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I° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE
Avv. Gerhard DAMBECK
FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE


Premesse sullo Stato di Diritto, la Letteratura e la Giurisdizione
in Germania
Lo stato del diritto in Germania non consiste prevalentemente di norme
giuridiche speciali per gli sport invernali e lo sci, anzi: nell’area di applicazione
della giurisdizione tedesca si lavora a tutt’oggi con leggi della federazione e
dei Land formulate in modo astratto che possono essere applicate a tutte le
circostanze possibili e, quindi, anche alle questioni giuridiche concernenti gli
sport sulla neve.
Le più importanti norme giuridiche sono riportate nel Bürgerliche Gesetzbuch
(BGB – il Codice Civile), per quanto riguarda i diritti di carattere civile per il
risarcimento di danni fisici e danni morali, e il Strafgesetzbuch (StGB – il
Codice Penale) per quanto concerne l’applicazione del diritto penale
specificamente in caso di lesioni personali e caso (colposo) di morte.
Inoltre, in aggiunta alle definizioni del diritto costituzionale e amministrativo,
vengono applicate anche le linee guida emanate dall’Unione Europea che
sono state trasformate in norme di diritto nazionale.
Naturalmente, anche in Germania è notevole la produzione di normativa in
materia di ordinamenti a livello di Land: un interessante riferimento al
proposito si riscontra su questo punto in Baviera, dove, in effetti, esistono
alcune norme e regolamenti giuridici che riguardano specificamente la
regolamentazione degli sport invernali. A tale proposito, risulta chiaro come la
Baviera, caratterizzata da tante regioni nel comprensorio alpino, rappresenti
la prima regione per gli sport invernali in Germania.
I. La Struttura delle Piste da Sci
In Germania, la proprietà privata del suolo e dei terreni, e la relativa
protezione riveste un ruolo di importanza rilevante. Non è scontato che si
possano praticare sport sulla neve su tutti territori stranieri, tuttavia, allo
stesso modo, alla tutela della proprietà è legato anche, nella nostra
costituzione, il relativo vincolo sociale della proprietà <1>: da ciò è conseguito
lo sviluppo di un ampio corpus normativo per regolare il rapporto di tensione
che attualmente intercorre tra lo sfruttamento del paesaggio e la sua tutela.
Le norme preposte alla tutela dell’ambiente naturale a livello federale
(Direttiva Quadro <2>) e del Land (Norme di Attuazione <3>) regolano il diritto
all’accesso e allo sfruttamento del paesaggio per scopi di rilassamento <4>,
ma anche l’obbligo, in questo caso, di favorire al massimo gli interventi a
tutela della natura stessa. Di conseguenza, non vengono considerati
esclusivamente i requisiti legali definiti a livello europeo, ma, durante un audit
sull’ecologia tenutosi nell’ambito della Deutsche Skiverbands (DSV)
(Federazione Tedesca Sci), questi principi sono stati aggiornati a livello
scientifico e costituiscono oggi criteri competenti per la pianificazione delle
aree adibite allo sci e per le proroghe, al momento in scadenza dei termini,
dei permessi per il funzionamento degli impianti di innevamento.
Tuttavia, per l’impianto di una pista di sci non è possibile considerare
esclusivamente la tollerabilità della natura, ma all’ospite pagante spetta
anche quanto segue:
• Impianti di risalita con tempi di attesa ridotti, trasporti rapidi e apertura
variabile delle aree sciistiche
• Piste con diversi gradi di difficoltà, identificati da blu a nero, percorsi
differenziati per sciatori e snowboarder ecc., ma anche alternative
strutturali all’interno dell’area delle piste (ad es. funpark) e all’esterno
delle stesse (area variante)
• Piste curate in modo continuativo per un risultato ottimale e il più
possibile libere da qualsiasi pericolo.
Realizzare tutte questa aspettative, tuttavia, non è ancora sempre possibile
nelle aree sciistiche della Germania spesso limitate in termini di spazio.
Ciononostante, i gestori delle piste non devono mai scendere a compromessi
soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
L’Obbligo di sicurezza in pista
L’obbligo di sicurezza in pista da parte dell’imprenditore deriva dal fatto che
questi, in determinate aree del territorio, offre la possibilità di praticare sport
sulla neve dietro pagamento di un corrispettivo in denaro: di conseguenza,
questi è dunque responsabile nei confronti dei propri clienti e deve pertanto
garantire loro che gli stessi non siano esposti a pericoli che non siano in
grado di affrontare. L’ambito degli obblighi dell’imprenditore comprende due
aree: le piste da sci e gli itinerari sciistici <5>.
In primo piano sussiste l’obbligo di garantire la sicurezza sulle piste da sci,
che non si estende solo fino ai confini delle piste stesse, sulle quali
naturalmente si verificano la maggior parte dei sinistri, ma comprende anche
una certa area a margine pari a circa 2 metri. Di conseguenza, l’aspettativa
di garanzia dell’utente della pista in termini di sicurezza deve estendersi fino
a qui, in misura tale da risultare ancora accettabile a livello economico per lo
stesso gestore della pista. L’area totale da assicurare, quindi, comprende
piste, margine delle piste e itinerari sciistici ed è rielaborata in modo
appropriato tramite la definizione dello spazio sciistico organizzato.
La finalità dell’obbligo di garanzia della sicurezza sulle piste viene perseguita
in tre momenti:
• ex ante:
Durante la pianificazione della pista è necessario prestare attenzione
affinché le aree sciistiche vengano sistemate in modo tale che,
normalmente, non possa sussistere alcuna minaccia di pericolo alpino
(ad esempio: valanghe, caduta massi) e, inoltre, che il tracciato non sia
già di per sé pericoloso, nonostante il relativo grado di difficoltà.
