Delibera n. 109/07/CONS
          Modifiche al regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in 
          tecnica digitale di cui alla delibera 435/01/CONS e successive modificazioni. 
          Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità 
          trasmissiva delle reti digitali terrestri
        
          Pubblicata su questo sito il 16/03/07
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2007
         
         Allegato A
        
          L'Autorità
         NELLA riunione del Consiglio del 7 marzo 2007;
         VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dellAutorità 
          per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni 
          e radiotelevisivo";
         VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni 
          urgenti per lo sviluppo equilibrato dellemittenza televisiva e 
          per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti 
          nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla 
          legge 20 marzo 2001, n. 66 e successive modificazioni;
         VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice 
          delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
          della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
         VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo 
          unico della radiotelevisione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
          della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005  Supplemento 
          Ordinario;
         VISTA la delibera n. 435/01/CONS, del 15 novembre 2001, recante "Approvazione 
          del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", 
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 
          dicembre 2001, n. 284, suppl. ord. n. 259, e successive modificazioni 
          e integrazioni;
         VISTA la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante "Norme 
          a garanzia dellaccesso dei fornitori di contenuti di particolare 
          valore alle reti per la televisione digitale terrestre", pubblicata 
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 197 del 23 agosto 
          2004;
         VISTA la delibera n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, recante "Interventi 
          a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112", 
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell11 
          marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
         VISTA la delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante "Disposizioni 
          attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della 
          delibera n. 136/05/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
          Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005;
         VISTA la delibera n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006, recante "Approvazione 
          di un programma di interventi volto a favorire lutilizzazione 
          razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella 
          prospettiva della conversione alla tecnica digitale";
         CONSIDERATO che il programma di interventi di cui alla citata delibera 
          n. 163/06/CONS prevede laggiornamento dellattuale regolamentazione 
          della televisione digitale terrestre, contenuta nel regolamento di cui 
          alla delibera n. 435/01/CONS, sulla cessione del 40 per cento della 
          capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri, di cui alla 
          legge 66/2001 e allart. 25, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione, 
          individuando meccanismi che rendano effettiva e sostanziale tale cessione 
          di capacità trasmissiva a soggetti indipendenti, in termini di 
          trasparenza delle condizioni imposte e di scelta dei soggetti contraenti, 
          ai fini del rafforzamento del pluralismo e della concorrenza e delluso 
          efficiente delle frequenze;
         CONSIDERATO che i criteri da seguire per la modifica del citato regolamento 
          di cui alla delibera n. 435/01/CONS, stabiliti dal programma di interventi 
          approvato con la delibera n. 163/05/CONS, prevedono:
         1) Maggiore garanzia che i fornitori di contenuti siano effettivamente 
          indipendenti con revisione dei criteri fissati dalla delibera n. 253/04/CONS. 
          In particolare occorre garantire che il 40 per cento della capacità 
          trasmissiva sia destinata, secondo le previsioni della legge 66/2001, 
          a programmi e servizi ed ai soggetti che non siano società controllanti, 
          controllate o collegate, ai sensi dellarticolo 2, commi 17 e 18 
          della legge 249/97, trasfusi nellarticolo 43, commi 13, 14 e 15, 
          del testo unico della radiotelevisione, compresi quelli già operanti 
          da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano 
          ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dellart. 3, comma 
          5, della medesima legge 249/97.
         2) Valutazione preventiva da parte dellAutorità, della 
          rispondenza della cessione della capacità trasmissiva ai nuovi 
          criteri individuati, in particolare identificazione tramite una procedura 
          competitiva gestita dallAutorità (come in
         Francia ovvero in Svezia) di una griglia minima di programmi (channel-line-up) 
          che sia garantita su tutto il territorio nazionale.
         3) Un regime di interconnessione e di interoperabilità per 
          i servizi.
         VISTA la delibera n. 663/06/CONS del 23 novembre 2006, con la quale 
          lAutorità ha adottato lo schema di provvedimento recante 
          "Modifiche e integrazioni della delibera n. 435/01/CONS e successive 
          modificazioni. Cessione del 40% della capacità trasmissiva delle 
          reti digitali terrestri", sottoposto a consultazione pubblica;
         AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che 
          hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti.
         Secondo alcuni partecipanti alla consultazione la previsione dellart. 
          29 bis, comma 3, dello schema di provvedimento, secondo la quale i contratti 
          di fornitura di capacità trasmissiva in essere alla data di entrata 
          in vigore del provvedimento, qualora incidano sulla quota del 40 per 
          cento, non possano essere prorogati oltre la loro scadenza naturale, 
          non consente agli attori del mercato di operare in un clima di certezza 
          dei rapporti giuridici soprattutto nella fase iniziale di crescita della 
          piattaforma digitale terrestre. La non applicabilità di clausole 
          stabilite fra le parti che comportano un rinnovo automatico o una prelazione 
          in favore degli editori che attualmente usufruisco di questa capacità 
          opererebbe, con effetto retroattivo, su accordi già negoziati 
          fra gli operatori di rete ed i fornitori di contenuti. In termini concorrenziali, 
          gli attuali fornitori di contenuti che già stanno investendo 
          nel settore favorendo la migrazione di nuovi utenti verso il sistema 
          della televisione digitale terrestre, potrebbero perdere il vantaggio 
          competitivo maturato a favore di nuovi entranti.
