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Commi 301 e 302 L. 24 Dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)
Modifiche al testo unico della radiotelevisione

301. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «e deve riguardare opere prodotte per almeno la metą negli ultimi cinque anni» sono soppresse; b) al comma 2, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attivitą culturali da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»; c) il comma 3 č sostituito dal seguente: «3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive,

indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una
quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche
di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e
i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica
delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come
indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento,
al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.
Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da
contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a
pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli
diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota
del 10 per cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di
programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale
italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano
almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di
prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una
quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi
all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da
convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel
contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al
finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana
ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente
prodotte per la formazione dell'infanzia. Per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore, gli
operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto
delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee,
destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento
indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con
apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Con particolare riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima
visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva
disponibilità di opere rilevanti, ai sensi del presente comma, nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di
riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane, secondo criteri e modalità stabiliti
dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposoizione. In merito all'obbligo di programmazione della sottoquota del 20 per cento di opere
cinematografiche di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai
fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto
obbligo»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un regolamento
che definisce le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel
rispetto dei princìpi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
le sanzioni in caso di inadempienza».


302. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti
pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media».

 

 

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