le variazioni di pendenza della pista devono essere raccordate in modo che le variazioni di assetto e di sforzo non determinino nello sciatore un disturbo eccessivo;

2)     devono essere evitate, nel ramo in salita, campate singole di lunghezza tale che, in relazione alle caratteristiche dell’impianto, possano dar luogo ad inconvenienti per elevate variazioni di freccia, in caso di sgancio in linea di sciatori, determinanti la formazione di oscillazioni disturbanti;

3)     l’angolo che il dispositivo di traino può assumere rispetto alla verticale, nelle condizioni della linea più sfavorevoli, non deve essere inferiore a 20° per i traini monoposto ed a 30° per quelli biposto; tale condizione deve essere verificata in sede di progetto.

 

2.1.8.      Quando lungo il tracciato dell’impianto siano previsti ponti, le sponde devono avere un’altezza non minore di 1,40 m riferita al piano non innevato del ponte stesso. Dette sponde devono essere realizzate in maniera da non presentare possibilità di impigliamento sia per i traini che per gli sciatori e da non costituire pericolo in caso di caduta di questi ultimi.

 

2.1.9.      Quando i tratti di terreno adiacenti alla pista, in relazione alla pendenza, agli eventuali ostacoli fissi, alla natura del terreno ed alla vegetazione possano determinare pericoli, devono essere previste opere permanenti che limitino, per quanto possibile, gli effetti di una eventuale caduta.

 

2.2.         Funi

 

2.2.1.      Le funi traenti, tenditrici e/o di regolazione, nonchè quelle di ancoraggio, in quanto sopportino direttamente lo sforzo dell’anello di trazione, devono essere di acciaio, del tipo flessibile ed a trefoli.

 

2.2.2.      Le funi traenti, quelle tenditrici e/o di regolazione, quelle di segnalazione o telefoniche nonchè quelle di sospensione dei cavi di segnalazione o telefonici, devono essere, di norma, di tipo unificato.

 

2.2.3.      La tensione della fune traente deve essere determinata di norma da un contrappeso.

 

2.2.4.      Tutte le funi dell’impianto, fatta eccezione per le funicelle dei dispositivi di traino, prima di essere collocate in opera, devono essere sottoposte a collaudo presso un laboratorio ufficiale, secondo le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 agosto 1959, n° 1662, salvo quanto stabilito al comma seguente.

 

2.2.5.      Per le funi unificate le prescrizioni per il collaudo e l’accettazione sono quelle indicate nelle singole norme di unificazione; le disposizioni per il prelievo della bobina degli spezzoni di prova e dei tratti di fune destinati ai vari impianti sono emanate dalla Direzione generale M.C.T.C. Per tali funi, che possono essere destinate a più impianti ovvero allo stesso impianto anche in tempi diversi, è ammesso che le prove sui fili e sugli spezzoni vengano effettuate solo inizialmente e con riferimento all’intera bobina, semprechè si tratti di funi aventi la cordatura con contrassegni ricorrenti particolari che consentano, per qualsiasi spezzone, l’individuazione della bobina di provenienza; dette bobine devono risultare depositate presso il fabbricante della fune o presso le ditte costruttrici, che ne garantiranno la buona conservazione.

 

2.2.6.      Il collocamento in opera della fune collaudata viene autorizzato dal competente ufficio periferico della M.C.T.C. quando le caratteristiche della fune soddisfino il progetto approvato dell’impianto.

 

2.2.7.      Le funicelle dei dispositivi di traino destinate ad avvolgersi sui tamburi di recupero, se in acciaio, devono essere del tipo a trefoli zincate.

 

2.2.8.      Il carico di rottura per trazione delle funicelle dei dispositivi di traino non deve essere inferiore a 2.940 N (300 kgf) e 4.900 N (500 kgf) rispettivamente per traini monoposto e biposto.

 

2.2.9.      Le funi traenti devono costituire un anello chiuso ed essere giuntate mediante impalmatura, da eseguirsi ad opera di personale specializzato.

 

2.2.10.    La lunghezza dell’impalmatura non deve essere inferiore a 1.300 volte il diametro della fune; le altre caratteristiche geometriche devono rispondere allo schema riportato nell’allegato A. Restano valide le altre norme relative alla esecuzione dell’impalmatura, di cui alla parte III, capo II del decreto ministeriale 31 agosto 1937, n° 2672.

 

2.3.         Sicurezza delle funi

 

2.3.1.      Il grado di sicurezza delle funi viene valutato convenzionalmente come rapporto tra il carico somma della fune e lo sforzo di trazione assiale a regime nel tratto più sollecitato.

 

2.3.2.      Il grado di sicurezza per funi nuove deve essere non minore di 4,5 per le funi traenti e di 5 per le funi tenditrici e/o di regolazione, nonchè per quelle ausiliarie che sopportano direttametne il tiro dell’anello di trazione.

 

2.3.3.      Il calcolo della tensione di lavoro della fune traente deve essere svolto in base alle seguenti ipotesi convenzionali :

1)     impianto a regime con innevamento di 0,30 m della pista;

2)     altezza del dispositivo di attacco dello sciatore, rispetto alla pista, di 0,50 m;

3)     profilo della fune parallelo a quello della pista e ad andamento parabolico, con distribuzione uniforme dei carichi concentrati valutati, quando necessario, campata per campata;

4)     resistenza al moto opposta dai rulli : 30 N (3 kgf) per rullo, ovvero 3% del carico trasmesso al rullo dalla fune qualora trattisi di rulli isolati con angolo di deviazione maggiore di 6° (non devono essere considerate le resistenze al moto opposte dalla puleggia di rinvio e dalle eventuali pulegge di deviazione);

5)     massa del dispositivo di traino riportata alla fune;

6)     massa dello sciatore equipaggiato pari ad 80 kg;

7)     coefficiente di attrito tra sci e neve pari a 0,06.

 

2.3.4.      Le funi di segnalazione o telefoniche nonchè quelle di sospensione dei cavi di segnalazione o telefonici, quando sono contrappesate, devono avere un grado di sicurezza non minore di 3,5 convenzionalmente calcolato prescindendo dall’eventuale formazione di manicotti di ghiaccio. Per le funi non contrappesate si applicano i gradi di sicurezza e le modalità di calcolo previsti, per i conduttori, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n° 1062, contenente le norme per l’esecuzione delle linee elettriche esterne; in luogo della presentazione dei calcoli può essere ammessa una dichiarazione del direttore dei lavori sulla effettiva rispondenza della fune in opera a tali norme. Le funi di sospensione dei cavi di segnalazione o telefonici, quando siano ancorate alle estremità delle campate, devono avere sistemi di attacco tali che, nell’eventualità di rottura della fune in corrispondenza dell’attacco, si verifichi l’immediata interruzione del circuito di sicurezza.

 

2.4.         Attacchi di estremità

 

2.4.1.      Gli attacchi di estremità delle funi devono essere del tipo ad attrito su tamburo o del tipo a redancia. Gli attacchi a radancia sono ammessi solo per le funi che non sopportano direttamente il tiro dell’anello di trazione.

 

2.4.2.      Le radance devono avere raggio di curvatura minimo, misurato in corrispondenza dell’asse della fune, non inferiore a 3 volte il diametro della fune stessa.

 

2.4.3.      Le pulegge di compensazione ed i tamburi su cui si avvolgono le funi di regolazione e di ancoraggio devono avere diametro, misurato in corrispondenza dell'asse della fune , non inferiore a 15 volte quello della fune medesima.

 

2.4.4.      L’avvolgimento delle funi sui tamburi deve essere realizzato con almeno tre spire complete; il capo libero deve essere bloccato da due morsetti a piastra, montati l’uno vicino all’alto in modo da segnalare l’eventuale scorrimento.

 

2.4.5.      Negli attacchi a radancia, i morsetti debbono essere in numero tale che un terzo di essim con arrotondamento all’intero superiore, riesca ad impedire lo scorrimento.