         Al riguardo, si rileva che la citata previsione regolamentare non 
          ha carattere retroattivo, nel senso che non impedisce la continuazione 
          dei contratti in essere, ma vieta la loro possibilità di proroga 
          oltre la naturale scadenza, al fine di rendere applicabile in tempi 
          ragionevoli il nuovo meccanismo di accesso alla riserva di capacità 
          trasmissiva, finalizzato ad introdurre un più alto grado di concorrenza 
          e un maggior pluralismo del sistema radiotelevisivo attraverso la revisione 
          dei criteri dettati dalle delibere n. 253/04/CONS e n. 264/05/CONS.
         Il rischio di perdita del vantaggio competitivo, evidenziato da alcuni 
          partecipanti, attiene alla sfera soggettiva dellattività 
          dimpresa, mentre lAutorità deve considerare gli interessi 
          di tutti i potenziali soggetti che hanno titolo per accedere alla capacità 
          trasmissiva, i quali devono avere la possibilità di concorrere 
          alla quota oggetto di riserva, secondo condizioni eque trasparenti e 
          non discriminatorie. Va inoltre considerato che tra i criteri tecnici 
          ed economici di valutazione e comparazione delle domande è previsto 
          il parametro relativo alle "esperienze maturate nel settore delle 
          comunicazioni", che consente di effettuare una valutazione della 
          domande di accesso alla capacità trasmissiva anche in relazione 
          alle esperienze maturate nel settore della televisione digitale terrestre.
         Appare, comunque, opportuno, integrare la citata disposizione prevedendo 
          che la capacità trasmissiva già utilizzata al momento 
          di entrata in vigore del provvedimento, fermo restando il rispetto del 
          divieto di prorogare i contratti in essere oltre la naturale scadenza, 
          possa essere utilizzata dallattuale fornitore di contenuti fino 
          al momento dellassegnazione della predetta capacità ad 
          altro eventuale soggetto in base alla nuova procedura . Ciò al 
          fine di evitare periodi di non utilizzo della capacità trasmissiva 
          che potrebbero compromettere sia il principio di effettiva utilizzazione 
          delle frequenze che quello della remunerazione spettante agli operatori 
          per la cessione della capacità trasmissiva.
         Secondo alcuni partecipanti la previsione dellart. 29 bis, comma 
          6, dello schema di provvedimento, che stabilisce un titolo preferenziale 
          di accesso alla capacità trasmissiva per i fornitori di contenuti 
          in chiaro, comporterebbe una limitazione per lingresso di editori 
          indipendenti non dotati di ampie risorse, quanto meno nella fase di 
          avvio del mercato. I partecipanti sostengono come, data la concentrazione 
          delle risorse pubblicitarie in capo a pochi soggetti, sia importante 
          per gli editori minori poter accedere anche ai ricavi da offerte a pagamento. 
          Infatti, limitando la possibilità di accesso ai programmi in 
          chiaro, si rischia di favorire le televisioni generaliste ed il monopolio 
          dellattuale piattaforma unica di pay-TV satellitare, invece di 
          rafforzare il pluralismo e la concorrenza del settore.
         Da unanalisi complessiva del sistema normativo vigente si ricava 
          che la previsione di un titolo preferenziale per i fornitori di contenuti 
          in chiaro mira a garantire il pluralismo nel settore radiotelevisivo, 
          obiettivo che si realizza più facilmente con una programmazione 
          largamente accessibile a tutti gli utenti. La previsione appare, inoltre, 
          in linea con il principio stabilito dallarticolo 4, comma 1, lettera 
          f) del Testo unico della radiotelevisione il quale prevede "la 
          diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali 
          e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva 
          destinata ai programmi criptati".
         Tuttavia, avuto riguardo agli obiettivi di sviluppo della concorrenza 
          nel settore e nel rispetto del citato principio recato dal Testo unico 
          della radiotelevisione, losservazione formulata può, in 
          linea di principio, essere accolta prevedendo in luogo del titolo preferenziale 
          per laccesso da parte dei fornitori in chiaro, lapplicazione 
          nel disciplinare del principio stabilito dal citato Testo unico di un 
          congruo numero di programmi in chiaro rispetto a quelli criptati.
         Lo schema di provvedimento delinea un iter al termine del quale lAutorità 
          provvederà ad assegnare, secondo criteri di efficienza allocativa, 
          la capacità trasmissiva disponibile in base allordine di 
          graduatoria e alle preferenze espresse in sede di domanda di accesso. 
          Alcuni soggetti hanno formulato delle perplessità di fondo su 
          questa procedura, definendola eccessivamente ingerente ovvero non proporzionata 
          rispetto allobiettivo di garantire un accesso pluralista alle 
          risorse trasmissive.
         Segnatamente, diversi operatori hanno sollevato perplessità 
          circa lattribuzione allAutorità del ruolo di gestore 
          della capacità trasmissiva, che non troverebbe alcuna rispondenza 
          nel quadro legislativo, dal quale sarebbe parimenti estranea lidea 
          della griglia minima di programmi destinata a determinarsi per via amministrativa. 
          Alcuni operatori sottolineano che un provvedimento così incisivo 
          necessita di una verifica circa lesistenza di una "market 
          failure", che giustifichi lintervento del Regolatore nella 
          fase di assegnazione della capacità trasmissiva, dato che essa 
          viene in buona parte sottratta alle dinamiche di mercato.
