Gazzetta Ufficiale N. 258 del 6 Novembre 2007
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 Ottobre 2007
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione
speciale (ZPS).
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE
Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della repubblica
italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori
dell'Africa-Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a L'Aja il 15
agosto 1996" e in particolare l'art. 1: "Piena ed intera esecuzione
e' data all'Accordo di cui all'art. 1, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'art.
XIV dell'Accordo stesso" e l'art. 4.1.4. dell'Allegato 3 dell'Accordo,
che costituisce parte integrante della legge: "Le Parti contraenti
si impegnano a sopprimere l'utilizzazione del piombo per la caccia
nelle zone umide entro il 2000"; Tenuto conto che la valutazione
d'incidenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
costituisce una misura preventiva di tutela legata ai piani o ai
progetti cui devono necessariamente aggiungersi le misure di conservazione
opportune al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, delle specie e degli habitat dei siti natura 2000;
Considerata altresi' la necessita' che nel definire le misure di
conservazione da applicare ai siti della rete Natura 2000, a far
data dalla loro designazione, sia garantita la coerenza ecologica
della rete e la conservazione adeguata dei medesimi; Considerato
che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha emesso nei
confronti dello Stato italiano, nell'ambito della procedura d'infrazione
n. 2006/2131, avviata per non conformita' al diritto comunitario
della normativa italiana di recepimento della direttiva 79/409/CEE,
un parere motivato nel quale contesta la violazione, fra gli altri,
degli artt. 2, 3 e 4 della direttiva 79/409/CEE che prevedono l'obbligo
di adottare, ai sensi dell'art. 3 "le misure necessarie per preservare,
mantenere o ristabilire per tutte le specie di cui all'allegato
1, una varieta' ed una superficie di habitat", nonche', ai sensi
dell'art. 4 "per le specie elencate nell'allegato 1, misure speciali
di conservazione per quanto riguarda l'habitat"; Vista la legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge Finanziaria
2007)" e in particolare l'art. 1, comma 1226, che, al fine di prevenire
ulteriori procedure d'infrazione, demanda ad un decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'individuazione
di criteri minimi uniformi sulla base dei quali le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano debbono adottare le misure
di conservazione di cui agli artt. 4 e 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta
del 20 settembre 2007;
Decreta:
Art. 1.
F i n a l i t a'
Vista la direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici; Vista la direttiva
n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche; Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio"; Vista la deliberazione del 2 dicembre
1996 del Comitato per le aree naturali protette pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, "Regolamento recante attuazione della direttiva n.
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche"; Visto il decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3
settembre 2002, "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003
del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni
relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica
Agricola Comune (PAC); Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione
della condizionalita', della modulazione del sistema integrato di
gestione e controllo di cui al regolamento
(CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e integrazioni; Visto
il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visto il regolamento (CE)
n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure
di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della
pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE)
n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; Il presente
decreto integra la disciplina afferente la gestione dei siti che
formano la rete Natura 2000 in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE
del Consiglio del 2 aprile 1979 e n. 92/43/CEE del Consiglio del
21 maggio 1992, dettando i criteri minimi uniformi sulla cui base
le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione
o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree, in adempimento
dell'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I
criteri minimi uniformi garantiscono la coerenza ecologica della
rete Natura 2000 e l'adeguatezza della sua gestione sul territorio
nazionale. L'individuazione dei criteri minimi uniformi e' altresi'
tesa ad assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino
in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse
comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario,
nonche' a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle
specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi
delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
Per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica
o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente,
si puo' provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente
in contrasto con i criteri indicati nel presente atto, in ogni caso
previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa
atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.
Art. 2.
Definizione delle misure di conservazione per
le Zone speciali di conservazione (ZSC)
1. I decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di designazione delle ZSC, adottati d'intesa
con ciascuna regione e provincia autonoma interessata, secondo quanto
previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
indicano il riferimento all'atto con cui le regioni e le province
autonome adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere
in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie
per i quali il sito e' stato individuato, conformemente agli
indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la
gestione
dei siti Natura 2000" e alle disposizioni del presente decreto,
assicurando la concertazione degli attori economici e sociali del
territorio coinvolto.