 

2.4.6.      Non è ammesso l’impiego di teste fuse.

 

2.5.         Sicurezza rispetto allo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice

 

2.5.1       L’aderenza per evitare lo scorrimento della fune traente sulla puleggia motrice si intende assicurata quando è verificata la relazione :

 

 

 

 


              dove :

              T/t è il rapporto tra la tensione all’ingresso e la tensione all’uscita della puleggia motrice nelle condizioni più sfavorevoli;

              e è la base dei logaritmi naturali;

              a è l’angolo, espresso in radianti, di avvolgimento della fune traente sulla puleggia motrice;

              f è il coefficiente di attrito tra fune e gola della puleggia, che, convenzionalmente, si assume pari a 0,25 per gole guarnite in gomma vulcanizzata e telata o in altro materiale a coefficiente effettivo superiore.

 

2.5.2.      Nella determinazione delle tensioni all’ingresso (T) ed all’uscita (f) della puleggia motrice da introdurre nella relazione indicata al comma 2.5.1., si tiene conto anche delle forze d’inerzia che insorgono in fase di avviamento, considerando una accelerazione di valor medio convenzionalmente non inferiore a 0,4 m/s2. Gli eventuali scarti dell’accelerazione effettiva rispetto al suddetto valore medio devono essere contenuti in maniera tale da non provocare scorrimenti apprezzabili della fune traente sulla puleggia motrice.

 

2.5.3.      Qualora l’argano sia munito di azionamento tale da garantire automaticamente, durante l’avviamento, un valore costante dell’accelerazione, nella determinazione delle tensioni all’entrata ed all’uscita della puleggia motrice può essere considerato il valore effettivo di detta accelerazione, con un minimo di 0,2 m/s2.

 

2.6.         Velocità e intervallo minimo tra i dispositivi di traino

 

2.6.1.      Velocità superiori a 2 m/s possono essere ammesse solo per impianti dotati di traini ad azione progressiva, definiti al comma 2.18.2.

 

2.6.2.      L’intervallo di tempo intercorrente tra il passaggio di due traini consecutivi non deve scendere al di sotto di 5 s ed 8 s, per traini rispettivamente monoposto e biposto; detti valori possono essere ridotti rispettivamente a 4 s e 6 s, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni :

1)     il profilo presenti pendenze comunque non superiori al 50%; la pista non presenti, lungo tutto il tracciato, pendenze trasversali;

2)     l’accesso degli sciatori al punto di partenza sia previsto solo tangenzialmente rispetto all’asse dell’impianto, con regolazione permanente dell’afflusso degli sciatori in attesa e con presentazione agevolata del dispositivo di traino agli sciatori in partenza;

3)     l’impianto sia dotato di azionamento a velocità di regime variabile con continuità in un campo sufficientemente esteso;

4)     le caratteristiche del traino ad azione progressiva siano tali da lasciare un congruo intervallo di tempo per la predisposizione dell’utente o degli utenti del traino successivo;

5)     appositi cartelli collocati in posizione visibile alla stazione di partenza avvertano lo sciatore del limitato intervallo tra i traini, richiamando l’attenzione sull’esigenza di un conveniente addestramento per evitare danni a se stesso ed agli altri utenti.

 

2.6.3.      L’equidistanza minima fra i traini non deve comunque risultare inferiore a 1,3 volte la lunghezza del dispositivo di traino in condizioni di massima estensione.

 

2.7.         Franchi ed intervia

 

2.7.1.      La distanza tra le funi dei due rami deve essere tale che esista uno spazio libero laterale di almeno 0,50 m tra i dispositivi di traino vuoti dei due rami, anche nella eventualità che detti dispositivi ruotino verso l’interno ciascuno di un angolo di 12°, misurato rispetto alla verticale.

 

2.7.2.      Lungo tutta la linea, e quindi anche in corrispondenza dei sostegni, deve essere assicurata per il transito dello sciatore una sagoma libera, riferita agli ostacoli fissi dell’impianto, che abbia un’altezza di 2,20 m e una larghezza pari a quella minima prescritta per la pista al comma 2.1.3. Tale sagoma libera deve essere assicurata in tutte le prevedibili condizioni di innevamento.

 

2.7.3.      Il franco laterale tra i dispositivi di traino e gli ostacoli fissi della linea deve essere tale che nessuna parte dei dispositivi stessi, ruotati trasversalmente di 12° rispetto alla verticale, possa venir a contatto con detti ostacoli. Nelle curve tale condizione deve essere soddisfatta tenendo conto anche della forza centrifuga.

              Nelle stazioni l’analogo franco deve essere inoltre tale da garantire un margine di 0,50 m tra i dispositivi di traino ruotati trasversalmente di 12° e gli ostacoli fissi. Detto sbandamento può essere limitato verso l’interno da un dispositivo di sicura efficacia.

 

2.7.4.      In linea, deve essere garantita una altezza libera dell’estremo inferiore dei dispositivi di traino, in condizioni di riposo, non minore di 2,50 m rispetto alla pista innevata. Tale altezza può essere ridotta a valori non inferiori ad 1 m, a condizione che :

1)     la velocità di regime non sia maggiore di 2,5 m/s;

2)     la pista di risalita sia recintata lateralmente;

3)     i traini siano di tipo telescopico a collegamento temporaneo alla fune traente;

4)     nei tratti in cui l’altezza libera sopra definita risulta inferiore a 2,50 m, vengano esposti bene in vista cartelli recanti il divieto di agganciarsi ad eventuali traini vuoti in linea.

Nelle stazioni, nonchè in corrispondenza delle piste di partenza e di arrivo, il franco minimo verticale tra il contorno inferiore degli elementi rigidi dei dispositivi di traino ed il terreno innevato deve risultare non inferiore a 2 m.

 

2.7.5.      Quando lungo il tracciato dell’impianto siano previsti dei ponti, questi devono avere larghezza tale da soddisfare le disposizioni previste al comma 2.1.5, punto 4 per le piste con pendenza superiore al 60%.

 

2.7.6.      Qualora esistano in prossimità dell’impianto altre piste di risalita, la distanza tra le rispettive sagome libere regolamentari, di cui al comma 2.7.2., non deve scendere al di sotto di 3 m.

 

2.7.7.      Le distanze legali di cui all’art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, si intendono riferite, per edifici o manufatti di qualunque specie non appartenenti all’impianto, alla sagoma libera regolarmente definita al precedente punto 2.7.2. Deroghe alle predette distanze legali possono essere ammesse dall’ufficio periferico della M.C.T.C. ai sensi dell’art. 60 del surrichiamato decreto, a condizione che la distanza minima da qualsiasi organo fisso o mobile della sciovia, considerato nella configurazione di massimo ingombro laterale, risulti :

-        non inferiore a 0,5 m, rispetto a qualunque ostacolo fisso non accessibile a persone;

-        non infeirore a 3 m, rispetto ad edifici o manufatti accessibili a persone, nonchè a qualsiasi elemento appartenente ad altro impianto a fune, nella configurazione di massimo ingombro laterale.

 

2.8.         Attraversamenti e parallelismi

 

2.8.1.      Si ha attraversamento, superiore od inferiore, di una sciovia con una qualsiasi delle opere indicate all’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, quando la proiezione verticale di uno qualunque degli elementi costituenti l’opera stessa, considerato nella sua condizione di massimo ingombro e, se trattasi di elettrodotto, nell’ipotesi di cui al punto 1.2.09. del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n° 1062, interseca le funi, la pista di risalita, ovvero le strutture di linea o di stazione della sciovia stessa, anche nel caso che risultino interposte strutture di protezione.

 

2.8.2.      È vietato l’attraversamento superiore di una sciovia, anche con interposizione di opere di protezione, da parte di fili a sbalzo, palorci o teleferiche destinati al trasporto di cose o di persone e cose.

 

2.8.3.      Sono vietati gli attraversamenti a livello delle piste di risalita delle sciovie con piste da sci normalmente praticate, con mulattiere e strade pubbliche o private aperte al traffico invernale, con sedi di qualunque altro impianto di trasporto.

 

2.8.4.      Gli attraversamenti con elettrodotti e con linee di telecomunicazione devono soddisfare le disposizioni fissate per le funicolari terrestri dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n° 1062, con l’avvertenza che, per gli attraversamenti superiori, l’altezza minima dei conduttori deve essere riferita a tutte le opere facenti parte della sciovia.

 

2.8.5.      Per gli attraversamenti inferiori di una sciovia con canali, corsi d’acqua, strade o mulattiere aperte al traffico invernale, devono essere realizzati idonei ponti rispondenti ai requisiti indicati ai comma 2.1.8. e 2.7.5.