         Secondo le tesi prospettate, il rispetto degli obblighi regolamentari 
          relativi alla cessione del 40% della capacità trasmissiva dovrebbe 
          avvenire mediante un vigilanza ex post sugli accordi liberamente conclusi 
          dalle imprese e non ex ante attraverso una procedura amministrativa 
          di selezione.
         Al riguardo si deve, in primo luogo, osservare che la tutela della 
          garanzia dellaccesso alle reti di comunicazione costituisce un 
          dei compiti assegnati allAutorità dalla sua legge istitutiva. 
          Lart. 1, comma 6, lett. c), numero 2), della legge 249 del 1997 
          attribuisce infatti allAutorità la funzione di garantire 
          lapplicazione "delle norme legislative sull'accesso ai mezzi 
          e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione 
          di specifici regolamenti". Le norme di legge succedutesi hanno 
          confermato tale orientamento del legislatore in particolare per quanto 
          riguarda le reti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre. 
          La legge n. 66 del 2001, che ha introdotto lobbligo di riserva 
          del 40 per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali 
          terrestri da parte dei soggetti titolari di più di una concessione 
          televisiva, ha, infatti, attribuito allAutorità il compito 
          di definire con regolamento le condizioni per il rilascio dei titoli 
          abilitativi per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica 
          digitale, nellosservanza dei seguenti criteri direttivi:
         a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti 
          che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive 
          responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e 
          previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono 
          alla diffusione;
         b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture 
          di trasmissione;
         c) definizione dei compiti degli operatori, nellosservanza dei 
          principi di pluralismo dellinformazione, di trasparenza, di tutela 
          della concorrenza e di non discriminazione;
         d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali 
          veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici p almeno tre programmi 
          televisivi;
         e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi 
          dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale 
          ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva larticolazione 
          anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria 
          del servizio pubblico;
         f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze 
          e delle autorizzazioni;
         g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva 
          trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica 
          digitale;
         h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva 
          in chiaro.
         LAutorità, sulla base dei citati principi direttivi ha 
          approvato con delibera n. 435/01/CONS il Regolamento relativo alla radiodiffusione 
          terrestre in tecnica digitale, che al Capo V- Norme a tutela del pluralismo 
          dellinformazione, della trasparenza, della concorrenza e della 
          non discriminazione  prevede i limiti alle autorizzazione alla 
          fornitura dei contenuti (art. 24), gli obblighi di trasparenza del fornitore 
          di contenuti (art. 25), i vincoli di utilizzo delle radiofrequenze (art. 
          26), gli obblighi di trasparenza delloperatore di rete (art. 27), 
          la disciplina degli accordi tra operatori di rete e fornitori di contenuti 
          (art. 28), i provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza 
          (art. 29), basati , tra laltro, su criteri che garantiscano, in 
          presenza di risorse insufficienti, laccesso alle radiofrequenze 
          da parte dei fornitori di contenuti non riconducibili direttamente o 
          indirettamente agli operatori di rete. Nel solco di tale disciplina 
          regolamentare, lAutorità ha in seguito adottato la delibera 
          n. 253/04/CONS del 3 agosto 2004, che contiene le disposizione minime 
          di riferimento che gli operatori di rete devono rispettare per garantire 
          accesso alle reti digitali terrestre da parte dei fornitori di particolare 
          valore. Nel preambolo di tale provvedimento, lAutorità 
          ha osservato che il nuovo quadro regolamentare delle reti di comunicazione 
          elettronica, recepito in Italia dal Codice delle comunicazioni elettroniche, 
          non si applica " ai contenuti dei servizi forniti mediante reti 
          di comunicazione elettronica e lascia impregiudicate le misure adottate 
          a livello nazionale per promuovere la diversità culturale e linguistica 
          e per assicurare il pluralismo dei mezzi di comunicazione " ed, 
          inoltre, che il citato provvedimento costituisce "un primo provvedimento 
          che, in attuazione di quanto previsto dallart. 29, comma 1, lettere 
          a) e b), prevedeva norme a garanzia dellaccesso alle reti digitali 
          terrestri per i fornitori di contenuto di "particolare valore" 
          per il sistema televisivo nazionale e locale".
         Il decreto legislativo n. 177 del 2005, recante il Testo unico della 
          radiotelevisione, ha mantenuto inalterato tale impianto normativo e 
          regolamentare. Lart. 5, comma 1, lett. e), punto 2, del Testo 
          unico prevede , infatti, che gli operatori di rete: "cedano la 
          propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto 
          dei princìpi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla 
          radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera 
          dellAutorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS". 
          Il potere regolamentare dellAutorità in materia è 
          ulteriormente confermato dal successivo articolo 25 (disciplina dellavvio 
          delle trasmissioni in tecnica digitale) che richiama esplicitamente 
          il Regolamento approvato con delibera n. 435 del 2001, cui è 
          demandato il compito di specificare i limiti e i termini delle trasmissioni 
          in tecnica digitale fino " alla completa conversione delle reti" 
          e "allattuazione del piano nazionale di assegnazione delle 
          frequenze televisive in tecnica digitale".
