MONTAGNA di LOMBARDIAMONTAGNA di LOMBARDIA

 
Circolare Aero Club d'Italia N° 38 del 9 Novembre 2006
 

Oggetto: Regolamento VDS-VL
Come noto, il regolamento tecnico-operativo per il volo da diporto o sportivo è stato
approvato dal Ministero dei Trasporti, sentito il parere dell'ENAC, in data 06.07.06 ed è entrato in
piena applicazione il 06.10.06. Le novità introdotte con il nuovo regolamento per il volo libero
(VDS-VL) hanno ingenerato alcune perplessità in particolare tra gli istruttori presso le scuole di
volo e pertanto appare quanto mai opportuno fornire, con la presente circolare, delle interpretazioni
ufficiali, anche al fine di far cessare alcune "voci di corridoio" che attribuiscono all'Ente scrivente
posizioni contrastanti.
Appare quanto mai opportuno, inoltre, ricordare che ove dovessero emergere, in fase
applicativa del regolamento, difficoltà di applicazione, incongruenze, ecc., è ovvio che verranno
proposte al Ministero le doverose modifiche.
1. Istruttori.
Poiché il regolamento è stato approvato il 6/7/2006 e non può avere effetto retroattivo,
l'abilitazione degli istruttori all’insegnamento scadrà:
a) il 6/7/2008 per gli istruttori che non svolgeranno, nel biennio, la loro attività presso una
scuola e che non parteciperanno ad uno degli "stages" di aggiornamento previsti dal nuovo
regolamento;
b) il 6/7/2009 per gli istruttori in attività presso una scuola che nel triennio non parteciperanno
ad uno degli "stages" di aggiornamento previsti dal nuovo regolamento.
2. Abilitazione al trasporto del passeggero.
Per le ragione espresse al punto precedente, perderanno l’idoneità all’abilitazione al
trasporto del passeggero il 6/7/2010 i piloti finora abilitati se non parteciperanno con esito positivo
ad uno stage di aggiornamento organizzato con cadenza biennale dall’AeCI ed in seguito se non
parteciperanno, con esito positivo, entro quattro anni dalla precedente partecipazione, ad uno degli
"stages" organizzati con cadenza biennale.
3. Convalida dell’attestato.
Il pilota, ogni due anni, invia all'AeCI la domanda di rinnovo dichiarando di aver effettuato
l’attività volativa ed allegando il prescritto certificato di idoneità psicofisica e copia del versamento
di 52€ .
Se il pilota non ha convalidato l’attestato presso l’AeCI da più di un anno dalla data di
scadenza dell’ultimo certificato di idoneità presentato, deve presentare, in luogo della propria
dichiarazione, quella di un istruttore che opera presso una scuola che attesti l'avvenuta ripresa voli.
4. Abilitazioni.
I piloti che hanno ottenuto l’attestato anteriormente al 30/6/97 hanno contemporaneamente
ottenuto le abilitazioni ai diversi mezzi, poiché all’epoca non erano differenziati e devono quindi
obbligatoriamente, durante una qualche sessione di esame, far trascrivere la/le abilitazioni
dall’esaminatore.
In pratica, il pilota si reca presso un campo sede di esame e richiede all’esaminatore di
trascrivere sul libretto di volo le abilitazioni (deltaplano e/o parapendio) che dimostra presentando
l’attestato, in corso di validità registrato preso l'AeCI, ottenuto prima della 30/6/97.
Il rilascio delle abilitazioni agli apparecchi di altra classe, all'abilitazione al trasporto del
passeggero ed al secondo livello verranno effettuati secondo quanto stabilito nell’Art. 7 del
Regolamento: iscrizione presso una scuola, specificando di quale abilitazione si tratta (deltaplano,
parapendio, biposto deltaplano/parapendio, secondo livello deltaplano/parapendio), che ne darà
comunicazione all’AeCI.
Per la sola abilitazione ad apparecchio monoposto di altra classe, sarà l’istruttore della
scuola che determinerà quali parti del corso dovranno essere frequentate per la presentazione
all’esame, mentre, per tutti gli altri casi, la partecipazione ai corsi è dettagliata nel regolamento
didattico.
I piloti che hanno conseguito l’attestato prima del 6/10/06, possono partecipare al corso di
secondo livello per poi presentarsi all’esame (procedura normale), oppure, in virtù dell'esperienza
già acquisita, richiedere direttamente l’esame previo parere favorevole (scritto) dell’istruttore che li
presenta.
5. Attestati ed abilitazioni.
Gli attestati rilasciati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento sono da
considerarsi con abilitazione di primo livello.
Con l'attestato e l’abilitazione di primo livello, nel rispetto di quanto stabilito dal DPR
404/88 (art. 1) circa l’autonoma decisionale e la responsabilità del pilota, non vi è alcuna
limitazione sull'esercizio del volo, le condizioni di volo, la partecipazione a gare o manifestazioni,
o altra di qualsiasi genere, compreso il rilascio della tessera FAI.
Al fine di ottenere tale livello di attestato, l’addestramento deve essere condotto in modo tale
da mettere il pilota nelle condizioni di svolgere in sicurezza l'attività di volo di cui al punto
precedente. Pertanto, durante l’addestramento, a giudizio e sotto il controllo dell’istruttore, nulla
vieta che possano essere affrontate condizioni di volo più impegnative.
Il secondo livello è un corso di perfezionamento facoltativo ma diventa obbligatorio solo per
il conseguimento dell’abilitazione al trasporto del passeggero o all'abilitazione ad istruttore.
A tutti i piloti che abbiano conseguito la qualifica di abilitazione al trasporto del passeggero
anteriormente al 6/10/2006 viene attribuita temporaneamente la qualifica di secondo livello e, una
volta che avranno superato lo stage di biposto, gli verrà definitivamente attribuita la qualifica di
secondo livello.
6. Sospensione e revoca dell’attestato.
Si conferma che la sospensione e la revoca dell’attestato sono soggette a precise regole di
accertamento delle infrazioni gravi, come quelle alla circolazione o alla pericolosità per se stessi o
per altri.
F.to Franco Romagnoli
Direttore Generale

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