 

2.8.6.      Gli attraversamenti superiori di una sciovia con funicolari aeree, di qualunque tipo, possono essere ammessi unicamente in caso di comprovate esigenze tecniche e, se del caso, intesa la commissione per le funicolari aeree e terrestri.

 

2.8.7.      Negli attraversamenti superiori di sciovie con funicolari aeree, qualora i veicoli non siano realizzati in maniera da rendere impossibile ai viaggiatori di far cadere oggetti all’esterno, deve essere comunque prevista l’interposizione fra sciovia e funicolare aerea di idonee protezioni.

 

2.8.8.      Negli attraversamenti superiori di sciovie con funicolari aeree deve essere assicurato un franco minimo verticale non minore di 3 m fra uno qualsiasi degli elementi costituenti la sciovia, compresi la fune traente e gli eventuali conduttori di linea, ed i veicoli e le funi della funicolare aerea. A tali effetti si tiene conto per le funi della sciovia delle più sfavorevoli condizioni di carico, nonchè delle variazioni di freccia delle funi stesse per effetti dinamici, convenzionalmente valutati con un incremento del ± 10% del valore statico della freccia o, se più sfavorevole, del ± 1% della distanza dall’appoggio più vicino. Qualora siano previste strutture a protezione della sciovia, il franco minimo fra queste ultime ed uno qualsiasi degli elementi costituenti la sciovia stessa, considerati nella posizione più alta tenuto anche conto degli effetti dinamici, non deve essere minore di 1 m; inoltre, il franco minimo fra le strutture stesse e le funi od i veicoli della funicolare aerea deve essere non minore di 3 m, riducibile a non meno di 2 m se le predette strutture siano rese inaccessibili ad estranei.

 

2.8.9.      Apposite convenzioni devono regolare i rapporti fra l’esercente della sciovia e gli enti attraversanti; dette convenzioni, per il loro contenuto tecnico devono essere approvate dal competente ufficio periferico della M.C.T.C. Nel caso di attraversamento con funicolare aerea, la convenzione deve, in particolare, contenere apposite clausole per lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di recupero dei viaggiatori, nonchè per la manutenzione della stessa funicolare aerea.

 

2.8.10.    Si ha parallelismo di una sciovia con una qualsiasi delle opere indicate all’art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, quando tali opere si svolgono ad una distanza dagli organi sia fissi che mobili della sciovia, considerati nella condizione di massimo ingombro laterale, inferiore a 6 m o comunque tale da creare interferenze, soggezioni o limitazioni all’esercizio.

 

2.8.11.    Non sono ammessi parallelismi di sciovie con palorci, fili a sbalzo e teleferiche destinati al trasporto di cose o di persone e cose.

 

2.8.12.    Il parallelismo fra due sciovie è ammesso semprechè risulti rispettata, per la distanza fra le rispettive sagome libere, la condizione di cui al comma 2.7.6.

 

2.8.13.    I parallelismi fra sciovie ed elettrodotti o linee di telecomunicazione devono soddisfare le condizioni fissate per le funicolari terrestri dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n° 1062.

 

2.8.14.    Il parallelismo di una sciovia con una funicolare aerea non è, di norma, ammesso.

 

2.9.         Disposizioni concernenti la stazione di partenza e la stazione di rinvio

 

2.9.1.      Le pulegge sulle quali si avvolge la fune traente devono avere la gola rivestita con idoneo materiale cedevole, atto ad assicurare la necessaria aderenza. Il diametro delle pulegge, misurato in corrispondenza dell’asse della fune, deve essere non inferiore ad 80 volte il diametro della medesima fune ed a 800 volte il diametro dei fili che la compongono, esclusi quelli d’anima. Inoltre, allo scopo di contenere lo sbandamento laterale dei traini ed il tormento delle strutture, l’accelerazione centripeta non deve essere superiore ai 10 m/sec2 e il piano medio delle pulegge, contenente l’asse della fune, deve essere in posizione orizzontale. Tale posizione deve poter essere mantenuta anche in caso di cedimento degli appoggi, adottando all’uopo idonee soluzioni costruttive.

 

2.9.2.      Le pulegge devono avere i fianchi della gola sagomati in maniera da contrastare l’eventuale tendenza della fune traente a fuoriuscirne ; a tal fine :

1)     la gola deve presentare una larghezza, misurata parallelamente all’asse della puleggia, non inferiore a 65 mm, nonchè una profondità, misurata perpendicolarmente alla superficie del rivestimento, senza però tener conto della sede della fune, non inferiore a 65 mm;

2)     i fianchi della gola devono essere a superficie liscia e continua;

3)     la parte più esterna dei fianchi della gola, per una profondità pari alla metà di quella complessiva indicata al precedente punto 1), deve presentare una inclinazione compresa fra 15° e 45°, misurati rispetto al piano medio della puleggia contenente l’asse della fune traente; la rimanente parte più interna dei fianchi deve essere parallela a detto piano medio.

Le norme di cui al precedente punto 3) possono essere applicate nel caso di traini ad attacco temporaneo.

 

2.9.3.      Le pulegge devono essere provviste di dispositivi atti ad eliminare la neve ed il ghiaccio.

 

2.9.4.      Tutti gli organi in movimento delle stazioni, le apparecchiature elettriche e, in genere, tutti i dispositivi che possano presentare pericoli per le persone o che riguardino la sicurezza e la regolarità dell’esercizio devono essere resi materialmente inaccessibili, sia al pubblico che la personale, mediante protezione permanenti.

 

2.9.5.      Le piste per la partenza o per l’arrivo degli sciatori, nonchè le aree adiacenti facenti parte dei piazzali delle stazioni, devono essere praticamente orizzontali. Le piste devono essere di lunghezza adeguata in relazione alla velocità, alla pendenza della fune, al tipo di traino ed alla potenzialità di trasporto; tale lunghezza non deve essere comunque inferiore a 4 m. I piazzali delle stazioni, nonchè i tratti di pista nei quali hanno luogo le operazioni di attacco e di distacco degli sciatori, devono essere sistemati in maniera che il traffico si svolga unicamente lungo itinerari prestabiliti; inoltre, alla stazione a valle, l’accesso degli sciatori al punto di partenza deve essere regolato in maniera tale che essi si susseguano sulla pista nel numero corrispondente alla capacità di ciascun traino.

 

2.9.6.      I tratti di fune immediatamente adiacenti alle pulegge delle stazioni devono essere praticamente orizzontali e delimitati, rispetto alle stesse pulegge, da un rullo isolato ovvero da una rulliera non oscillante trasversalmente, con angolo complessivo di deviazione della fune non superiore a 18° e, se di ritenuta, costituita da almeno 4 rulli. I traini compresi in detti tratti non devono essere in alcun caso occupati da sciatori. I rulli isolati o le rulliere delimitanti i ripetuti tratti devono essere provviste di guide per le aste dei traini e possono presentare valori di pressione della fune anche inferiori a quelli stabiliti al paragrafo 2.17., semprechè i traini compresi nell’altro tratto di fune adiacente non debbano essere occupati da sciatori.

 

2.9.7.      Alla stazione a monte, tra il punto di distacco dello sciatore dal traino ed il punto di imbocco della fune nella puleggia, deve essere lasciato uno spazio libero di lunghezza tale da garantire che il dispositivo di traino abbia sicuramente raggiunto la posizione di riposo prima del predetto punto di imbocco. Tale spazio libero, che può comprendere anche il rullo isolato o la rulliera di cui al comma 2.9.6., deve avere comunque una lunghezza in metri non inferiore a 15 v, dove v (in m/s) è la velocità massima della fune traente.

 

2.9.8.      Nelle stazioni deve trovarsi un comando, del tipo a consenso, per l’arresto dell’impianto. Tale comando deve essere ubicato in prossimità dei punti di attacco o di distacco degli sciatori, in maniera da poter essere azionato tempestivamente dal personale in caso di necessità. Alla stazione di rinvio deve essere previsto un comando di arresto del tipo a chiave estraibile.