         Linsieme delle disposizioni normative sopramenzionate affida, 
          pertanto, allAutorità un ampio potere di regolamentare 
          lo sviluppo della diffusione televisiva in tecnica digitale, comprese 
          le modalità di cessione della capacità trasmissiva delle 
          reti digitali terrestri, garantendo luso efficiente e pluralistico 
          della nuova tecnologia, potere che va esercitato nellosservanza 
          del criterio di proporzionalità. Sul punto è di tutta 
          evidenza che la regolamentazione esistente non è stata in grado 
          di assicurare una effettiva e sostanziale cessione del 40 per cento 
          della capacità trasmissiva in favore di soggetti indipendenti 
          e che allo stato attuale, nonostante un accettabile sviluppo in termini 
          di copertura delle reti digitali terrestre, non si è ancora sviluppata 
          unofferta ricca ed attrattiva in grado di promuovere efficacemente 
          la migrazione degli utenti verso la nuova tecnologia digitale. Lattuale 
          situazione di utilizzo delle reti digitali terrestri, infatti, mostra 
          unassenza di contenuti competitivi e una duplicazione degli stessi 
          programmi su più blocchi di diffusione , in antitesi con i principi 
          di efficienza allocativa e di uso razionale e pluralistico delle risorse 
          trasmissive che lAutorità è chiamata a garantire 
          secondo il complesso delle norme sopra richiamate
         Pertanto lAutorità, tenuto anche conto del prolungamento 
          della data di swicht-off, ha ritenuto opportuno individuare un indirizzo 
          generale sullattività di propria competenza nel passaggio 
          alle trasmissioni digitali al fine di promuovere un efficiente e pluralistico 
          utilizzo delle frequenze, indirizzo che è stato adottato con 
          delibera n. 163/06/CONS. Il citato programma dazione, nellambito 
          di una serie di articolati interventi, prevede la revisione della disciplina 
          della cessione della capacità trasmissiva ed un regime di interconnessione 
          ed interoperabilità dei servizi, ai fini del rafforzamento del 
          pluralismo e della concorrenza nel sistema radiotelevisivo. Il presente 
          provvedimento, che costituisce attuazione del citato programma di interventi, 
          è dunque giustificato dallesigenza di cambiare strategia 
          e compiere un passo diverso e più incisivo per favorire lo sviluppo 
          della nuova tecnologia, in quanto, come già osservato dallAutorità 
          nella delibera n. 136/05/CONS "Per la tutela del pluralismo assume, 
          dunque, particolare rilievo la concreta possibilità di accesso 
          alle reti digitali da parte di operatori minori e di potenziali nuovi 
          entranti".
         Lo schema di provvedimento prevede un regime di interconnessione e 
          di interoperabilità dei servizi; in particolare, linterconnessione 
          delle reti digitali ipotizzata prevede un utilizzo delle reti per bacini 
          territoriali di dimensioni, di norma, regionali allo scopo di consentire 
          la cessione di capacità trasmissiva per aree limitate del territorio, 
          sia a favore dei soggetti titolari di reti televisiva analogiche con 
          copertura inferiore all80 per cento del territorio, sia a favore 
          delle emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti 
          operanti in digitale nelle medesime aree di copertura.
         Alcuni operatori nazionali hanno formulato al riguardo obiezioni di 
          tipo procedurale osservando che tale ipotesi non è percorribile 
          perchè in base al Codice delle Comunicazioni linterconnessione 
          può essere imposta dallAutorità solo a valle di 
          un analisi di mercato ed a imprese che risultino titolari di un significativo 
          potere di mercato, ma non tramite una regolamentazione ex ante come 
          previsto dal provvedimento in oggetto. Secondo le osservazioni formulate, 
          la disciplina del Codice delle Comunicazioni non potrebbe essere disapplicata, 
          né derogata, in applicazione del principio del pluralismo poiché, 
          questultimo, attiene alla materia dei contenuti della programmazione, 
          e non a quella dellassetto delle reti di comunicazione.
         Un operatore ritiene, invece, che lobbligo di cessione del 40 
          per cento delle reti digitali terrestri deve essere interpretato secondo 
          i principi di ragionevolezza e proporzionalità. In precedenti 
          provvedimenti (delibera 136/05/CONS), lestensione temporale di 
          tale obbligo è stata considerata dallAutorità come 
          una misura asimmetrica da applicare nei confronti degli operatori dominanti 
          e diretta a tutelare il pluralismo. Pertanto, sulla base di valutazioni 
          di tipo concorrenziale, viene richiesto allAutorità di 
          interpretare lobbligo di cessione della capacità trasmissiva 
          in modo differenziato tra operatori dotati di significativo potere di 
          mercato e operatori non dominanti, affinché questi ultimi, ancorché 
          tenuti a cedere la quota del 40 per cento della capacità trasmissiva 
          dei propri blocchi di diffusione a fornitori terzi, non siano comunque 
          soggetti alla specifica procedura prevista dal provvedimento in esame.
         Da parte di alcuni operatori sono state, inoltre, ravvisate difficoltà 
          tecniche in quanto la cessione di porzioni di capacità trasmissiva 
          genera il rischio che, assegnata una singola area di territorio ad un 
          fornitore di contenuti, lo spazio nazionale residuo non trovi acquirenti 
          interessati, con la possibilità di creare inefficienze nello 
          sfruttamento dello spettro e delle infrastrutture di trasmissione. In 
          aggiunta a ciò un fornitore di contenuti nazionale potrebbe venire 
          escluso dalla quota di riserva, ove non fosse disponibile ulteriore 
          capacità trasmissiva in virtù di una sottrazione di una 
          anche minima parte di capacità trasmissiva a livello locale derivante 
          dallo spezzettamento così introdotto.