Eventuali modifiche alle misure di conservazione, che si rendessero
necessarie sulla base di evidenze scientifiche, sono adottate dalle
regioni e dalle province autonome e comunicate entro i trenta giorni
successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e
del mare.
2. Le misure di conservazione previste nei rispettivi decreti di
designazione per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno
di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo
nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, sono
individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia
ovvero delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti
di regolamentazione e pianificazione esistenti.
3. Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le regioni e le
province autonome adottano le relative misure di conservazione,
provvedendo altresi' a comunicare al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della
gestione di ciascuna ZSC. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti
all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette
di
rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente,
la
gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta.
4. Le misure di cui ai commi precedenti del presente articolo sono
stabilite sulla base dei seguenti criteri minimi uniformi, da
applicarsi a tutte le ZSC:
a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonche'
della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di
prati
naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del
regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture
consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento
(CE) n.
1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto
2);
2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla
produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno
e altre
superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto,
mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma
dell'art. 5 del regolamento
(CE) n. 1782/2003.
Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze
di
carattere fitosanitario prescritti dall'autorita' competente
o a
superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della
competente autorita' di gestione;
b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro
dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno
e
altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto
diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali
a
norma dell'art. 5 del regolamento
(CE) n. 1782/2003, obbligo di
garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o
artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche
consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura
della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati
dalla
produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro,
ai
sensi del regolamento (CE) n.
1782/2003. Dette operazioni devono
essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo
di divieto annuale di intervento compreso fra il 1°
marzo e il 31
luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni
e
dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio
o
trinciatura non puo' comunque essere inferiore a 150 giorni
consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni
anno.
E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno
per
la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto
previsto dalle normative in vigore.
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale,
naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni
meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti
casi:
1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o
piante biocide;
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat
e
biotopi;
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera
c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
del 7 marzo 2002;
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione
di interventi di miglioramento fondiario;
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo
anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata
in
produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due
o piu'
anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione
agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi
non
prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata
in
produzione.
Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorita'
di
gestione;
c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente
ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004
ad
altri usi;
d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali
caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica
individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi
provvedimenti;
e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti,
delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata
inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di
rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare
una gestione economicamente sostenibile;
f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati
dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per
la
preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni
a
risaia;
g) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe,
ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti
analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie
di
posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di
cui
all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
h) divieto di esercizio della pesca con reti da traino, draghe,
sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e
letti
di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo
all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi,
acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra,
nonche'
nel raggio di 150 metri dalle rive piu' esterne a partire dalla
stagione venatoria 2008/09.
5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con AGEA
e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare,
e
ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali delle
aree ZSC, anche al fine di una corretta attuazione del regolamento
(CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.
Art. 3.
Definizione delle misure di conservazione per
le Zone di protezione speciale (ZPS)
1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali piani di
gestione previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
sono
adottati ovvero adeguati dalle regioni e dalle province autonome
con
proprio atto entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, sulla base degli indirizzi espressi nel decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee
guida per la gestione dei siti Natura 2000", nonche' dei criteri
minimi uniformi definiti col presente decreto e articolati come
segue:
criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di
conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS;
criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di
conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS.
2. Per le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree
naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale
istituite ai sensi della legislazione vigente alla data di entrata
in
vigore del presente decreto, le misure di conservazione sono
individuate ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia
e
delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di
regolamentazione e pianificazione esistenti.
3. Le ZPS si intendono designate, ovvero istituite, dalla data di
trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei formulari
e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni
e
dalle province autonome, ovvero dalla sola data di trasmissione
alla
Commissione europea dei formulari e delle cartografie delle ZPS,
da
parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso in
cui
la stessa designazione sia avvenuta precedentemente all'entrata
in
vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
4. Entro sei mesi dalla loro adozione, le regioni e le province
autonome comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare le misure di conservazione nonche' il soggetto
affidatario della gestione di ciascuna ZPS. Per le ZPS o per le
loro
porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree
marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della
legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area
protetta.