• in concreto:
Per l’effettivo funzionamento delle piste, il gestore è obbligato a creare
tutti i presupposti organizzativi e individuali accettabili allo scopo di
riconoscere, eliminare o minimizzare effettive situazioni di pericolo
insorgente che si possano nel caso verificare.
Qui si apre, tuttavia, l’ambito conflittuale tra il diritto dello sciatore in
relazione alla garanzia della sicurezza sulle piste e il suo obbligo di
responsabilità personale:
1. La pretesa di utilizzo di piste sicure nasce con la stipulazione del
contratto relativo al trasporto verso stazione a monte. Lo sciatore
acquisisce in questo modo anche il diritto (accessorio) di poter scendere
verso la stazione a valle in condizioni di sicurezza e senza mettere a
repentaglio la propria incolumità fisica o la propria vita.
Il risarcimento dei danni fisici e dei danni morali dovuto a causa di
lesioni personali riportate in seguito alla violazione dell’obbligo di
garanzia della sicurezza sulle piste non possono, tuttavia, essere in
alcun modo pretesi tramite rivendicazioni contrattuali, ma solo con
l’ausilio di principi di rivendicazione penali derivanti da un’azione non
consentita (colposa) <6>. La produzione di prove a carico spetta alla
parte lesa.
All’istituzione di diritto civile dell’azione non consentita corrispondono, a
grandi linee, le figure legali del reato di lesioni personali (colpose)
oppure di morte <7>.
2. La pretesa della garanzia di sicurezza sulle piste non è, tuttavia,
illimitata: dal momento che lo sciatore pratica uno sport all’aperto, infatti,
allo stesso si richiede che la pista si presenti conformemente al grado di
difficoltà indicato così come gli viene presentata con il suo aspetto del
momento. Egli deve quindi superare le sfide poste dalla pista stessa
con i mezzi che lo sciatore ha a disposizione (soprattutto nel pieno
rispetto delle norme FIS 2 e 8) <8>, che rappresentano il criterio di
accuratezza utilizzato per valutare chi è responsabile del danno subito,
se il gestore delle piste o lo sciatore stesso.
3. L’obbligo di garanzia della sicurezza sulle piste da parte del gestore
delle piste stesse inizia là dove termina la sfera di responsabilità
personale dello sciatore, quindi anche in caso di fonti di pericolo che
non si configurino come tipiche delle piste o dello sci, ma che siano
atipiche. In questo caso si tratta di pericoli che uno sciatore,
nonostante mantenga un comportamento responsabile, non è in grado
di evitare dal momento che il pericolo non è né riconoscibile né
prevedibile e quindi si rivela, per lui, una trappola. Per quanto riguarda
l’eliminazione di tali pericoli, allo sciatore viene concessa una
corrispondente aspettativa di fiducia (fiducia sulle piste).
• ex post:
Nella pratica dei nostri tribunali e dell’attività dei pubblici ministeri, ogni
anno risultano pendenti numerosi casi dovuti a specifiche trasgressioni
dell’obbligo di garanzia della sicurezza sulle piste. Oggetto della
richiesta di risarcimento danni a livello civilistico o delle inchieste in
ambito penale sono i casi di lesioni personali oppure evento colposo di
morte. Di conseguenza, ci si pone regolarmente la domanda se le
misure di sicurezza non siano state rispettate di proposito oppure se la
stessa vittima dell’incidente abbia infranto il principio della
responsabilità personale.
Purtroppo alcuni tribunali tedeschi hanno evidenziato la tendenza,
nell’esame di determinati sinistri, a fare molto più riferimento alla
responsabilità dei gestori delle piste rispetto a quella degli sciatori. Più
volte è stato accertato che la colpa è stata attribuita, prevalentemente o
completamente, agli obblighi di garanzia della sicurezza sulle piste in
modo non oggettivamente adeguato.
È evidente che questi tribunali, davanti alla sorte del singolo individuo,
risultano guidati più dall’emozione sociale che dalla valutazione
neutrale dei fatti in quanto il gestore o la sua assicurazione dispongono
di una capacità economica superiore. Il sostegno della ragione del
casco è controproducente davanti alla responsabilità personale,
comunque, poco sviluppata nella nostra società.
II. I Sistemi di Trasporto
Costruzione e Messa in funzione
In questo caso si tratta prevalentemente di funivie per il trasporto delle
persone (funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e skilift). La loro costruzione
avviene in considerazione di due punti di vista determinanti: il rispetto
dell’ambiente e la garanzia di sicurezza per le persone. Nello specifico, per
quanto riguarda i requisiti di sicurezza, lo standard legale in Germania è
stato, nel frattempo, uniformato: la direttiva UE del 20 marzo 2003 <9> che
regola il funzionamento di funivie per il trasporto di persone è stata
trasformata in una legge statale <10> e le norme CEN unificate sono state
integrate all’interno del sistema normativo tedesco.
Gestione e Controllo
L’effettivo funzionamento di questi sistemi di trasporto avviene, inoltre,
conformemente alle disposizioni nazionali in materia: anche in questo caso, il
Land alpino della Baviera ha emanato disposizioni <11>, che, integrando
parzialmente le regolamentazioni UE attualmente in vigore, rappresentano i
criteri di garanzia della sicurezza per la costruzione e il funzionamento delle
funivie e degli skilift. Esse vengono applicate in maniera uniforme in tutto il
territorio tedesco e lo stesso vale anche per una disposizione che regola il
funzionamento del nastro trasportatore di moda da qualche tempo <12> (e che
non rientra nella citata direttiva UE).
Questioni di responsabilità civile
I fondamenti giuridici alla base delle richieste di risarcimento danni presentate
contro i gestori delle funivie non sono univoci in Germania: ad eccezione
degli skilift e dei nastri trasportatori, tutti i mezzi di trasporto (così come, ad
esempio, i treni) rientrano nell’ambito della legge sulla responsabilità <13> e
sono soggetti ad una responsabilità di colpa indipendente dalla causa. I
gestori di impianti skilift o di nastri trasportatori, al contrario, risultano
responsabili solo nel caso in cui è possibile dimostrare la loro gestione
manchevole dell’impianto o il fatto di negligenza <14>.