         Gli operatori rilevano che la suddivisione della rete per bacini territoriali 
          darebbe luogo a gravi difficoltà tecniche, essendo le reti configurate 
          su base nazionale, oltre ad un considerevole sforzo economico (dato 
          da costi non recuperabili) associato alladeguamento delle reti. 
          Pertanto gli operatori osservano che la disciplina ipotizzata può 
          compromettere lintegrità delle reti nazionali, con un danno 
          per gli operatori di rete, disincentivando , altresì, la digitalizzazione 
          delle risorse di rete locali già esistenti.
         Per contro, gli operatori locali ritengono che lo schema di provvedimento 
          sottoposto a consultazione pubblica non dia loro un adeguato accesso, 
          in quanto la possibilità di chiedere laccesso alla capacità 
          trasmissiva limitatamente alle aree del territorio oggetto di passaggio 
          anticipato dalla tecnica analogica a quella digitale non costituisce 
          una tutela sufficiente per gli editori locali ed, inoltre, appare discriminatoria 
          la previsione che limita laccesso alla capacità trasmissiva 
          a soli consorzi di emittenti locali.
         Lart. 2-bis della legge 66 del 2001 prevede, testualmente, che: 
          "Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione 
          televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi 
          diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno 
          il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo 
          blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, 
          per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società 
          controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 
          17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già 
          operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie 
          che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 
          3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249".
         Secondo linterpretazione letterale della citata disposizione 
          normativa, oggetto della riserva è il 40 per cento della capacità 
          trasmissiva di ciascun blocco di diffusione dei soggetti che sono titolari 
          di più una emittente, ed i soggetti beneficiari sono  fra 
          gli altri - le concessionarie televisive nazionali analogiche con copertura 
          inferiore all80 percento del territorio nazionale. La ratio della 
          norma in questione è quella di prevedere un favor per le emittenti 
          con un deficit di copertura delle reti analogiche per consentire anche 
          a questi soggetti lavvio della diffusione di programmi televisivi 
          digitali su frequenze terrestri. Tale previsione non è derogata 
          da quella relativa alla possibilità di effettuare il cosiddetto 
          trading delle frequenze finalizzato allacquisto di impianti da 
          destinare alla diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale.
         Il legislatore, nel fissare il principio dellobbligatorietà 
          della cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva, non 
          ha precisato le modalità attuative di tale cessione, ma ha delegato 
          allAutorità la declinazione, per via regolamentare, di 
          tali modalità fissando i principi direttivi, tra cui lindividuazione 
          di "norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di 
          trasmissione" e la fissazione dei "compiti degli operatori, 
          nellosservanza dei principi di pluralismo dellinformazione, 
          di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione".
         La previsione del regime di interconnessione e interoperabilità 
          per i servizi, costituisce, pertanto, una modalità regolamentare 
          attuativa di una norma primaria, che è indirizzata, nellosservanza 
          del principio di proporzionalità, a rendere effettiva la previsione 
          della cessione di capacità trasmissiva ai soggetti con deficit 
          di copertura, in un contesto di massima efficienza allocativa della 
          risorsa frequenziale "scarsa".
         Alcuni rappresentanti delle emittenti locali hanno ritenuto non realistica, 
          data la frammentazione dellemittenza locale, la possibilità 
          di costituirsi in consorzio o stipulare intese per la gestione coordinata 
          della capacità trasmissiva. In proposito va segnalato che i consorzi 
          e le intese per la gestione della capacità trasmissiva, rappresentano, 
          nello spirito del provvedimento, uno strumento di efficienza allocativa 
          per evitare una eccessiva parcellizzazione della domanda che determini 
          soluzioni economicamente inefficienti e di difficile gestione operativa. 
          La possibilità di costituire consorzi e stipulare intese è 
          stata, peraltro, introdotta dallart. 2 bis delle legge 66 del 
          201 ai fini della sperimentazione della televisione digitale terrestre.
         Alla luce delle osservazioni formulate in relazione a maggiori garanzie 
          di assegnazione della capacità a favore delle emittenti locali, 
          si ravvisa lopportunità di modificare il provvedimento, 
          prevedendo in luogo dellobbligatorietà del consorzio quale 
          condizione per laccesso alla capacità trasmissiva, la sua 
          possibilità, e stabilendo che le emittenti locali che non hanno 
          propri impianti operanti in tecnica digitale hanno titolo ad accedere 
          alla riserva del 40 per cento della capacità trasmissiva su tutto 
          il territorio nazionale nella misura massima di un terzo della capacità 
          complessivamente disponibile, secondo quanto previsto dallarticolo 
          8, comma 2, del Testo unico della radiotelevisione per la fase di completa 
          attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Inoltre, 
          qualora a livello nazionale residui capacità trasmissiva per 
          aree regionali non richieste dalle emittenti nazionali con ridotta copertura 
          analogica, la stessa può essere assegnata alle emittenti locali 
          che hanno presentato domanda. Per le emittenti locali è redatta 
          una apposita graduatoria.
         Circa la previsione dello schema di provvedimento relativa alla numerazione 
          da applicare allordinamento automatico dei programmi offerti su 
          tecnologia digitale terrestre di cui allart. 29 bis, comma 10, 
          gli operatori appaiono generalmente favorevoli a che lAutorità 
          stabilisca appositi criteri, poiché tale fattore costituisce 
          un importante elemento di certezza nella attuale fase di transizione 
          del mercato; alcuni di loro, inoltre, hanno giudicato questa previsione 
          particolarmente urgente ed hanno richiesto che una indicazione in merito 
          sia già contenuta nel presente provvedimento anzichè nel 
          disciplinare.