 

2.9.9.      La stazione a monte deve essere dotata di dispositivi per l’arresto automatico dell’impianto nell’eventualità che :

1)     all’arrivo, uno sciatore non si sia tempestivamente disimpegnato dal traino;

2)     un traino, abbandonato tempestivamente dallo sciatore, non abbia raggiunto la configurazione di riposo alla progressiva prestabilita o, comunque, prima del rullo isolato o della rulliera di cui al comma 2.9.6.

La posizione del primo dei suddetti dispositivi deve essere tale da garantire l’arresto dell’impianto prima che l’attacco alla fune traente occupato dallo sciatore non disimpegnatosi tempestivamente superi il rullo isolato o la rulliera di cui al comma 2.9.6. e, in ogni caso, prima che lo stesso sciatore sia venuto a contatto con strutture o con organi della stazione.

 

2.9.10.    In prossimità dei punti di attacco e di distacco degli sciatori devono essere previsti locali di ricovero per gli agenti.

 

2.9.11.    Punti di distacco dislocati lungo la linea sono ammessi a condizione che il posto sia presenziato da apposito agente e che siano osservate, in quanto applicabili, le prescrizioni riguardanti le stazioni.

 

2.9.12.    Nella costruzione delle strutture, ivi compresa la copertura delle stazioni, non é di norma ammesso l’impiego di legno o di altri materiali combustibili, salvo il caso in cui la loro eventuale combustione non possa, in alcun modo, costituire pericolo per la fune e per le apparecchiature dell’impianto.

 

2.9.13.    Le stazioni, ove ricorra il caso, devono essere provviste di passerelle di ispezione per consentire l'’ffettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione da parte del personale.

 

2.9.14.    Nella stazione di partenza devono essere installati un dispositivo conta-ore o conta-corse ed uno conta-persone.

 

2.10.       Argano e apparecchiature di comando

 

2.10.1.    Le parti meccaniche dell’argano, che possano essere danneggiate od ostacolate nel funzionamento dagli agenti atmosferici, devono essere protette in modo permanente, sì da risultare sicuramente riparate. Tutte le apparecchiature elettriche, se non installate in locale chiuso, devono essere del tipo a tenuta stagna; per i motori elettrici di trazione è consentito l’impiego del tipo „protetto“, in luogo del tipo a „tenuta stagna“, a condizione che sia attuata una ulteriore protezione esterna.

 

2.10.2.    Le caratteristiche dell’azionamento ed i dispositivi di avviamento devono consentire partenze con accelerazioni graduali; a tal fine il motore, se elettrico, deve essere del tipo a corrente continua oppure del tipo asincrono trifase ad avviamento reostatico od equivalente.

 

2.10.3.    La potenza di targa del motore elettrico deve risultare non inferiore a quella calcolata per impianto a regime, a pieno carico e con le ipotesi convenzionali di cui al comma 2.3.3. e non inferiore, altresì, ai 7/10 della potenza necessaria per l’avviamento nelle suddette condizioni, determinata considerando il massimo valore dell’accelerazione, da assumere secondo i criteri fissati ai comma 2.5.2. e 2.5.3., prescindendo convenzionalmente dall’inerzia delle masse rotanti.

 

2.10.4.    Le apparecchiature dei motori elettrici devono, fra l’altro, comprendere le protezioni previste al comma 2.10.19., nonchè relè termici (salvamotore).

 

2.10.5.    Il motore, se termico, deve essere di tipo industriale idoneo all’impiego in servizio continuativo per installazioni fisse; la trasmissione, ivi compresa la frizione, deve consentire l’avviamento con gradualità dell’impianto a pieno carico.

 

2.10.6.    La potenza continuativa del motore termico, dichiarata dal costruttore, in aria tipo e convenzionalmente ridotta, in relazione alla quota di installazione, dell‘1% per ogni 100 m di altitudine sul livello del mare, deve risultare non inferiore a quella calcolata per impianto a regime, a pieno carico e con le ipotesi convenzionali di cui al comma 2.3.3. La coppia massima all’avviamento, dichiarata dal costruttore del motore e convenzionalmente ridotta come sopra indicato, deve risultare non inferiore alla coppia di avviamento calcolata, nelle suddette condizioni considerando il massimo valore dell’accelerazione, da assumere secondo i criteri di cui ai comma 2.5.2. e 2.5.3. e prescindendo convenzionalmente dall’inerzia delle masse rotanti.

 

2.10.7.    Le apparecchiature dei motori termici devono, fra l’altro, comprendere :

-        il regolatore automatico di velocità, tarato e sigillabile per il valore di regime;

-        l’impianto carica batterie;

-        un dispositivo per il disinserimento automatico del motore dalla trasmissione, asservito al consenso del circuito di sicurezza.

 

2.10.8.    Le apparecchiature delle trasmissioni idrostatiche devono, fra l’altro, comprendere : indicatore di pressione; pressostati di minima e di massima; termostato; tubi di qualità con grado di sicurezza allo scoppio maggiore di 3.

 

2.10.9.    L’argano deve essere dotato di un freno a comando elettrico, funzionante per mancanza di corrente, con ampia possibilità di taratura dello sforzo frenante.

 

2.10.10.  Gli impianti con pendenza media longitudinale superiore al 25% devono essere provvisti di un dispositivo meccanico, ampiamento dimensionato, atto ad impedire la retromarcia. Detto dispositivo non deve presentare contatti striscianti ed i suoi limiti di impiego devono essere garantiti dal costruttore.

 

2.11.       Dispositivi di tensione

 

2.11.1.    I dispositivi di tensione devono essere realizzati impiegando strutture e materiali che ne garantiscano nel tempo la efficienza. Essi devono essere progettati prevedendo la possibilità d’impiego delle funi tenditrici di tipo unificato.

 

2.11.2.    Allo scopo di assicurare una sufficiente sensibilità del dispositivo di tensione alle variazioni di sforzo, le pulegge di deviazione e le ruote del carrello tenditore devono essere montate su cuscinetti a rotolamento. I rapporti tra il diametro delle pulegge di deviazione delle funi tenditrici e di regolazione, misurato in corrispondenza dell’asse della fune, ed il diametro di queste e dei fili che la compongono, non devono essere minore di 40 e 600 rispettivamente. Le pulegge interessate dalla tenditrice devono avere profondità di gola non inferiore al diametro della fune; le pulegge di deviazione devono avere la gola rivestita con idoneo materiale cedevole.

 

2.11.3.    Tutte le parti mobili dei dispositivi di tensione devono potersi liberamente spostare per l’intera escursione massima prevista per il contrappeso. Le rotaie su cui corre il carrello tenditore devono essere munite di fine corsa meccanici; inoltre l’accoppiamento tra carrello e rotaie deve essere realizzato in maniera tale da impedire comunque la fuoriuscita del carrello stesso.

 

2.11.4.    Il contrappeso deve essere costituito da elementi in materiale compatto, sistemati in modo da impedire ogni manomissione e da consentire l’ispezionalità delle strutture di forza che li sostengono. La corsa libera del contrappeso e quella del carrello ad esso collegato devono avere un valore minimo di un metro per ogni chilometro di lunghezza dell’impianto.

 

2.11.5.    È ammessa l’interposizione tra carrello e contrappeso di un paranco di regolazione, con trasmissione di tipo irreversibile e munito di dispositivo di blocco; in tale caso la corsa consentita al contrappeso può essere ridotta a mezzo metro per ogni chilometro di lunghezza dell’impianto.

 

2.12.       Norme di costruzione e caratteristiche dei materiali

 

2.12.1.    Il progetto e l’esecuzione delle strutture dell’impianto, fisse o mobili, devono essere condotti seguendo, oltrechè le prescrizioni delle presenti norme, gli insegnamenti della scienza delle costruzioni e le regole della costruzione di macchine, con particolare riguardo alla facilità di montaggio, smontaggio ed ispezione delle varie parti e rispettando, inoltre, le norme ufficiali particolari in vigore per i vari tipi di materiali, di strutture e di collegamenti, ivi compresi quelli mediante saldatura.

 

2.12.2.    Quando lungo il tracciato siano previsti dei ponti, il carico accidentale da introdurre nei calcoli di verifica delle relative strutture non potrà comunque essere assunto inferiore a 4900 N/m2 (500 kgf/m2). Per quanto attiene alle sollecitazioni ammissibili nei materiali impiegati si applicano i valori previsti dalle norme ufficiali.