5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione con AGEA
e/o con gli Organismi Pagatori regionali, provvedono a individuare,
e, ove necessario ad aggiornare, i precisi riferimenti catastali
delle aree ZPS, anche al fine di una corretta applicazione del
regolamento (CE) n. 1782/2003
e del regolamento (CE) n. 1698/05.
Art. 4.
Individuazione di tipologie ambientali di riferimento
per le ZPS
1. Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella direttiva
n. 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti
nelle
diverse ZPS, sono individuate le tredici tipologie ambientali di
riferimento di seguito elencate:
ambienti aperti alpini;
ambienti forestali alpini;
ambienti aperti delle montagne mediterranee;
ambienti forestali delle montagne mediterranee;
ambienti misti mediterranei;
ambienti steppici;
colonie di uccelli marini;
zone umide;
ambienti fluviali;
ambienti agricoli;
risaie;
corridoi di migrazione;
valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei
passeriformi e di altre specie ornitiche.
2. Con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, le regioni e le province
autonome assegnano ciascuna ZPS ad una o piu' delle tipologie
ambientali previste dal comma 1 del presente articolo sulla base
della descrizione e della caratterizzazione delle tredici tipologie
ambientali contenute nell'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento. L'assegnazione delle ZPS,
anche di nuova designazione, o la variazione di assegnazione di
ZPS
che dovesse rendersi necessaria per motivazioni scientifiche, sempre
relative alle caratteristiche tipologiche dell'area, sono comunicate
entro trenta giorni al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il quale puo' formulare osservazioni entro
i
trenta giorni successivi alla ricevuta comunicazione.
3. Nel caso di ZPS assegnate ad un'unica tipologia ambientale,
nella definizione delle misure di conservazione si applicano i
criteri minimi uniformi individuati per la tipologia specifica,
oltre
a quelli validi per tutte le ZPS. Nel caso di ZPS assegnate a due
o
piu' tipologie ambientali, nella definizione delle misure di
conservazione si applicano i criteri minimi uniformi individuati
per
ognuna delle tipologie specifiche, oltre a quelli validi per tutte
le
ZPS.
Art. 5.
Criteri minimi uniformi per la definizione delle
misure di conservazione per tutte le ZPS
1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto
di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre
i seguenti divieti:
a) esercizio dell'attivita' venatoria nel mese di gennaio, con
l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e
in
forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio,
alla settimana, nonche' con l'eccezione della caccia agli ungulati;
b) effettuazione della preapertura dell'attivita' venatoria,
con
l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
c) esercizio dell'attivita' venatoria in deroga ai sensi
dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno
delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche
e
lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonche' nel raggio di
150
metri dalle rive piu' esterne a partire dalla stagione venatoria
2008/2009;
e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento
dell'attivita' di controllo demografico delle popolazioni di corvidi.
Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi e' comunque
vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus);
f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio,
ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie
e
popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o
da zone
di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti
sul
medesimo territorio;
g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice
bianca (Lagopus mutus), combattente (Philomacus pugnax), moretta
(Aythya fuligula);
h) svolgimento dell'attivita' di addestramento di cani da caccia
prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione
venatoria.
Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera
e),
della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione
positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma
1;
i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento
dei cani e per le gare cinofile, nonche' ampliamento di quelle
esistenti;
j) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri
di uccelli;
k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di
trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonche' ampliamento
di
quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche
per inerti;
l) realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli
impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto,
sia
stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito
del
progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del
progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le
quali
il sito e' stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti
salvi
gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico,
che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione
agli
obiettivi di conservazione della ZPS, nonche' gli impianti per
autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
m) realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove
piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti
di
pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione
del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva
valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti
di pianificazione generali e di settore di riferimento
dell'intervento, nonche' di quelli previsti negli strumenti adottati
preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono
fatti
salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento
di
autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo
di valutazione d'incidenza, nonche' interventi di sostituzione
e
ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio
sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in
relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
n) apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti,
ad
eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione
generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente
atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione,
prevedendo altresi' che il recupero finale delle aree interessate
dall'attivita' estrattiva sia realizzato a fini naturalistici
e a
condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza
dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione
generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via
transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente
atto,
in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione
d'incidenza dei medesimi, e' consentito l'ampliamento delle cave
in
atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione
d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di
recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi
i
progetti di cava gia' sottoposti a procedura di valutazione
d'incidenza, in conformita' agli strumenti di pianificazione vigenti
e sempreche' l'attivita' estrattiva sia stata orientata a fini
naturalistici;
o) svolgimento di attivita' di circolazione motorizzata al di
fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali,
per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonche' ai
fini
dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto,
in
qualita' di proprietari, lavoratori e gestori;
p) eliminazione degli elementi naturali e seminaturali
caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica
individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi
provvedimenti;
q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle
da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti
salvi
i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti
eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente
sostenibile;
r) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore;
sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del
letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
s) conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi
dell'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri
usi;
t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonche' della
vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati
naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del
regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture
consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento
(CE) n.