         Al riguardo si osserva che lesercizio di tale competenza da 
          parte dellAutorità scaturisce dallarticolo 42, comma 
          2, lettera b), del Codice delle comunicazioni elettroniche, ai sensi 
          del quale lAutorità può imporre "lobbligo 
          agli operatori di garantire laccesso alle altre risorse di cui 
          allallegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non 
          discriminatorie, nella misura necessaria a garantire laccesso 
          degli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati 
          nellallegato n. 2". A sua volta, il citato allegato n. 2, 
          parte II include, tra le risorse cui possono applicarsi condizioni a 
          norma dellarticolo 42, comma 2, lettera b) del Codice delle comunicazioni 
          elettroniche, laccesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG).
         In considerazione delle esigenze manifestate dal mercato, e nel rispetto 
          della sfera di competenza assegnata a questa Autorità nella materia, 
          appare ragionevole formulare, già nel presente provvedimento, 
          le indicazioni da applicare da parte degli operatori in merito allordinamento 
          automatico dei canali offerti su piattaforma digitale terrestre, satellitare 
          e via cavo, stabilendo che i medesimi, nel determinare la numerazione 
          da applicare allordinamento automatico dei canali devono tenere 
          conto delle abitudini degli utenti finali, dei criteri di semplicità 
          duso e dellapplicazione di condizioni eque, trasparenti 
          e non discriminatorie.
         RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni 
          formulate nellambito della consultazione dei soggetti interessati, 
          debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche 
          ed integrazioni allo schema di provvedimento adottato il 23 novembre 
          2006 di cui alla delibera n. 663/06/CONS, e debbano essere riformulate 
          alcune disposizioni per assicurare maggior certezza, con ciò 
          rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi in sede 
          applicativa;
         UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, 
          relatori ai sensi dellart. 29 del regolamento concernente lorganizzazione 
          e il funzionamento dellAutorità;
        Delibera
          Articolo 1
        1. LAutorità adotta, ai sensi dellarticolo 2 bis, 
          comma 7, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, 
          dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le modifiche al regolamento concernente 
          la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, riportate nellallegato 
          A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
        2. Sono abrogate:
        a) la delibera n. 253/04/CONS, del 3 agosto 2004, recante "Norme 
          a garanzia dellaccesso dei fornitori di contenuti di particolare 
          valore alle reti per la televisione digitale terrestre", pubblicata 
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 197 del 23 agosto 
          2004;
        b) la delibera n. 264/05/CONS, del 6 luglio 2005, recante: "Disposizioni 
          attuative degli articoli 1, comma 1, lett. a), n. 2, e 2, comma 2, della 
          delibera n. 136/05/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
          Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2005.
        3) Sono fatti salvi, nei limiti e alle condizioni indicate nelle modifiche 
          al regolamento concernente la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, 
          riportate nellallegato A alla presente delibera, i rapporti e 
          gli effetti giuridici maturati sulla base delle delibere abrogate di 
          cui al comma 2.
        La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
          Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale ed è resa disponibile 
          nel sito web dellAutorità.
        Napoli, 7 marzo 2007
         
        
        IL PRESIDENTE
         
         
        
        Corrado Calabrò
         
        IL COMMISSARIO RELATORE
        
        IL COMMISSARIO RELATORE
        Stefano Mannoni
         
        
        Michele Lauria
         
        Per attestazione di conformità a quanto deliberato
          IL SEGRETARIO GENERALE
        
         
        Roberto Viola
        
         
         
          ALLEGATO A
          alla delibera n 109/07/CONS del 7 marzo 2007
          Modifiche al regolamento in materia di radiodiffusione terrestre in 
          tecnica digitale, di cui alla delibera n. 435/01/CONS e successive modificazioni. 
          Cessione del 40 per cento della capacità trasmissiva delle reti 
          digitali terrestri.
          Articolo 1
        Dopo larticolo 29 è inserito:
          Articolo 29 bis
          (Criteri per la cessione della capacità trasmissiva delle reti 
          digitali terrestri)
         1. Ai sensi dellarticolo 2 bis, comma 1, quinto periodo, del 
          decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni dalla 
          legge 20 marzo 2001, n. 66 e dellarticolo 25, comma 2, del decreto 
          legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono accedere alla capacità 
          trasmissiva di cui al successivo comma 2 i soggetti operanti in ambito 
          nazionale o locale, compresi quelli operanti via satellite e via cavo 
          e le emittenti televisive che non abbiano ancora raggiunto la copertura 
          minima di cui allart. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, 
          n. 249 e i fornitori di contenuti, che non siano in rapporto di controllo 
          o di collegamento, ai sensi dellarticolo 43, commi 13, 14 e 15, 
          del citato decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dellart. 
          2359, comma 3, del codice civile, con gli operatori di rete tenuti alla 
          cessione di capacità trasmissiva ai sensi del medesimo articolo 
          2-bis, comma 1, quinto periodo della legge 66/2001.