Suggerimenti della DSV per gli sciatori che utilizzano seggiovie
e skilift
Molti casi di sinistri possono essere evitati già dagli stessi sciatori e
snowboarder: onde favorire la diffusione di una mentalità responsabile che
limiti il numero di incidenti sulle piste, la Deutsche Skiverband (Federazione
Tedesca Sci) ha redatto alcuni pratici consigli DSV che sono stati appena
pubblicati nella nuova versione e che è possibile leggere nel pieghevole
allegato.
III. Il Traffico sulla Neve
Di questa dimensione “illimitata” è possibile considerare davvero interessante
solo la discussione riferita all’ambito di Piste e relative aree a margine in
quanto mette chiaramente in evidenza l’interazione tra un utilizzo
responsabile della pista e l’obbligo di garanzia della sicurezza sulla stessa.
Attrezzi per lo Scorrimento sulla Neve
In primo luogo si rende necessario rispondere alla domanda che segue: quali
sono gli attrezzi necessari per poter utilizzare una pista da sci in conformità a
quanto definito nell’interpretazione del diritto tedesco? La risposta contempla
una duplice implicazione di significato.
Prima di tutto è indispensabile prendere in considerazione l’interesse che gli
utenti delle piste nutrono nei confronti della loro sicurezza sulle piste stesse;
questi devono poter fare affidamento su condizioni generali di affidabilità che
sono tutte note, allo stesso modo, come vincolanti: sono le 10 norme
comportamentali stabilite dalla FIS per sciatori e snowboarder. Il rispetto
di tali norme evita il verificarsi di incidenti dovuti a collisione e quelli causati
dallo stesso utente della pista in assenza, peraltro, del coinvolgimento di
terzi. Per questo motivo, in ottemperanza all’interpretazione del diritto
tedesco, è necessario che tutti gli utenti delle piste siano oggettivamente in
grado di conformarsi a quanto previsto nelle suddette 10 norme FIS.
Da ciò deriva, inevitabilmente, la seconda implicazione nella risposta alla
domanda precedentemente posta: è possibile ottenere il rispetto delle norme
FIS solo se è assolutamente possibile tenere un comportamento conforme
alle norme a livello tecnico. Le cosiddette norme che regolano il movimento
(norme FIS 2 – 5) presuppongono che l’equipaggiamento utilizzato per
praticare uno sport sulla neve possa essere controllato e frenato in maniera
affidabile. Tale garanzia è riscontrabile esclusivamente quando sussiste
un’adeguata condizione meccanica (spigoli), quindi in presenza di sci, tavole
da snowboard, snowbike e qualunque attrezzo per la pratica di sport a
scorrimento sulla neve controllabile in modo analogo. Da ciò ne consegue
che diversi attrezzi per lo scorrimento sulla neve, quali ad esempio gli
Snowtube (pneumatici di gomma utilizzati come slitte) etc., rimangono esclusi
in quanto considerati “inadatti per le piste da sci”.
Slitte e Slittini
Per quanto riguarda i succitati mezzi di scorrimento è possibile sottolineare,
applicando i criteri definiti in precedenza, un piccolo problema: essi non
risultano, infatti, tanto privi di controllo quanto uno Snowtube, tuttavia, a
seconda delle rispettive conformazioni, evidenziano un grado di controllo più
o meno assimilabile a quello di sci o snowboard.
La giurisdizione legale e la letteratura prodotta in Germania non sono ancora
riuscite a trovare un rapporto sicuro con questi equipaggiamenti sportivi e si
ripresenta costantemente l’idea secondo cui le norme FIS dovrebbero avere
ambito di applicazione anche sugli slittini. Tuttavia, rimane il fatto che slitte e
slittini non rientrano nel campo di validità effettiva delle norme FIS. Inoltre,
le relative norme FIS (qui 2 – 4) devono essere applicate in maniera
conforme nel caso venga richiesto lo svolgimento accurato di determinate
operazioni, soprattutto in riferimento all’atto di procedere a vista e alla
velocità adeguata nonché al rispetto degli sciatori che si trovano a valle.
L’Ambito di Validità delle Norme FIS
Ambito di Validità Individuale
A questo proposito non esistono ulteriori caratteristiche di attribuzione se non
la partecipazione alla pratica degli sport alpini: la responsabilità degli sciatori
o degli snowboarder si riflette specularmente sull’aspettativa di affidabilità di
altri utenti delle piste nel rispetto delle norme FIS e viene richiesto ad ogni
sciatore, indipendentemente dal fatto che sia adulto o giovane, esperto o
inesperto, solo o in gruppo (ad esempio durante un corso di sci). In particolar
modo, non viene riconosciuto alcun privilegio per sciatori che dimostrino
particolari abilità o per quelli particolarmente scarsi.
La Libera Scelta della Pista
Di conseguenza, ogni sciatore o snowboarder vanta inoltre il diritto di poter
scegliere liberamente la pista lungo cui scendere a valle e non può essere in
alcun modo accusato se, in questo modo, diventa un ostacolo per altre
persone. Solo nel momento in cui lo stesso sciatore o snowboarder non è più
in grado di rispettare le regole FIS a causa di una smisurata sopravalutazione
di sé, e danneggia quindi un altro individuo, questi può allora essere accusato
di una colpa.