1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto
2);
2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla
produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno
e altre
superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto,
mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma
dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.
Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura
connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti
dall'autorita' competente o a superfici investite a riso e salvo
diversa prescrizione della competente autorita' di gestione;
u) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli,
sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle
praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie
(Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art.
4
del regolamento (CE) n. 1967/06;
v) esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche
da
spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl,
di
cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06.
2. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto
di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto, provvedono a porre
i
seguenti obblighi:
a) messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione
e
impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e
media
tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria
o in
ristrutturazione;
b) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro
dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno
e
altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto
diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali
a
norma dell'art. 5 del regolamento
(CE) n. 1782/2003, garantire la
presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante
tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti
esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della
vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla
produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro,
ai
sensi del regolamento
(CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere
effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di
divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo
e il 31 luglio
di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle
province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o
trinciatura non puo' comunque essere inferiore a 150 giorni
consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni
anno.
E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno
per
la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto
previsto dalle normative in vigore.
In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale,
naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni
meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti
casi:
1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o
piante biocide;
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat
e
biotopi;
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1,
lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole
e
forestali del 7 marzo 2002;
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali
all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un
solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata
in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due
o
piu' anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una
produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque
da
effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente
all'entrata in produzione;
Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorita'
di
gestione;
c) regolamentazione degli interventi di diserbo meccanico nella
rete idraulica artificiale, quali canali di irrigazione e canali
collettori, in modo che essi vengano effettuati al di fuori del
periodo riproduttivo degli uccelli, ad eccezione degli habitat
di cui
all'art. 6 comma 11;
d) monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette
dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato
I
della medesima direttiva o comunque a priorita' di conservazione.
3. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto
di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto, indicano, quali
attivita' da promuovere e incentivare:
a) la repressione del bracconaggio;
b) la rimozione dei cavi sospesi di impianti di risalita,
impianti a fune ed elettrodotti dismessi;
c) l'informazione e la sensibilizzazione della popolazione locale
e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000;
d) l'agricoltura biologica e integrata con riferimento ai
Programmi di Sviluppo Rurale;
e) le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
f) il ripristino di habitat naturali quali ad esempio zone umide,
temporanee e permanenti, e prati tramite la messa a riposo dei
seminativi;
g) il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonche' della
vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni
seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio.
Art. 6.
Criteri minimi uniformi per la definizione delle
misure di conservazione per tipologie di ZPS
In relazione alla assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale
di riferimento, di cui all'art. 4 del presente decreto, le regioni
e
le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3 comma 1,
provvedono a porre i seguenti:
1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti alpini.
Regolamentazione di:
circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione,
evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e
incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;
escursionismo ai sentieri negli ambienti d'alta quota;
uso di eliski e motoslitte;
avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da gipeto
(Gypaetus barbatus), aquila reale (Aquila chrysaetos), falco
pellegrino (Falco peregrinus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio
corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), mediante elicottero, deltaplano,
parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque
altra
modalita';
tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di
nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia
ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli
interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro
riproduzione.
Attivita' da favorire:
mantenimento delle attivita' agrosilvopastorali estensive e in
particolare il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione
erbacea;
mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo;
pastorizia, evitando il sovrapascolo;
attivita' tradizionale di coltivazione dei prati magri di media
montagna;
manutenzione e ripristino dei muretti a secco esistenti e
realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali
e
manufatti in pietra;
mantenimento e recupero delle aree a vegetazione aperta;
pastorizia estensiva nei pascoli marginali di media e bassa
quota.