          2. A decorrere dallentrata in vigore del presente articolo i soggetti 
          che ai sensi dallart. 2 bis, comma 1, quinto periodo, della legge 
          n. 66/2001, sono tenuti alla cessione di almeno il quaranta per cento 
          della capacità trasmissiva di ciascun blocco di diffusione, provvedono 
          alla predetta cessione esclusivamente nei confronti dei soggetti di 
          cui al comma 1 e secondo le procedure e con le modalità stabilite 
          nel presente articolo. Ai fini della determinazione della base di calcolo 
          per il computo della capacità trasmissiva da destinare ai predetti 
          soggetti, si considerano almeno cinque programmi per blocco di diffusione, 
          e, comunque, una capacità minima oggetto di cessione, per ciascun 
          blocco, non inferiore a 9Mbit/s.
          3. I contratti di fornitura di capacità trasmissiva in essere 
          alla data di entrata in vigore del presente articolo non possono essere 
          prorogati oltre la loro scadenza naturale, qualora i medesimi incidono 
          sul quaranta per cento della capacità trasmissiva oggetto della 
          riserva di legge . I fornitori di contenuti che alla data di entrata 
          in vigore del presente articolo operano sulla capacità trasmissiva 
          oggetto della riserva di legge, possono continuare a diffondere i propri 
          programmi su detta capacità trasmissiva, comunque non oltre la 
          data di assegnazione della medesima capacità trasmissiva ad altro 
          soggetto in base alle procedure previste dal presente articolo.
          4. In fase di prima applicazione e entro trenta giorni dallentrata 
          in vigore del presente articolo i soggetti di cui al comma 2, comunicano 
          allAutorità, secondo il modello che sarà reso disponibile 
          sul sito web dellAutorità stessa, la capacità trasmissiva 
          disponibile, espressa in Mbit/s, per la cessione ai soggetti di cui 
          al comma 1, suddivisa per bacini territoriali di norma coincidenti con 
          le regioni, e le relative caratteristiche tecniche e di copertura nazionale 
          e locale, nonché le condizioni economiche di offerta, che devono 
          essere eque, trasparenti e non discriminatorie. Le predette condizioni 
          economiche di offerta devono prevedere un listino per la capacità 
          offerta a livello nazionale e un listino per la capacità offerta 
          a livello regionale. Questultimo deve indicare il prezzo della 
          capacità offerta comprensivo o meno dellonere del trasporto 
          del segnale ai propri trasmettitori. LAutorità si riserva 
          di valutare le condizioni economiche di offerta per verificarne la rispondenza 
          ai principi del presente comma e ne richiede le modifiche previo contraddittorio 
          con i soggetti obbligati alla cessione di capacità trasmissiva. 
          I listini, valutati dallAutorità, devono essere pubblicati 
          dai soggetti di cui al comma 2 sui propri siti web.
          5. Qualora la capacità trasmissiva oggetto della cessione sia 
          già, in tutto o in parte, utilizzata in virtù di contratti 
          in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, i soggetti 
          di cui al comma 2 devono indicare nella comunicazione di cui al comma 
          4 i principali riferimenti dei contratti stessi e la data prevista per 
          la loro scadenza. LAutorità si riserva di richiedere copia 
          dei contratti in vigore.
          6. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui 
          al comma 4 lAutorità emana un disciplinare per lo svolgimento 
          della procedura selettiva finalizzata ad individuare i fornitori indipendenti, 
          anche organizzati in forma consorziata o cooperativa, che possono accedere 
          alla capacità trasmissiva oggetto di cessione, individuando:
          1. le caratteristiche della capacità trasmissiva minima accessibile, 
          le aree di copertura, la data di disponibilità della capacità;
          2. i termini contrattuali la durata del contratto, le condizioni di 
          recesso;
          3. i termini e le modalità di presentazione delle domande di 
          accesso alla capacità trasmissiva;
          4. i requisiti oggettivi e soggettivi dei fornitori indipendenti che 
          possono presentare la domanda di accesso;
          5. la tipologia di procedura selettiva con possibilità di offerte 
          combinatorie ai fini della scelta, ed individuando le relative garanzie 
          di trasparenza e neutralità;
          6. i criteri tecnici ed economici di valutazione e comparazione delle 
          domande per la formazione delle graduatorie di merito, con attribuzione 
          dei relativi punteggi, avuto riguardo ai seguenti parametri:
          1. progetto di utilizzo della capacità trasmissiva privilegiando 
          luso efficiente;
          2. qualità dei piani editoriali, con previsioni di sviluppo e 
          di incidenza sul pluralismo del sistema informativo, individuando anche 
          indici di qualità e di capacità di attrazione del pubblico 
          da utilizzare per la sua valutazione e prevedendo un congruo numero 
          di programmi da trasmettere in chiaro sul totale dei programmi irradiati 
          attraverso la capacità trasmissiva disponibile;
          3. solidità patrimoniale dellimpresa, rapporto fra i mezzi 
          propri ed il capitale di debito;
          4. rispetto degli obblighi di programmazione, con eventuali proposte 
          migliorative rispetto a quelli minimi previsti dalla legge;
          5. caratteristiche della proposta editoriale, anche valutando leventuale 
          impiego di interattività, alta definizione, mobilità;
          6. valutazione del piano di impresa, sostenibilità economica, 
          patrimoniale e finanziaria dellattività di impresa nel 
          medio lungo periodo;
          7. analisi degli investimenti con specifica attenzione agli investimenti 
          programmati nella produzione e realizzazione di nuovi programmi;
          8. livelli di occupazione;
          9. esperienze maturate nel settore delle comunicazioni.