I Portatori di Handicap
Come per gli sciatori scarsamente capaci o inesperti, così non esistono
eccezioni nemmeno per i portatori di handicap. Certamente, ogni portatore di
handicap ha la possibilità di partecipare all’attività sciistica sulle piste
nonostante il tipo e il grado di handicap di cui soffre, ma gli altri sciatori
devono poter comunque confidare nel fatto che la loro incolumità non verrà
mai messa a repentaglio e non ne trarranno danno (norma FIS 1). Se il
portatore di handicap si inserisce indipendentemente nel traffico sciistico sulla
pista, anche per lui esistono delle responsabilità individuali; se, invece, è
completamente affidato alla custodia e all’aiuto di un assistente, quest’ultimo
deve assumersi la totale responsabilità tanto del portatore di handicap quanto
di se stesso. Proprio nel caso di portatori di handicap adulti è possibile che
questi risultino parzialmente in grado di agire responsabilmente e
nell’occasione di un sinistro che ponga la domanda su chi deve essere
ritenuto responsabile della trasgressione delle norme FIS, questo produce
problemi di definizione dal momento che esiste, infatti, la presunzione legale
secondo la quale un danno causato da una persona che necessità di
assistenza sia stato provocato da una violazione colpevole dell’obbligo di
custodia. L’assistente può, tuttavia, produrre giustificazioni valide ai fini della
propria discolpa <15>.
Genitori e Altri Tutori
L’obbligo di assistenza da parte di genitori e tutori comprende anche
l’insegnamento a un bambino del rispetto delle norme FIS oppure
l’affidamento della custodia ad altri (ad esempio, ad un maestro di sci).
Generalmente, anche in questo caso, vale il principio secondo il quale l’adulto
si assume la piena responsabilità del comportamento del bambino almeno
fino a quando questo, per età o a causa della scarsa capacità di
comprensione, non sia in grado di agire in modo responsabile <16>.
Allenamenti e Gare
I percorsi per gli allenamenti e le gare costituiscono, in realtà, delle “aree
protette“, nell’ambito delle quali ogni singolo partecipante può spingersi fino al
limite della propria facoltà di scorrimento oppure, addirittura, oltrepassarla.
Fondamentalmente, questi deve poter confidare nel fatto che altre persone
non si trovino lungo la sua traiettoria durante la discesa di allenamento o la
gara e, quindi, per lui, le norme FIS non giocano alcun ruolo rilevante;
tuttavia, se una terza persona dovesse venire a trovarsi sulla stessa discesa,
questi dovrà, nonostante ogni diritto individuale, tenere conto della propria
incolumità personale. Naturalmente, questo vale anche durante una
competizione, quando si tratta di vincere o di stabilire il miglior tempo: in
questo caso, il partecipante è tenuto a frenare o a fermarsi nel caso in cui
metta a repentaglio l’incolumità di un concorrente caduto a terra che non sia
stato in grado di liberare la pista in tempo prima del suo arrivo <17>. La
possibilità di ripetere la gara è solo una magra consolazione.
Validità Effettiva
La nuova versione delle 10 norme FIS, pubblicata nel 2002, impone che, oltre
agli sciatori, anche gli snowboarder debbano ufficialmente attenersi alle
stesse norme; tuttavia, tale ambito di validità non è ancora stato
esplicitamente descritto. La definizione astratta è la seguente:
le norme FIS valgono per tutti i tipi di equipaggiamenti
sportivi che, per le rispettive proprietà di scorrimento e
nel contesto del rispettivo impiego lungo pendii per
scivolamento secondo forza di gravità, consentono
una discesa paragonabile a quella di uno sciatore.
Validità a Livello di Occupazione degli Spazi
Tale ambito di validità non comprende solo l’area sciistica organizzata, ma
anche la zona in cui gli sciatori procedono al passo e dove possono
aspettarsi l’improvviso sopraggiungere di un altro sciatore. È di conseguenza
assolutamente necessario tener ben presente che spesso sono molti gli
sciatori e gli snowboarder presenti anche nell’area di neve alta o di freeriding,
proprio come accade sulla pista. Chi accede a tali aree deve sapere bene
che si sta movendo in uno spazio dove non vige alcun diritto.
I Funpark
Queste aree particolari attrezzate con ostacoli artificiali e halfpipe sono
spesso integrate nella normale pista: sciatori e snowboarder praticano e
provano qui indisturbati particolari movimenti nella certezza, soprattutto, di
non farsi del male. L’utilizzo dei funpark è conseguentemente caratterizzato
da due fenomeni: anzitutto, è possibile scendere e saltare in modo azzardato
e, secondo, spesso, l’allenamento procede a ritmo altalenante a causa della
maggiore o minore perdita di controllo che si verifica dopo una caduta o un
atterraggio fallito.
Il rispetto della legge parte dalla premessa, che le norme FIS valgono anche
per l’utente dei funpark anche se è evidente il fatto che, in questo caso, esiste
un forte rapporto di tensione tra la regole FIS 2 e 6. Inoltre, la regola 5
riveste, in questo ambito, una particolare importanza: anche se il funpark è
integrato nell’area della pista, si tratta comunque sempre di un’area speciale
in quanto esistono marcate differenze tra il “comportamento tipico dello sci”
all’interno del percorso e quello all’esterno.
A questo punto rientra in gioco l’obbligo di garanzia della sicurezza, dovendo
provvedere al fatto che entrano nel funpark solo coloro che lo desiderano: a
tutti gli altri deve essere impedito l’accesso all’area sia che questo avvenga
per volontà oppure casualmente. Da ciò ne consegue che l’entrata del
percorso e i suoi lati devono essere segnalati per tempo, e che,
eventualmente, siano posizionate anche barriere meccaniche per
impediscano l’accesso alle aree confinanti o alla stessa pista di discesa.
Gli Escursionisti sulle Piste
Anche in Germania assistiamo alla tendenza, da qualche anno, a risalire le
piste come escursionisti: questa pratica non è vietata nel nostro paese,
tuttavia è concessa solo se avviene nel rispetto di una serie di condizioni
generali consigliate <18>.