 

2.12.3.    I materiali utilizzati per la costruzione delle parti dell’impianto comunque interessanti la sicurezza dell’esercizio devono essere di qualità controllata ed esenti da difetti; devono inoltre possedere e conservare nel tempo caratteristiche adeguate alle esigenze imposte dalle condizioni di lavoro. In particolare, i predetti materiali devono essere in grado di sopportare le più basse temperature prevedibili in servizio senza subire alterazioni alle loro caratteristiche che possano compromettere la sicurezza.

 

2.12.4.    I materiali di cui al comma precedente devono offrire una sufficiente resistenza alle diverse forme di corrosione o per qualità proprie, o per efficaci procedimenti di protezione.

 

2.12.5.    Per la costruzione degli elementi meccanici contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori, non è ammesso l’impiego di getti.

 

2.12.6.    Salvo quanto specificamente stabilito nelle presenti norme, per i materiali destinati alla realizzazione di strutture fisse metalliche od in cemento armato, normale o precompresso, impiegate nella costruzione delle stazioni, dei sostegni di linea, delle fondazioni e delle eventuali opere di difesa e consolidamento dei terreni, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n° 1086 ed alle relative norme tecniche di esecuzione.

 

2.12.7.    Per i materiali destinati alla realizzazione delle strutture mobili e degli organi meccanici fissi ed in movimento, escluse le molle, si applicano le disposizioni seguenti :

1)     gli acciai di uso generale debbono essere scelti tra i tipi calmati; per tutti gli acciai, se le dimensioni dei pezzi lo consentono, deve essere determinata, tra l’altro, la resilienza KV a –20°C su tre provette unificate; il valore medio delle tre prove non deve risultare inferiore a 28 J (3,5 kgf m/cm2), per provette KV unificate 10 x 10 mm ed a 35 S J (3,5 S kgf m), per provette KV di spessore compreso tra 5 e 10 mm, dove S (cm2) è la sezione della provetta a fondo intaglio; comunque, in ogni prova la resilienza non deve risultare minore dell‘80% del suddetto valore medio;

2)     i getti di ghisa, se ammessi, devono possedere caratteristiche non inferiori a quelle stabilite per la qualità G 25 UNI 5007;

3)     l’impiego di getti in lega leggera è ammesso solo per i rulli di linea e per gli arganelli dei traini;

4)     materiale di base, elettrodi, prove e controlli per le unioni saldate devono rispondere alle disposizioni per i giunti di I classe di cui alla CNR – UNI 10011.

 

2.13.       Gradi di sicurezza

 

2.13.1.    Nella determinazione delle sollecitazioni massime si deve tener conto, con giustificazioni derivanti dal calcolo e dalla esperienza, anche degli incrementi dovuti agli effetti dinamici (passaggio di carichi mobili, fenomeni transitori, sforzi di frenatura e di avviamento etc.); qualora tali effetti dinamici non vengano adeguatamente analizzati, l’incremento di sollecitazioni ad esso dovuto dovrà essere convenzionalmente assunto pari al 50% dei valori dovuti ai carichi statici.

 

2.13.2.    Nella progettazione e nella realizzazione delle strutture e degli organi meccanici deve farsi ricorso a soluzioni costruttive semplici o, comunque, tali da consentire, con ragionevole approssimazione, il calcolo delle tensioni unitarie facendo ricorso agli ordinari metodi della scienza delle costruzioni e della costruzione di macchine. La determinazione degli stati locali di sollecitazione mediante rilievi estensimetrici di deformazione è ammessa solo per verificare l’attendibilità delle ipotesi e dei calcoli di progetto.

 

2.13.3.    Salvo quanto specificatamente stabilito dalle presenti norme, per le strutture fisse metalliche od in cemento armato, normale o precompresso, impiegate nella costruzione delle stazioni, dei sostegni di linea, delle relative fondazioni e delle eventuali opere di difesa e consolidamento dei terreni, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n° 1086 ed alle relative norme tecniche di esecuzione.

 

2.13.4.    Nelle verifiche di resistenza deve essere seguito il metodo delle tensioni ammissibili; nella determinazione delle azioni agenti sulle strutture metalliche devono essere considerate anche quelle dovute al vento, ad impianto in servizio per la condizione di carico I e ad impianto fuori servizio per la condizione di carico II (comma 2.15.3.).

 

2.13.5.    Le strutture fisse metalliche di cui al comma 2.13.3. non devono presentare deformazioni elastiche apprezzabili o vibrazioni disturbanti sotto l’azione dei carichi di esercizio. Tale prescrizione si intende rispettata qualora le tensioni unitarie alle quali sono soggette le strutture suddette risultino ovunque inferiori al 60% ei valori massimi ammissibili fissati dalle norme tecniche di esecuzione della legge 5 novembre 1971, n° 1086.

 

2.13.6.    Nei complessi, costituiti dall’unione di due o più elementi strutturali mediante collegamenti ad attrito con l’impiego di bulloni ad alta resistenza, di cui alla CNR-UNI 10011, il grado di sicurezza dell’unione va convenzionalmente calcolato come rapporto fra lo sforzo limite che determina, in un punto qualsiasi dell’unione stessa, lo slittamento relativo di 2 o più elementi strutturali accoppiati e lo sforzo massimo indotto nel complesso considerato dai carichi di esercizio. Tale grado di sicurezza deve risultare non inferiore a 2,5.

 

2.13.7.    Per le strutture mobili e gli organi meccanici fissi ed in movimento, escluse le molle, si applicano le disposizioni seguenti :

1)     gli elementi strutturali e gli organi meccanici deovno possedere un grado di sicurezza allo snervamento non minore di 3, definito come rapporto tra il minimo carico unitario di snervamento, o di scostamento dalla proporzionalità (0,2%) per i materiali che non presentano snervamento marcato, e la massima sollecitazione di confronto indotta localmente dalle forze applicate (statiche e dinamiche) e dalle eventuali variazioni di temperatura nelle condizioni più sfavorevoli;

2)     nei complessi costituiti dall’unione di due o più elementi strutturali o dall’accoppiamento di due o più organi meccanici elementari, resi solidali per attrito, il grado di sicurezza dell’unione o dell’accoppiamento non deve essere minore di 3, convenzionalmente determinato come rapporto fra lo sforzo limite che determina lo slittamento e lo sforzo massimo indotto nel complesso dai carichi di esercizio;

3)     gli elementi strutturali e gli organi meccanici soggetti a sollecitazioni variabili ripetute deovno anche presentare un grado di sicurezza non minore di 2, riferito al carico unitario limite di fatica, tenuto debito conto degli effetti di concentrazione delle tensioni, degli effetti dovuti alla finitura superficiale ed alle dimensioni.

 

2.13.8.    Le molle impiegate nei dispositivi comunque interessanti la sicurezza dell’esercizio devono essere proporzionate in maniera tale che, mantenute a blocco per trenta minuti, non presentino deformazioni permanenti. Inoltre, nelle condizioni più gravose, dovute ai carichi normali di esercizo, la freccia di lavoro deve risultare non superiore agli 8/10 della freccia massima, valutata come differenza tra la lunghezza libera della molla scarica e quella della molla a blocco.

 

2.13.9.    Per quanto non previsto dalle presenti norme si applicano le prescrizioni ufficiali vigenti per ciascun tipo di materiale, con le ipotesi di sollecitazioni statiche e dinamiche e con i gradi di sicurezza di cui alle presenti norme, ove più restrittive.

 

2.14.       Stabilità allo scorrimento ed al rovesciamento delle strutture portanti

 

2.14.1.    Il grado di stabilità, rispetto ai carichi esterni, allo scorrimento ed al rovesciamento dei sostegni e delle strutture portanti delle stazioni, poggiati e incastrati a fondazioni, deve essere non minore di 1,5 nelle condizioni più sfavorevoli, sia ad impianto in servizio che ad impianto fuori servizio. Nel calcolo del momento stabilizzante deve tenersi conto del peso delle strutture, delle eventuali azioni verticali agenti su di esse e del peso delle fondazioni alle quali siano solidamente ancorate le strutture stesse. Non si tiene conto del contributo alla stabilità fornito dal terreno circostante le fondazioni, salvo che si tratti di roccia compatta, nel qual caso si giudica volta per volta.