2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali
alpini.
Obblighi e divieti:
obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale
al
fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di
piante
morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero
all'alimentazione dell'avifauna.
Regolamentazione di:
circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione,
evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e
incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;
tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di
nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia
ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli
interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro
riproduzione;
avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da gipeto
(Gypaetus barbatus), aquila reale (Aquila chrysaetos), falco
pellegrino (Falco peregrinus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio
corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), mediante elicottero, deltaplano,
parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra
modalita';
attivita' forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine
nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime
o
riprese massime, di estensione ed epoca degli interventi di taglio
selvicolturale, di norme su tagli intercalari;
apertura di nuove strade e piste forestali a carattere
permanente.
Attivita' da favorire:
conservazione del sottobosco;
attivita' agrosilvopastorali in grado di mantenere una struttura
disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie
all'interno delle compagini forestali;
conservazione di prati all'interno del bosco anche di
medio/piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche
a
struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose
o
deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione
dell'avifauna;
mantenimento degli elementi forestali, nei pressi di bacini
idrici naturali e artificiali;
manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco e
dei
manufatti in pietra esistenti e realizzazione di nuovi attraverso
tecniche costruttive tradizionali;
gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto e
la
disetaneita' e l'aumento della biomassa vegetale morta;
conservazione di radure e chiarie all'interno delle compagini
forestali;
mantenimento degli elementi forestali, anche di parcelle di
ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici naturali e
artificiali.
3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle
montagne mediterranee.
Regolamentazione di:
circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione,
evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e
incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;
avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da
capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila
chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco
pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone
(Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano,
parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra
modalita';
tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di
nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia
ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli
interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro
riproduzione;
pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento
del
cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione
estiva.
Attivita' da favorire:
mantenimento delle attivita' agrosilvopastorali estensive e in
particolare recupero e gestione delle aree a prato permanente
e a
pascolo;
mantenimento e recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea
e arbustiva.
4. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali
delle
montagne mediterranee.
Obblighi e divieti:
obbligo di integrazione degli strumenti di gestione forestale
al
fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di
piante
morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero
all'alimentazione dell'avifauna.
Regolamentazione di:
circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione,
evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e
incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;
tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di
nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia
ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli
interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro
riproduzione;
avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da
capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila
chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco
pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone
(Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano,
parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra
modalita';
attivita' forestali in merito all'eventuale rilascio di matricine
nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni massime,
di estensione ed epoca degli interventi di taglio selvicolturale,
di
norme su tagli intercalari;
apertura di nuove strade e piste forestali a carattere
permanente.
Attivita' da favorire:
attivita' agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una
struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e
chiarie
all'interno delle compagini forestali;
conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco
anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole,
anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche
di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici
naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini
forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo
del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
conservazione del sottobosco;
mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose
o
deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione
dell'avifauna;
gestione forestale che favorisca l'evoluzione all'alto fusto,
la
disetaneita' e l'aumento della biomassa vegetale morta;
mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche
di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici
naturali e artificiali.
5. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.
Obblighi e divieti:
divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle
esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario.
Regolamentazione di:
circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione,
evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e
incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;
avvicinamento a pareti occupate per la nidificazione da
capovaccaio (Neophron percnopterus), aquila reale (Aquila
chrysaetos), aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus), falco
pellegrino (Falco peregrinus), lanario (Falco biarmicus), grifone
(Gyps fulvus), gufo reale (Bubo bubo) e gracchio corallino
(Pyrrhocorax pyrrhocorax) mediante elicottero, deltaplano,
parapendio, arrampicata libera o attrezzata e qualunque altra
modalita';
tagli selvicolturali nelle aree che interessano i siti di
nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia
ambientale, in connessione alle epoche e alle metodologie degli
interventi e al fine di non arrecare disturbo o danno alla loro
riproduzione.