A livello giuridico, è importante ricordare i seguenti particolari:
• Fintanto che le piste sono aperte domina l’attività sciistica: i normali
utenti delle piste (gli sciatori) devono tenere conto della possibilità che,
in qualsiasi momento, potrebbe comparire loro davanti uno scalatore a
piedi sul pendio. Costoro devono essere esortati a rispettare la norma
FIS 7 e a procedere in fila a bordo pista. Se si verifica una necessità
che impone di attraversare trasversalmente la pista a causa della
condizione del terreno, gli escursionisti devono agire in considerazione
della norma FIS 6 ed evitare luoghi stretti o caratterizzati da scarsa
visibilità. Inoltre, in questo caso, devono procedere ad una distanza tale
l’uno dall’altro che lo sciatore che sta scendendo sia in grado di
passare tra due persone e quindi di evitarli senza pericolo.
• Appena la pista viene chiusa l’obbligo di garanzia della sicurezza sulle
piste stesse termina e hanno inizio, normalmente, i lavori di
manutenzione. Dunque, questo è anche il momento, dopo l’orario di
chiusura degli impianti, in cui numerosi escursionisti risalgono le piste
che prima o poi dovranno ridiscendere: per costoro sussiste un pericolo
di vita, non tanto per la presenza di mezzi battipista che, avendo accesi
fari e le luci di emergenza, sono dunque in grado di individuare gli
escursionisti a piedi sulle piste nell’oscurità e, di conseguenza, evitarli.
Sono invece particolarmente pericolose le funi di acciaio, spesso
lunghe oltre 1000 metri, utilizzate durante la manutenzione
dell’argano: esse sono appoggiate nella neve e non sono pertanto
visibili, senza contare che, inoltre, in caso di particolari manovre da
parte dei mezzi battipista, possono balzare in alto o a lato come fruste.
In Germania, generalmente, agli escursionisti non è vietato percorrere
le piste nemmeno in queste condizioni: sostanzialmente ogni singolo
escursionista è ritenuto responsabile per tutte quelle misure che è
necessario adottare al fine che nessuno si faccia male. Tuttavia, è in
corso una martellante campagna d’informazione (ad esempio, consigli
della DSV in merito al comportamento nei confronti dei mezzi battipista
<19>) con continui appelli al giudizio degli sportivi.
Inoltre, allo scopo di tutelarsi fin dall’inizio contro eventuali richieste di
risarcimento danni, i gestori delle piste hanno posizionato segnali di
avvertimento in punti chiave (parcheggi, inizio della salita o della
discesa, accessi laterali) per stimolare nuovamente la responsabilità
personale dell’escursionista sulle piste.
In determinate condizioni, le autorità provvedono alla chiusura delle
piste per motivi di sicurezza: in questi casi è prevista una sanzione
pecuniaria in caso di infrazione <20>.
• Purtroppo, accade sempre più spesso che la discesa sulle piste appena
battute provochi solchi profondi nel manto di neve ancora fresco che
rimangono congelati fino alla mattina: questa situazione non è solo
molto irritante per i gestori delle piste e i loro clienti, ma, in casi estremi,
può creare addirittura casi di pericolo atipico che richiedono
necessariamente un ulteriore e dispendioso onere di garanzia della
sicurezza.
L’Alternanza di Superfici Battute e Non Battute.
In Germania, è stata avviata un’interessante discussione in occasione di un
incidente causato da collisione. Il tragitto percorso dalla parte in causa si
presentava come area adibita alla pratica dello sci completamente priva di
ostacoli e ben visibile: una gran parte di tale tragitto era stata adeguatamente
battuta, mentre ciò non era avvenuto per l’area attigua. Il giorno dell’incidente
il dislivello tra l’altezza della neve battuta e quella non battuta era compreso
in un intervallo tra circa 10 e 50 cm: lungo il margine del dislivello erano stati
predisposti cartelli di segnalazione ad una distanza di circa 50 metri l’uno
dall’altro. Chi sopraggiungeva da monte, dunque, poteva scegliere
liberamente se proseguire sull’area con neve battuta oppure su quella non
battuta: statisticamente è stato rilevato che la percentuale di scelta è
praticamente identica per le due opzioni. Il cambio di area da non battuta a
battuta o viceversa poteva avere luogo in qualsiasi punto del percorso.
L’oggetto della discussione riguardava la determinazione se, in una
situazione come quella appena addotta, il cambio di percorso con passaggio
dalla superficie di neve non battuta a quella di neve battuta rappresenti un
caso di applicazione della norma FIS 5 (Accesso a una pista) oppure delle
norme FIS 2 e 3 (procedere a vista, precedenza dello sciatore che si trova a
monte). L’opinione della maggioranza si è orientata rigorosamente verso
concetto della pista e ha approvato, nel caso specifico, l’applicazione della
norma FIS 5.
La minoranza non ha potuto imporsi per due motivi: innanzitutto, lo scopo di
tutela in applicazione della norma FIS 5 è solo il fatto che lo sciatore che sta
scendono sulla pista deve evitare di mantenere un comportamento
imprevedibile lungo la stessa (ad esempio sopraggiungendo
improvvisamente da una zona di ombra ai margini della pista, partendo
all’improvviso da un punto dopo un arresto); secondo, i confini della pista
dovrebbero ancora svolgere la funzione di favorire l’orientamento solo per la
preparazione in un’estesa area sciistica con una possibilità di discesa
apparente unica. Per gli sciatori e gli snowboarder, invece, l’area sciistica
rappresenta un luogo di ritrovo dove muoversi a piacere da una parte all’altra.
La consapevolezza di non dovere procedere in caso di “superamento del
confine”, conformemente alla norma FIS 5, non può sussistere in questo
caso, ma sarebbe più sensato provvedere all’applicazione in tutta l’area di
modelli comportamentali stabiliti dalle norme FIS 2 e 3. Allo scopo tuttavia di
poter garantire la sicurezza dell’utente che decide di scendere lungo una
pista di neve battuta, sarebbe meglio non cadere nella tentazione di credersi
in una zona giuridicamente privilegiata, dal momento che è sempre
necessario rivolgere la propria attenzione responsabile (anche!) al traffico
sciistico nelle aree adiacenti.