 

2.15.       Azione del vento

 

2.15.1.    L’azione esercitata dal vento sulle varie strutture, durante il servizio, si calcola convenzionalmente moltiplicando l’area della sezione maestra esposta per la pressione dinamica del vento e per un coefficiente adimensionale pari a :

-        1,1    per le funi;

-        1 per i sostegni a sezione circolare;

-        1,3  per i sostegni a parete piena a sezione non circolare;

-        2,8 per i sostegni a struttura reticolare, calcolando come superficie resistente solo la parte piena della parete esposta al vento;

-        1,6 per le rulliere.

 

2.15.2.    Per i dispositivi di traino degli impianti a fune alta, siano essi costituiti semplicemente da aste rigide metalliche o comprendenti anche apparecchi per il recupero delle funicelle, la resistenza offerta al vento si valuta convenzionalmente facendo riferimento ad una sezione maestra pari a 0,15 m2 e ad un coefficiente adimensionale 1, considerando le spinte che ne risultano distribuite uniformemente lungo la fune traente.

 

2.15.3.    La pressione dinamica da considerarsi per le verifiche di stabilità dell’impianto in servizio deve essere assunta non inferiore a 98 N/m2 (10 kgf/m2). La pressione dinamica da considerare per le verifiche dell’impianto fuori servizio deve essere assunta, di norma, non inferiore a 882 N/m2 (90 kgf/m2).

 

2.16.       Costruzione dei sostegni

 

2.16.1.    I sostegni di linea devono essere in acciaio od in cemento armato e devono essere fissati al terreno mediante fondazioni idonee; non sono ammesse controventature.

 

2.16.2.    I sostegni devono essere realizzati in modo da assicurare comunque la sagoma libera di cui al comma 2.7.2.

 

4.3.10.       Su tutti i sostegni di linea deve essere prevista l’applicazione di apposita attrezzatura per il sollevamento della fune traente ed inoltre le testate devono essere munite di un dispositivo di arresto a consenso sul circuito di sicurezza. I sostegni di linea (comprese le testate) aventi altezza complessiva dal suolo maggiore di 6 m devono essere muniti di idonee attrezzature (scalette, maniglioni, pedane, etc.) per consentire in condizioni di sicurezza l’accesso del personale e l’effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione.

 

2.16.4.    I sostegni debbono essere numerati progressivamente, partendo dalla stazione a valle, in caratteri chiaramente visibili.

 

2.17.       Rulli e rulliere

 

2.17.1.    Il carico massimo esercitato dalla fune traente sui rulli delle rulliere, sia di appoggio che di ritenuta, deve essere contenuto in limiti modesti affinchè il passaggio dei traini avvenga in maniera regolare e senza eccessive sollecitazioni. Tale carico, in N (kgf) non deve comunque superare per ciascun rullo di appoggio e di ritenuta, munito di guarnizioni di corrente fornitura, il valore „P“ indicato nel seguente prospetto in funzione del diametro „d“ e della velocità „v“ della fune :

 

 

 

P in N (kgf) per d (mm)

v (m/s)

 

 

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

2

2060

(210)

2470

(252)

2710

(276)

3000

(306)

3295

(336)

3530

(360)

3825

(390)

4120

(420)

4415

(450)

4590

(469)

2.5

1710

(174)

2120

(216)

2355

(240)

2650

(270)

2945

(300)

3180

(324)

3475

(354)

3770

(384)

4060

(414)

4240

(432)

3

1355

(138)

1765

(180)

2000

(204)

2295

(234)

2590

(264)

2825

(288)

3120

(318)

3415

(348)

3710

(378)

3885

(396)

3,5

-

-

1415

(144)

1650

(168)

1940

(198)

2240

(228)

2470

(252)

2765

(282)

3060

(312)

3355

(342)

3530

(360)

 

 

              I valori del prospetto sono suscettibili di interpolazione ed estrapolazione lineare e sono validi per rulli di appoggio; nel caso di rulli di ritenut, o quando il passaggio del morsetto crei discontinuità fra fune e rivestimento, i valori stessi devono essere ridotti del 20% con un limite massime però di 1960 N (200 kgf).

 

2.17.2.    Il carico minimo esercitato dalla fune su ciascun rullo di appoggio, calcolato nelle condizioni di carico statico più sfavorevoli e nell’ipotesi che il peso dei traini carichi e scarichi possa considerarsi ripartito uniformemente lungo la fune, deve essere non minore di 390 N (40 kgf) per rullo; comunque il carico complessivo sulla rulliera di appoggio non deve discendere al di sotto di 980 N (100 kgf).

 

2.17.3.    Qualora, pur essendo il sostegno di appoggio, la sua sommità risulti al di sotto della retta congiungente la sommità dei sostegni adiacenti (sostegni di appoggio in concavità), il contatto della fune sulle rulliere deve essere assicurato anche nell’ipotesi che la tensione massima della fune subisca un incremento convenzionale pari al 40%.

 

2.17.4.    Nelle rulliere di ritenuta deve essere verificato mediante calcolo che, nelle condizioni più sfavorevoli, la fune non si distacchi dalle rulliere stesse per una riduzione del 30% nella tensione della fune; comunque il carico minimo in esercizio non deve scendere al di sotto di 980 N (100 kgf).

 

2.17.5.    Per la verifica dei carichi massimi e minimi le ipotesi di calcolo sono quelle di cui al comma 2.3.3.; la verifica va effettuata per .

-        ramo in salita carico;

-        ramo in discesa;

-        ramo in salita scarico (quando la configurazione della fune o per il numero dei rulli differisca dal ramo in discesa).

Allo scopo di consentire l’effettuazione di controlli sperimentali sull’impianto può essere richiesto al progettista di fornire i valori dei carichi della fune sulle rulliere del ramo in salita scarico ad impianto fermo.

 

4.3.10.       I rulli sui quali corre la fune , provvisti di guarnizione cedevole, devono presentare, per quanto attiene alla forma della gola ed alle dimensioni, in relazione al diametro della fune, le caratteristiche di cui al prospetto seguente .

 

 


 

 

 

 

              d (mm)        =        diametro massimo della fune ammissibile

              D (mm)       =        diametro rullo a fondo gola

              L (mm)        =        larghezza interna del rullo

              a (mm)        =        profondità dell’impronta della fune

              b (mm)        =        rialzo della guarnizione al bordo

              g max (°)      =        inclinazione massima del bordino metallico

              ce (mm)       =        altezza del bordino esterno

              ci (mm)        =        altezza del bordino interno ³ ce

              r (mm)         =        raggio dell’impronta della fune

 

 

 

 

Ce

 

d

D

L

a

b

Rullo appoggio

Rullo ritenuta

g

r

16

220

40

2

3

3

 

2

 

20°

8

22

280

50

2

4

4

 

 

11

30

320

60

3

5

6

 

 

15

36

360

66

4

6

7

 

 

18

 

 

2.17.7.    L’angolo di deviazione della fune su ogni rullo verticale, calcolato nelle condizioni più sfavorevoli come indicato al comma 2.17.5., deve essere non maggiore di 6°. È ammesso un angolo di deviazione fino a 15°, nel caso che il rapporto D/d sia maggiore di 40. Per rulli non disposti verticalmente valgono le norme di cui al comma 2.1.2.

 

2.17.8.    Le rulliere devono essere del tipo a bilanciere; in casi speciali possono essere ammesse, previo esame caso per caso, rulliere parzialmente bilanciate a 6 o più rulli, ma la deviazione massima per rullo rivestito non può superare i 4°.

 

2.17.9.    L’ingombro delle rulliere, nonchè dei dispositivi antiscarrucolanti e raccoglifune non deve ostacolare il libero transito del traino, sia carico che scarico, inclinato in senso trasversale alla linea rispetto alla posizione normale. A tale proposito, lo spazio libero, misurato come distanza minima tra il bordo del rullo a guarnizione nuova ed il morsetto in posizione normale, non deve essere inferiore a 5 mm. Per il corretto passaggio del dispositivo di traino sui rulli, l’oscillazione libera trasversale del dispositivo stesso, riferita alla verticale non deve essere inferiore a 6° rispetto ai bordi dei rulli, nonchè a 12° rispetto alle parti fisse dell’appoggio.