          7. Dopo la fase di prima applicazione il disciplinare è approvato 
          dallAutorità con cadenza annuale, per la messa a disposizione 
          della capacità trasmissiva che risulta a qualsiasi titolo disponibile 
          nellanno in corso, apportando le modifiche eventualmente ritenute 
          necessarie.
          8. Le emittenti televisive nazionali che non abbiano ancora raggiunto 
          la copertura minima di cui allart. 3, comma 5, della legge 249/97, 
          selezionate in base alla procedura del presente articolo, hanno titolo 
          ad accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui allart. 
          2 bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, anche per aree 
          limitate di territorio, purché non servite da propri impianti 
          operanti in tecnica digitale, al fine di completare la copertura dei 
          programmi offerti sulle proprie reti televisive digitali, in via preferenziale 
          per le aree del territorio oggetto di passaggio anticipato dalla tecnica 
          analogica a quella digitale. A tal fine le predette emittenti presentano 
          allAutorità apposita domanda per la messa a disposizione 
          della capacità trasmissiva, nei termini che saranno previsti 
          dal disciplinare di cui al comma 6, specificando le aree del territorio 
          nazionale interessate, comunque di estensione almeno regionale.
          9. Le emittenti televisive locali che non dispongono di propri impianti 
          operanti in tecnica digitale, hanno titolo ad accedere alla riserva 
          di capacità trasmissiva di cui allart. 2 bis, comma 1, 
          quinto periodo, della legge 66/2001, nella misura massima di un terzo 
          della capacità trasmissiva disponibile nellambito della 
          riserva del 40 per cento. A tal fine le predette emittenti, anche costituite 
          in consorzio o attraverso intese stipulate tra loro, presentano allAutorità 
          apposita domanda per la messa a disposizione della capacità trasmissiva, 
          nei termini che saranno previsti dal disciplinare di cui al comma 6. 
          Qualora, a livello nazionale residui capacità trasmissiva per 
          aree regionali non richieste dalle emittenti di cui al comma 8, la stessa 
          può essere assegnata alle emittenti locali che hanno presentato 
          domanda. Per le emittenti locali è redatta apposita graduatoria 
          in base ai parametri di cui al comma 6.
          10. Nel proporre piani di guida elettronica ai programmi anche costituite 
          da semplici piani automatici di ordinamento dei canali della televisione 
          digitale terrestre, satellitare o via cavo, gli operatori, fermo restando 
          il diritto di ciascun utente a riordinare a piacimento i programmi offerti 
          secondo quanto previsto dalla delibera n. 216/00/CONS, tengono conto 
          delle esigenze di semplicità di uso dellapparato di ricezione 
          e delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, ed applicano 
          condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nei confronti di 
          tutti i fornitori di contenuti. In particolare non effettuano discriminazioni 
          nei confronti dei fornitori di contenuti indipendenti e dei fornitori 
          di contenuti a livello locale. LAutorità garantisce il 
          rispetto di tali condizioni ai sensi dellart. 42, comma 5, del 
          Codice delle comunicazioni elettroniche anche intervenendo, ove giustificato, 
          di propria iniziativa .
          11. La procedura selettiva per la predisposizione delle graduatorie 
          delle domande di accesso alla capacità trasmissiva ai sensi del 
          disciplinare di cui ai precedenti commi e lattribuzione del relativo 
          punteggio sono effettuate da unapposita commissione nominata dallAutorità 
          con separato provvedimento, costituita da cinque membri di comprovata 
          indipendenza esperti in materia di comunicazione, di programmazione 
          radiotelevisiva, economica, finanziaria e giuridica, di cui tre designati 
          dallAutorità e due dal Ministero delle comunicazioni. I 
          componenti eleggono al loro interno il Presidente.
          12. LAutorità approva le graduatorie e associa la capacità 
          trasmissiva oggetto del disciplinare ai soggetti richiedenti in base 
          allordine di graduatoria e in relazione alla preferenza espressa 
          in sede di presentazione della domanda, compatibilmente con la disponibilità 
          di capacità trasmissiva dei singoli multiplex e secondo criteri 
          di efficienza allocativa.
          13. Le graduatorie sono rese pubbliche e comunicate ai soggetti inclusi 
          nelle graduatorie stesse, ai soggetti di cui al comma 2 e al Ministero 
          delle comunicazioni.
          14. I soggetti di cui al comma 2 possono costituire consorzi o stipulare 
          intese per la per la gestione coordinata della capacità trasmissiva 
          da mettere a disposizione, comunque nel rispetto dellobbligo di 
          cessione del 40 per cento per singolo multiplex , a condizioni eque, 
          trasparenti e non discriminatorie, dei soggetti risultanti dalle graduatorie 
          approvate dallAutorità ai sensi dei precedenti commi. Il 
          Ministero autorizza il coordinamento degli impianti in base a principi 
          di efficienza allocativa e di massima copertura del territorio.
          15. I contratti di cessione stipulati tra i soggetti di cui ai commi 
          1 e 2 sono comunicati, entro cinque giorni dalla conclusione allAutorità, 
          che ne verifica la conformità al presente regolamento.
          16. In caso di controversie in merito allapplicazione del presente 
          articolo lAutorità, ai sensi di quanto previsto dallarticolo 
          1, comma 11, della legge 249 del 1997 e dal Codice delle comunicazioni 
          elettroniche, si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del 
          regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.