L’Importanza Legale delle Norme FIS
L’applicazione delle leggi vigenti in Germania riconosce che le regole definite
in autonomia nel 1967 dall’associazione della FIS (e fino a oggi rimaste
invariate nei loro elementi di base) sono vincolanti non solo per le
associazioni che fanno parte della Federazione Internazionale Sci, per le
relative suddivisioni e per i singoli membri dell’associazione. Dato che tali
norme, in alcuni principi fondamentali appropriati, descrivono quale deve
essere il comportamento, generalmente ritenuto corretto, che lo sciatore deve
tenere sulle piste e come lo stesso deve essere normalmente messo in
pratica, la giurisdizione e la letteratura hanno immediatamente assegnato a
queste norme un livello di validità generale per ogni praticante dello sci,
anche colui che non fa parte di un’associazione. Nella pratica legale delle
corti tali norme costituiscono criteri concreti per la definizione accurata di
quanto necessario, a livello di sport sulla neve, in caso di valutazione delle
cause e della colpa nell’ambito delle già più volte citate problematiche di
definizione della responsabilità personale e di terzi.
In Germania, l’attuale interpretazione prevalente considera le norme
comportamentali FIS come rappresentative per il diritto consuetudinario.
I Veicoli a Motore sulla Neve
Per l’utilizzo di mezzi battipista e motoslitte (skidoo), il gestore deve
soddisfare alcuni requisiti legali, il cui scopo principale è quello di perseguire
la massima garanzia di sicurezza. La direttiva principale sulla sicurezza che
deve essere applicata è la norma DIN 30770 (Attrezzature per la
preparazione delle piste – requisiti di sicurezza). In ottemperanza alla legge
del Land della Baviera, l’importanza della sicurezza e della protezione
dell’ambiente nell’ambito dell’utilizzo di veicoli motorizzati sulla neve vengono
considerate con la stessa valenza e sono fissate a livello giuridico <21>.
Una nota indica chiaramente che l’impiego di un veicolo deve essere il più
possibile limitato a momenti in cui l’attività sciistica è ridotta. Da un altro
punto di vista questo indica che non vi sono divieti nel nostro paese in
relazione all’utilizzo di apparecchiature a motore sulle piste durante lo
svolgimento dell’attività sciistica.
I Mezzi Battipista
L’attuale funzionamento delle piste non è immaginabile senza l’utilizzo di
mezzi battipista, soprattutto quando si parla di preparazione delle piste. In
certi casi, però, è possibile che tale impiego venga vietato per motivi che
obbligano alla garanzia della sicurezza. Inoltre, potrebbe presentarsi
l’eventuale necessità di impiegare tali mezzi per il trasporto (ad esempio, di
feriti).
Ciò significa che l’utente della pista, anche durante lo svolgimento dell’attività
sciistica, deve sempre considerare la possibilità di incontrare in qualsiasi
momento un mezzo battipista. Corrispondenti segnali lo ricordano
regolarmente.
Nessun Pericolo Atipico
Gli incontri con i mezzi battipista sono, quindi, prevedibili e controllabili con i
mezzi utilizzati per sciare, di conseguenza essi non rappresentano pericoli
atipici. Se lo sciatore mette in pratica la sua responsabilità personale,
soprattutto procedendo coerentemente a vista, non può correre alcun
pericolo di collisione. Questo vale anche se il mezzo non è ancora visibile,
ma si trova in un avvallamento oppure dietro/sotto una curva del terreno:
procedere senza frenare oppure, addirittura, saltare sulla pista senza sapere
se si trovano ostacoli nella zona sottostante dove si prevede di atterrare
rappresenta una delle massime trasgressioni degli obblighi dello sciatore.
Particolari Misure di Sicurezza
In ogni caso, i mezzi battipista rappresentano, durante l’esercizio dell’attività
sciistica, fattori di disturbo con spiccato carattere di ostacolo:
generalmente, essi si muovono infatti parzialmente in senso opposto al flusso
generale degli sciatori verso valle e possono sbucare improvvisamente da
avvallamenti del terreno; le loro manovre di guida e di sterzata sono goffe
come quelle di un carro armato, le frenate condizionate dallo stato di inerzia
sono spesso problematiche e i rispettivi conducenti non godono di una buona
visuale. E’ dunque fuor di dubbio che i mezzi battipista costituiscono
conseguentemente una fonte di pericolo di tipo particolare: il loro
funzionamento richiede, quindi, l’esercizio della responsabilità personale
dell’utente della pista, ma anche particolari norme di sicurezza eventualmente
in relazione alla situazione specifica.
Preparazione con l’Argano
La preparazione delle piste con l’argano ha luogo solitamente solo dopo che
le piste sono state chiuse al pubblico o bloccate e, di conseguenza, non è
giuridicamente rilevante in relazione ai pericoli relativi all’utilizzo delle piste
stesse durante l’esercizio dell’attività sciistica (fare riferimento al paragrafo
“Escursionisti sulle piste”).
I Fondamenti della Responsabilità
Gli incidenti dovuti a collisione tra uno sciatore e un veicolo da neve a motore
sono sì rari, ma producono, nella maggior parte dei casi, gravi conseguenze.
I risarcimenti di danni fisici e di danni morali ad essi legati possono essere
considerati validi esclusivamente sulla base della responsabilità penale e le
richieste si orientano solitamente nei confronti del conducente del mezzo a
motore coinvolto, del proprietario e dell’assicurazione contro terzi quali
obbligati in solido: la vittima dell’incidente deve però essere in grado di
dimostrare che il danno subito è stato causato dall’esercizio di un’attività non
autorizzata e la prova di colpevolezza (negligenza) è spesso molto difficile da
presentare in giudizio. Tuttavia, in Germania, il richiamo a u n a
responsabilità del pericolo indipendentemente dalla colpa non trova
posto in alcun principio legale metodico.