 

2.17.10.  Le rulliere, se non sono del tipo oscillante trasversalmente, devono essere munite di dispositivo di raccolta della fune nell’eventualità di scarrucolamento della stessa verso l’esterno. Tale dispositivo deve essere sagomato in maniera tale da non determinare l’impuntamento dei morsetti.

 

2.17.11.  Tutte le rulliere di appoggio e di ritenuta devono essere munite sia di dispositivi, posti in corrispondenza dei perni dei rulli di estremità, atti ad impedire lo scarrucolamento della fune traente verso l’interno della linea, sia di dispositivi atti ad arrestare automaticamente l’impianto nell’eventualità di scarrucolamento della fune tanto verso l’esterno che verso l’interno della linea stessa.

 

2.17.12.  Le rulliere di appoggio che precedono o seguono le pulegge e che seguono i punti di distacco degli sciatori devono essere munite di idonee guide atte a limitare a non più di 12° lo sbandamento trasversale verso l’interno dei dispositivi di traino.

 

2.17.13.  L’attacco delle rulliere ai sostegni deve essere realizzato in modo da consentire agevolmente la correzione della posizione delle rulliere stesse, per l’allineamento della fune.

 

2.17.14.  I perni delle rulliere devono essere alloggiati in boccole antifrizione opportunamente lubrificate.

 

2.17.15.  La distanza tra un rullo di appoggio ed uno di ritenuta contiguo, misurata rispetto agli assi dei perni, non deve essere inferiore a 50 volte il diametro della fune. Non sono ammesse rulliere (o rulli singoli) di appoggio e sovrastanti rulliere (o rulli singoli) di ritenuta.

 

2.17.16.  Per i rulli guidafune delle pulegge di stazione non valgono le prescrizioni per il carico minimo di cui al comma 2.17.2., semprechè siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2.9.11.

 

2.18.       Dispositivi di traino

 

2.18.1.    I dispositivi di traino sono ordinariamente composti di tre elementi :

1)     attacco alla fune traente;

2)     collegamento intermedio rigido o deformabile;

3)     attacco per lo sciatore.

Il primo elemento è costituito da un morsetto serrato sulla fune, ovvero da un organo a contrasto a collegamento temporaneo con la fune stessa. Il secondo elemento é costituito da una sospensione e da un arganello (comprendente un tamburo sul quale è avvolta una funicella con vari sistemi di avvolgimento e svolgimento ad azione costante o progressiva), ovvero da un tubo a cannocchiale con molle o altri organi elastici, oppure ancora da altri dispositivi equivalenti. Il terzo elemento è costituito da una impugnatura e da un piccolo sedile a piattello, a squadra, ecc.

 

2.18.2.    Viene considerato convenzionalmente ad azione progressiva il traino nel quale lo sforzo „S“ (in N), esercitato durante l’intera fase di partenza sullo sciatore supposto non collaborante e su pista orizzontale, viene applicato gradualmente e non supera il valore determinato dalla relazione .

 

 


              dove P esprime (in N) la forza peso corrispondente alla massa dello sciatore e v (in m/s) è la velocità di regime. La suddetta condizione deve essere soddisfatta sia per un valore minimo della massa dello sciatore uguale a 30 kg, sia per  un valore massimo non inferiore, rispettivamente , a 100 kg. per traini monoposto ed a 200 kg per traini biposto. La progressività del traino deve essere riconosciuta in sede di approvazione del tipo, secondo quanto disposto al comma 3.1.2. e con le modalità che verranno fissate dalla Direzione generale M.C.T.C.

 

2.18.3.    Gli elementi di attacco per lo sciatore, sia ad un posto che a due posti, devono essere realizzati in maniera da offrire allo sciatore stesso un appoggio comodo e sicuro, nonchè un assetto corretto durante la marcia; devono inoltre consentire l’immediato e facile disimpegno dello sciatore dal dispositivo non soltanto alla stazione a monte, ma anche in linea in caso di caduta.

 

2.18.4.    Per i traini biposto le condizioni di cui al comma 2.18.2. e 2.18.3. devono essere soddisfatte anche quando sono utilizzati da un solo sciatore.

 

2.18.5.    L’oscillazione longitudinale della parte rigida dei dispositivi di traino non deve essere superiore a ± 80° rispetto alla verticale.

 

2.18.6.    L’elemento costituente l’attacco per lo sciatore non viene considerato rigido qualora abbia caratteristiche tali da non costituire pericolo per lo sciatore stesso quando dovesse interferire con detto elemento. A tal fine, l’attacco deve, in particolare, possedere i seguenti requisiti .

1)     per i piattelli monoposto di tipo corto : sagoma priva di spigoli o punte; libertà di oscillazione longitudinale tale da non costituire vincolo rigido con l’elemento intermedio di collegamento, in caso di urto con lo sciatore;

2)     per i piattelli monoposto e per le ancore biposto di tipo lungo : massa inferiore, rispettivamente, ad 1,5 kg ed a 2 kg; sagoma priva di spigoli o punte e, per l’ancora, estremità arrotondate; libertà di oscillazione longitudinale maggiore di 80° in senso contrario al moto e minore di 25° nel senso del moto; libertà di rotazione intorno al proprio asse dell’asta dell’ancora, nella posizione di recupero, non inferiore a 10° e non maggiore di 45°.

 

2.18.7.    I dispositivi di traino devono disporre di un recuperatore, per il pronto richiamo dell’elemento di attacco per lo sciatore, realizzato in modo da evitare ogni accavallamento dell’elemento stesso alla fune traente od agli organi fissi dell’impianot.

 

2.18.8.    I traini monoposto devono essere dimensionati in maniera tale che, sottoposti ad un tiro di 1470 N (150 kgf) per 10 minuti primi, e successivamente scaricati, non presentino apprezzabili deformazioni permanenti od alterazioni che ne compromettano il funzionamento; inoltre essi devono sopportare un tiro di 2940 N (300 kgf) prima che si verifichi la rottura di qualsiasi elemento del dispositivo di traino, di cui al comma 2.18.1., con la sola eventuale eccezione dell’elemento di attacco per lo sciatore. Per i traini biposto i valori dei tiri suddetti vengono elevate, rispettivamente a 2940 e 4900 N (300 e 500 kgf). Nei dispositivi di traino con arganello, il dimensionamento dei diversi elementi deve essere coordinato in maniera che non si determini la rottura di alcun altro elemento prima della funicella o dell’attacco per lo sciatore.

 

2.18.9.    I dispositivi di traino devono avere, preferibilmente, una sezione a frattura prestabilita; questa deve cedere per un tiro di circa 1960 N (200 kgf). I risultati delle prove pratiche devono risultare compresi tra 1865 e 2255 N (190 e 230 kgf). I suddetti valori vengono aumentati del 50% per i traini biposto. La sezione a frattura prestabilita deve essere inoltre in posizione tale da dar luogo, in caso di rottura, ad una parte residua del dispositivo di traino collegata alla fune, avente caratteristiche di stabilità atte a consentire ancora un corretto passaggio della stessa parte residua sulle pulegge e sui rulli.

 

2.19.10.  Agli effetti della rispondenza alle caratteristiche di cui al comma 2.18.8. e 2.18.9. si ritiene valida, per i traini tipizzati, la dichiarazione di conformità al prototipo verificato in sede di approvazione del tipo, rilasciata dal costruttore; per i traini non tipizzati dovrà essere esibito il certificato delle prove effettuate alla presenza di un funzionario della Direzione generale M.C.T.C. su un esemplare prelevato dalla produzione.

 

2.18.11.  La dotazione iniziale dei traini dell’impianto deve comprendere una scorta pari al 5% del massimo quantitativo di traini che possono contemporaneamente trovarsi in linea.

 

2.19.       Attacchi dei traini alla fune traente

 

2.19.1.    Gli attacchi dei traini alla fune traente possono essere a collegamento permanente o temporaneo, a serraggio oppure a contrasto.

 

2.19.2.    Gli attacchi devono essere di forma e dimensioni tali da garantire un passaggio sui rulli e sulle pulegge esente da urti e da oscillazioni disturbanti, ciò anche quando il dispositivo di traino sia inclinato trasversalmente rispetto alla posizione normale di almeno 12°. Le ganasce devono presentare alle loro estremità raccordi ad invito che riducano, per quanto possibile, il tormento della fune.