I suggerimenti della DSV in Merito al Comportamento Rispetto
ai Mezzi Battipista
Per uno sciatore il processo migliore è quello a cui non ha bisogno di
partecipare come parte in causa (la professione della consulenza legale vede
questo punto sotto una luce diversa naturalmente): il rispetto dei suggerimenti
avanzati dalla DVS in merito gli consentirà quindi di trovarsi sempre dalla
parte giusta.
IV. Scuole di Sci e Maestri di Sci
L’insegnamento nell’ambito degli sport sulla neve viene esercitato da maestri
di sci, di snowboard e di sci di fondo (di seguito denominati “Maestri di sci”).
Concettualmente, in Germania, esiste una distinzione tra i maestri di sci
abilitati a livello statale e i maestri di sci delle associazioni. Solo il Land
della Baviera ha provveduto a formulare i fondamenti giuridici per sostenere
l’esame statale <22>, che rappresenta il certificato di abilitazione necessario
per poter impartire lezioni di sci a livello professionale ed è riconosciuto in
Germania a livello nazionale.
La formazione dei maestri di sci abilitati a livello statale viene condotta presso
la Deutsche Skilehrerverband (DSLV – l’Associazione Tedesca dei Maestri di
Sci), mentre quella per i maestri di sci delle associazioni avviene presso la
Deutsche Skiverband (DSV). Un accordo siglato nel 2002 consente ai maestri
di sci abilitati della DSV di passare al corso di formazione professionale per
maestri abilitati a livello statale, durante il quale, grazie al certificato di
abilitazione già acquisito, gli stessi vengono dispensati dell’insegnamento di
alcuni principi fondamentali per la formazione tecnica.
I corsi di formazione in entrambe le associazioni presentano, di volta in volta,
diversi livelli didattici: l’esito positivo del relativo esame finale autorizza i
rispettivi partecipanti a impartire determinati tipi di lezioni (principianti, ecc.).
Le scuole di sci possono essere gestite esclusivamente da maestri di sci
abilitati a livello statale; i maestri di sci dell’associazione sono autorizzati solo
a impartire lezioni ai membri delle proprie associazioni e delle associazioni ad
esse appartenenti (non ad altre persone).
L’attività dei maestri di sci tedeschi nei comprensori sciistici dei paesi europei,
però, non è ancora stata chiarita a livello giuridico: per i maestri di sci abilitati
a livello statale non esistono assolutamente problemi, tuttavia le attività dei
maestri di sci in formazione e dei maestri di sci delle associazioni sono state
bloccate da barriere giuridiche negli altri comprensori sciistici tedeschi
adiacenti adducendo a giustificazione una serie di presunti dubbi sulla
sicurezza. Una verifica sulla compatibilità di tali norme con quelle emanate
dalla Comunità Europea farà chiarezza in merito.
V. Le Attività Sciistiche al di Fuori della Pista
E’ necessario ricordare ancora una volta che l’obbligo di garanzia della
sicurezza esiste anche al di fuori della pista; tuttavia, appena lo sciatore
raggiunge l’area alpina del fuoripista, questi è considerato abbandonato a se
stesso sia dal punto di vista effettivo sia da quello legale, specificamente per
quanto riguarda i pericoli legati al distacco di banchi di neve e di valanghe:
ma finché lo sciatore si assume esclusivamente la responsabilità di se stesso
e della propria incolumità, nessuno, in Germania, può impedirgli di esporsi a
qualunque pericolo. Di conseguenza, lo sciatore non è nemmeno obbligato a
portare con sé dispositivi elettronici di ricerca e localizzazione.
Validità Parziale delle Norme FIS
Diverso è il comportamento con le norme FIS: in conformità alle applicazioni
precedentemente descritte relative al proprio ambito di validità a livello di
spazio, tali norme valgono soprattutto dove è possibile effettuare una
discesa, quindi, anche per i fuoripista e, non da ultimo, per le aree di
freeriding, sebbene tutto ciò, naturalmente, sia limitato dal fatto che i requisiti
di accuratezza richiesti e condizionati dalla situazione sono minori rispetto a
quanto avviene sulle piste: chi decide di praticare attività nelle zone fuoripista,
si assume una responsabilità personale decisamente molto superiore e, in
modo corrispondente, anche una notevole aspettativa di affidabilità verso gli
altri.
Escursionisti con Racchette da Neve
È chiaro che questi escursionisti non rientrano nell’ambito oggettivo di validità
delle norme FIS in quanto sono pedoni nei confronti dei quali è possibile solo
sperare che si muovano ragionevolmente all’interno dell’area: durante la
risalita questi escursionisti dovrebbero lasciare delle impronte e non
camminare sulle tracce dei precedenti arrampicatori della stessa area
sciistica, così come, durante la discesa, dovrebbero, alla meglio, evitare le
aree delle piste di discesa allo scopo di non rubare la meritata gioia agli
sciatori. Tuttavia, è possibile solo fare appelli al proposito, in quanto il
comportamento di tali escursionisti, in quest’ambito, non è perseguibile per
legge.
Le Aree Adiacenti alle Piste
Fino a questo momento, purtroppo, in Germania non esiste la possibilità
legale di evitare l’accesso e la percorrenza dei comprensori alpini perfino
quando, in questo modo, viene messa a repentaglio la sicurezza di altre
persone. Più volte si è verificato che sciatori e snowboarder percorressero
aree aperte al di sopra delle piste sebbene esistessero chiari pericoli di
distacco di banchi di neve: in alcuni casi, il loro passaggio ha causato il
distaccamento di masse nevose che hanno parzialmente seppellito le piste e,
di conseguenza, messo concretamente in pericolo altri sciatori. Neppure gli
organi di sicurezza possono, al momento, intervenire preventivamente e
tenere lontani gli incoscienti da tali aree adducendo solo la motivazione di
pericoli astratti (a partire dal livello di pericolo 3): lo stato del diritto in alcune
regioni austriache è, in questo caso, considerevolmente più esteso (ad
esempio, le leggi sullo sport di Vorarlberg). Al momento, la Baviera aspira ad
una modifica corrispondente dei propri fondamenti giuridici.
VI. Un Diritto Europeo per gli Sport sulla
Neve?
Non sembra auspicabile una omologazione a livello europeo di tutte le aree
giuridiche relative agli sport sulla neve: esistono diverse situazioni peculiari
che, a causa delle loro genesi, hanno senso solo a livello regionale, che non
si adattano all’applicazione in altre regioni, ma che non dovrebbero nemmeno
essere messe in discussione nei propri contenuti da autorità superiori. Non è
quindi auspicabile la creazione di un diritto europeo per gli sport sulla neve ad
ogni costo in quanto, in questo modo, avrebbero il diritto di parola anche gli
Stati dell’UE che non hanno competenza in materia.
In alcune aree, comunque, sono già state definite, grazie ad alcune direttive
della UE e alle norme da esse risultanti, le condizioni generali che regolano la
pratica degli sport sulla neve: in questo caso, diventa una questione
nazionale convertire tali norme e direttive in una vera legislazione valida a
livello nazionale.
Dal punto di vista tedesco, inoltre, sarebbe auspicabile la creazione di
standard legali omogenei che regolino l’attività delle scuole e dei maestri di
sci.
Tuttavia, molto si potrebbe ottenere se i paesi dell’Unione Europea dove si
praticano sport sulla neve fossero tutti d’accordo nell’applicare in modo
uniforme le norme comportamentali stabilite dalla FIS con i conseguenti effetti
giuridici. Questo desiderio si riferisce meno all’applicazione pratica nelle aree
sciistiche dove ciò accade prevalentemente, e più alla standardizzazione
della valutazione giuridica delle richieste di accuratezza nell’ambito
conflittuale tra la responsabilità di terzi e la responsabilità personale.
1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG – Costituzione della Repubblica
Federale Tedesca)
Art. 14 par. II: Obbligo nei confronti della proprietà. Il suo utilizzo deve essere
contemporaneamente al servizio del benessere della collettività.
2 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BnatSchG – Legge sulla tutela
dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio)
3 Ad es. Bayerisches Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und
die Erholung in der freien Natur (BayNatSchG – Legge della Baviera sulla tutela della
natura, la salvaguardia del paesaggio e il riposo all’aria aperta)
4 Ad es. Art. 21 seg., soprattutto 24 della BayNatSchG. Questa legge ha addirittura valore di
ordinamento in Baviera: Art. 141, par. III dell’Ordinamento dello Stato Libero della
Baviera
5 Norma tedesca DIN 32912
Le piste da sci sono generalmente percorsi, accessibili per la discesa adatta a e prevista
per gli sci, contrassegnate, controllate, assicurate contro pericoli atipici, in particolare
valanghe, e preparate in base alle possibilità.
Gli itinerari sciistici sono generalmente percorsi, accessibili per la discesa adatta a e
prevista per gli sci, che sono garantiti solo contro i pericoli di valanga, ma non devono essere
preparati e nemmeno controllati. Quale contrassegno, si suggerisce l’utilizzo dei cartelli
“Itinerari sciistici”.
6 BGB § 823
7 StGB § 222
8 Norme comportamentali FIS per sciatori e snowboarder (2002), vedere il pieghevole
allegato.
9 Direttiva 2000/9/EG del Parlamento e del Consiglio Europeo.
10 Ad es. Bayerisches Eisenbahn- und Seilbahngesetz (BayESG – Legge sulle funivie e
sulle ferrovie della Baviera nella versione del 9 agosto 2003, recepita fino alla fine del
2004 da tutti i Land tedeschi).
11 Vorschriften für den Bau und Betrieb von Seilbahnen (BOSeil) und Schlepp-liften
(BOSchlepp) – Disposizioni per la costruzione e il funzionamento di funivie e skilift.
Versione novembre 2004; Norme esecutive in allegato)
12 Vorschriften für den Betrieb von Förderbandanlagen – Disposizioni per il
funzionamento di nastri trasportatori (Gennaio 2005)
13 Haftpflichtgesetz – Legge sulla responsabilità § 1 Par. I
14 s. 6, 7
15, 16 BGB § 832
17 cfr. IWO – Ordinamento internazionale di gara, Art. 623.2.2
18 DAV-Regeln für Skitourengeher auf Skipisten (DAV = Deutscher Alpenverein e.V.) –
Norme DAV per gli escursionisti sulle piste da sci – DAV = Associazione Alpina Tedesca
– associazione registrata)
19 vedere pieghevole allegato
20 Bayerisches Landesstraf- und Verordnungsgesetz (BayLStVG – Legge Penale e
Disposizioni della Baviera) Art. 24 Par. II P. 1, Par. VI Num. 1
21 - BayLStVG Art. 24 Par. II P. 2, 3
- Bayerisches Immissionsschutzgesetz (BayImSchG – Legge sulla tutela delle
immissioni della Baviera) Art. 12 Par. II
22 - Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (EUG – Legge sull’istruzione
pubblica e l’istruzione scolastica) Art. 128 Par. II P. 1
- Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Fachsportlehrer im freien Beruf –
Ordinamento per la formazione e gli esami di istruttori sportivi specializzati che
svolgono un’attività professionale)
- Verordnung über die Ausübung des Unterrichts als Skilehrer – Decreto sullo
svolgimento delle lezioni in qualità di maestro di sci.


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