 

2.19.3.    Gli attacchi a collegamento permanente devono presentare una resistenza allo scorrimento, riferita all’asse della fune traente, non inferiore a 980 N (100 kgf) per i traini monoposto ed a 1960 N (200 kgf) per quelli biposto, ma non superiore a 1470 N (150 kgf) per i traini monoposto ed a 2940 (300 kgf) per quelli biposto. È da preferire l’impiego di attacchi a serraggio elastico anche agli effetti di un migliore controllo delle condizioni di serraggio.

 

2.19.4.    Gli attacchi a collegamento permanente devono inoltre consentire una potenziale ulteriore corsa libera delle ganasce, nel senso della chiusura a partire dalla posizione di serraggio normale; l’entità di detta corsa deve essere prevista dal progettista con sufficiente ampio margine, considerato che l’impiego degli attacchi nel corso dell’esercizio non potrà essere ulteriormente consentito qualora la potenziale corsa libera delle ganasce nel senso della chiusura, misurata a partire dalla posizione del serraggio normale, sia discesa al di sotto del 5% del diametro nominale della fune.

 

2.19.5.    Deve essere impedito, mediante idonei dispositivi antisvitamento, l’allentamento dei dati, delle ghiere o degli altri organi a vite destinati al serraggio degli elementi costituenti gli attacchi.

 

2.19.6.    Negli attacchi a collegamento temporaneo gli organi accoppiati con la fune traente devono essere progettati e costruiti con accorgimenti particolari atti a limitare l’usura della fune stessa, nonchè ad impedire l’inserimento delle punte delle ganasce fra i trefoli-

 

2.20.       Impianti elettrici

 

2.20.1.    L’impianto elettrico, considerato a partire dai terminale all’ingresso dell’interruttore generale di bassa tensione, deve prevedere tutti i circuiti ed i componenti necessari in relazione alle caratteristiche meccaniche dell’impianto che deve azionare. Tutti i componenti impiegati debbono essere di tipo professionale. I dispositivi di comando manuale e le protezioni, il cui mancato intervento possa essere causa di pericolo o danno, devono presentare la massima affidabilità. I trasformatori e le relative apparecchiature debbono essere installati in apposito idoneo locale situato in posizione separata dall’impianto od al margine di questo, avente accesso da spazio a cielo libero direttamente o tramite disimpegno. Tutte le apparecchiature elettriche comprese quelle telefoniche, se non installate in locali chiusi, devono essere del tipo a tenuta stagna o racchiuse in custodie separate a tenuta stagna.

 

2.20.2.    Nella stazione motrice deve essere previsto un solo comando di partenza posto sul banco di manovra. Non sono ammesse soluzioni circuitali nelle quali il comando di partenza possa escludere le protezioni, ad eccezione di quelle la cui esclusione è indispensabile per l’avviamento.

 

2.20.3.    I circuiti di comando devono essere galvanicamente separati dai circuiti di potenza. La tensione nominale vero terra dei circuiti di comando non deve superare 110 V in c.a. o in c.c. Un morsetto delle bobine dei circuiti di comando deve essere collegato direttamente a massa.

 

2.20.4.    L’impianto deve essere dotato di uno o più circuiti elettrici di sicurezza funzionanti in base al principio della corrente di riposo. Per i circuiti di sicurezza esterni – che si svolgono totalmente od in parte all’esterno delle apparecchiature – la tensione impiegata non deve superare 25 V in c.a. verso terra, oppure 50 V in c.c. verso terra. Per i circuiti di sicurezza interni alle apparecchiature la tensione impiegata non deve superare 110 V in c.a. o in c.c. verso terra.

 

2.20.5.    Ogni circuito di sicurezza deve essere realizzato in modo che i relè finali si diseccitino :

1)     per interruzione del circuito;

2)     per mancanza della tensione di alimentazione;

3)     per abbassamento della tensione di alimentazione provocata da dispersione verso terra, difetto di isolamento o corto circuito.

 

2.20.6.    Nei circuiti di sicurezza :

1)     tutti i comandi devono essere disposti su uno solo dei rami che collegano la sorgente di energia con la bobina del relè, mentre l’altro ramo deve essere collegato direttamente a terra;

2)     la sequenza di un comando di arresto deve essere irreversibile e, successivamente, non deve potersi riavviare l’impianto senza apposito ripristino sul banco di manovra;

3)     i relè devono permanere nelle condizioni di intervento, anche al cessare della causa, fino al ripristino.

 

2.20.7.    Nei circuiti di sicurezza esterni :

1)     i relè o dispositivi finali devono soddisfare al criterio della ridondanza;

2)     i predetti relè devono essere muniti di controllo di efficienza.

Inoltre il circuito di sicurezza di linea deve consentire .

3)     che il collegamento fra il conduttore di ritorno, conduttore di collegamento dei sostegni e conduttore di terra locale avvenga in un apposito nodo;

4)     che, in corrispondenza di ogni sostegno e nelle stazioni, il conduttore di ritorno sia messo direttamente a terra tramite il dispersore di terra locale;

5)     che il conduttore in tensione sia galvanicamente separato da ogni altro circuito; abbia protezioni (scaricatori di tensione a monte e a valle) tali da non trasmettere ad altre apparecchiature eventuali sovratensioni di origine atmosferica; sia sezionabile e collegabile francamente a terra, in entrambe le stazioni a monte e a valle, per il fuori servizio dell’impianto.

Per il circuito di sicurezza di linea può essere richiesto l’impiego di cavi interrati, se nella zona si preveda la frequente formazione di manicotti di ghiaccio.

 

2.20.8.    Il circuito di sicurezza di linea deve essere alimentato dalla stazione di rinvio; qualora in detta stazione non sia disponibile una sorgente di energia in c.a., il circuito può essere alimentato dalla stazione motrice purchè le sue caratteristiche siano tali da provocare la disalimentazione dei relè finali nell’eventualità di contatti accidentali tra i conduttori.

 

2.20.9.    I circuiti di sicurezza possono essere realizzati anche secondo altri criteri, purchè tali da conseguire un livello di sicurezza non inferiore a quello raggiunto con i criteri sopra enunciati.

 

2.20.10.  I circuiti di segnalazione e misura devono essere galvanicamente separati dai circuiti di potenza e di comando. La tensione nominale verso terra non deve superare 110 V in c.a. o in c.c.

 

2.20.11.  I circuiti di segnalazione di anormalità devono dare segnalazioni che permangano al cessare della causa che le ha prococate, fino al ripristino, con intervento manuale, delle precedenti condizioni di funzionamento ordinario.

 

2.20.12.  Per le segnalazioni ed i pulsanti dovranno essere impiegati i seguenti colori : „verde“ per indicare „sicurezza“; „giallo“ per indicare „attenzione“; „rosso“ per indicare „pericolo“ od „allarme“; „blu“ per indicare „significato specifico“.

 

2.20.13.  Sul banco di manovra o sull’armadio contenente le apparecchiature elettriche, se questo è situato vicino al banco stesso, devono essere previsti tutti gli strumenti di misura elettrici necessari per il controllo del funzionamento dell’impianto. Per il circuito di sicurezza di linea, sia nella stazione motrice che in quella di rinvio, devono essere previsti strumenti di misura del livello del segnale relativo al circuito stesso. L’intervento di tutte le protezioni deve essere segnalato. Le protezioni realizzate con circuiti elettronici devono avere un test di prova.

 

2.20.14.  Dal posto di manovra nella stazione motrice si deve poter comunicare :

-        con le stazioni di rinvio ed intermedie, mediante telefono a batteria locale;

-        con la linea mediante telefono portatile a batteria locale, collegabile a prese sui sostegni, ovvero ad un’apposita fune telefonica, ovvero anche con radio telefoni portatili a batteria ricaricabile. I conduttori del circuito telefonico deovno essere protetti mediante adeguati dispositivi contro le sovracorrenti e contro le sovratensioni determinate da contatti accidentali con la rete di alimentazione ovvero da scariche di origine atmosferica.

 

2.20.15.  Ai fini della sicurezza delle persone, devono essere rispettate le norme generali relative alla protezione