Attivita' da favorire:
conservazione, manutenzione e ripristino, senza rifacimento
totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi
attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo
i confini degli appezzamenti coltivati;
conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali
dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;
conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di
aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione
e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei
pressi delle aree forestali;
mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose
o
deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione
dell'avifauna;
mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche
di parcelle di ridotta estensione, nei pressi di bacini idrici
naturali e artificiali e negli impluvi naturali;
mantenimento ovvero promozione di una struttura delle compagini
forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo
del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea);
controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
ripristino di prati pascoli e prati aridi a partire da seminativi
in rotazione;
ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei
seminativi;
conservazione del sottobosco.
6. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici
Obblighi e divieti:
divieto di eliminazione dei muretti a secco funzionali alle
esigenze ecologiche delle specie di interesse comunitario;
divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano
gia' avuto una destinazione agricola.
Regolamentazione di:
pascolo al fine di ridurre fenomeni di eccessivo sfruttamento
del
cotico erboso;
circolazione sulle strade ad uso silvo-pastorale;
costruzione di nuove serre fisse;
dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree
coperte da vegetazione naturale.
Attivita' da favorire:
conservazione ovvero ripristino degli elementi naturali e
seminaturali dell'agroecosistema tra cui alberi isolati, pozze
di
abbeverata, piccoli stagni;
manutenzione, senza rifacimento totale, dei muretti a secco
esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive
tradizionali e manufatti in pietra;
mantenimento ovvero ripristino di piccole raccolte d'acqua e
pozze stagionali;
controllo della vegetazione arbustiva infestante nei prati e
pascoli aridi;
ripristino di pascoli e prati aridi mediante la messa a riposo
di
seminativi;
pratiche pastorali tradizionali evitando il sovrapascolo;
pratiche pastorali tradizionali estensive.
7. ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli
marini.
Obblighi e divieti:
obbligo di segnalazione delle colonie riproduttive delle seguenti
specie di uccelli marini, con particolare riferimento ai relativi
periodi di riproduzione: uccello delle tempeste (Hydrobates
pelagicus) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo (Phalacrocorax
aristotelis) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina (Falco eleonorae)
15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (Larus audouinii) 15 aprile-15
luglio;
divieto di accesso per animali da compagnia nonche'
regolamentazione dell'accesso, dell'ormeggio, dello sbarco, del
transito, della balneazione, delle attivita' speleologiche,
di
parapendio e di arrampicata, nonche' del pascolo di bestiame
domestico entro un raggio di 100 metri dalle colonie riproduttive
delle seguenti specie di uccelli marini, durante i seguenti periodi
di riproduzione e se non per scopo di studio e di ricerca scientifica
espressamente autorizzati dall'ente gestore: uccello delle tempeste
(Hydrobates pelagicus) 15 marzo-30 settembre; marangone dal ciuffo
(Phalacrocorax aristotelis) 1 gennaio-1 maggio; falco della regina
(Falco eleonorae) 15 giugno-30 ottobre; gabbiano corso (Larus
audouinii) 15 aprile-15 luglio;
obbligo di punti luce schermati verso l'alto e verso il mare e
di
utilizzo di lampade ai vapori di sodio a bassa pressione, per
gli
impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione o in
manutenzione straordinaria posti entro il raggio di 1 chilometro
dalle colonie di nidificazione, e visibili da queste e dai tratti
di
mare antistanti, di uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus),
berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore (Puffinus
puffinus), salvo le necessita' di illuminazione di approdi.
Regolamentazione di:
caratteristiche tecniche delle illuminazioni esterne entro 1
chilometro dalle colonie di uccello delle tempeste (Hydrobates
pelagicus), berta maggiore (Calonectris diomedea) e berta minore
(Puffinus puffinus).
Attivita' da favorire:
sorveglianza alle colonie di uccelli durante il periodo di
riproduzione;
adeguamento degli impianti esistenti di illuminazione esterna
posti entro il raggio di 1 chilometro dalle colonie di nidificazione,
e visibili da queste e dai tratti di mare antistanti, di uccello
delle tempeste (Hydrobates pelagicus), berta maggiore (Calonectris
diomedea) e berta minore (Puffinus puffinus) secondo le indicazioni
tecniche sopra riportate;
incentivazione dell'utilizzazione di dispositivi per
accensione/spegnimento automatico al passaggio di persone/automezzi.
8. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.
Obblighi e divieti:
divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali;
divieto di abbattimento, in data antecedente al 1°
ottobre, di
esemplari appartenenti alle specie codone (Anas acuta), marzaiola
(Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), alzavola (Anas
crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope),
moriglione (Aythya ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d'acqua
(Gallinula chloropus), porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino
(Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino
(Lymnocryptes minimus), pavoncella (Vanellus vanellus);
obbligo di monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in
particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie
ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi del medesimo.
Regolamentazione di:
taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi
nei periodi di nidificazione;
costruzione di nuove serre fisse;
caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
trattamento delle acque reflue dei bacini di ittiocoltura
intensiva o semintensiva;
attivita' che comportino improvvise e consistenti variazioni del
livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero
zone affioranti. Sono fatte salve le operazioni di prosciugamento
delle sole vasche salanti delle saline in produzione;
realizzazione di sbarramenti idrici e interventi di
artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui
rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione
della superficie di isole ovvero zone affioranti;
epoche e metodologie degli interventi di controllo ovvero
gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva e erbacea
all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia
evitato
taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni
superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo
dell'avifauna, fatti salvi interventi straordinari di gestione
previa
autorizzazione dell'ente gestore, al fine di non arrecare disturbo
o
danno alla riproduzione della fauna selvatica;
realizzazione di impianti di pioppicoltura;
utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della
vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione,
fossati e canali collettori);
pesca con nasse e trappole.
Attivita' da favorire:
riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali
nell'ambito di attivita' agricole;
messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonche' la
conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone
o in praterie sfalciabili o per creare zone umide o per ampliare
biotopi relitti e gestiti per scopi ambientali nelle aree contigue
a
lagune costiere, valli, torbiere e laghi;
mantenimento e coltivazione ecocompatibile delle risaie nelle
aree adiacenti le zone umide;
incentivazione dei metodi di agricoltura biologica;
creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea
(spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza
tra
le zone coltivate e le zone umide;
creazione di zone a diversa profondita' d'acqua con argini e rive
a ridotta pendenza;
mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con
insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;
mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa,
natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;
mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle
saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque
e
fanghi ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;
interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con
alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una
delle
due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine
di
garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e
animali;
creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione
in
aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di
erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua
in
primavera;
mantenimento di spiagge naturali e di aree non soggette a
pulitura meccanizzata tra gli stabilimenti balneari;
conservazione ovvero ripristino di elementi naturali tra gli
stabilimenti balneari esistenti;
trasformazione ad agricoltura biologica nelle aree agricole
esistenti contigue alle zone umide;
realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi
esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna,
con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al
ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo
i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti,
ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente
ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere,
valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di
latifoglie autoctone;
colture a basso consumo idrico e individuazione di fonti di
approvvigionamento idrico, tra cui reflui depurati per tamponare
le
situazioni di stress idrico estivo;
adozione, attraverso il meccanismo della certificazione
ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra
cui
il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati
di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate
anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il
mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.
9. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.
Regolamentazione di:
taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi
nei periodi di nidificazione;
caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di
artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui
rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione
della superficie di isole ovvero zone affioranti;
captazioni idriche e attivita' che comportino il prosciugamento,
anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o improvvise e consistenti
variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie
di
isole o zone affioranti;
impianti di pioppicoltura e arboricoltura da legno a ciclo breve
all'interno delle golene;
interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione
spontanea arborea, arbustiva e erbacea all'interno delle zone
umide e
delle garzaie, in modo che sia evitato taglio, sfalcio, trinciatura,
incendio, diserbo chimico, lavorazioni superficiali del terreno,
durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi interventi
straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di
diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione
della
rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali
collettori);
interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di
taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni
arbustive.
Attivita' da favorire:
messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonche'
conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone
o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per
creare
zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;
creazione e mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea
(spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza
tra
le zone coltivate e le zone umide;
riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali
nell'ambito di attivita' agricole;
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
interventi di taglio della vegetazione, nei corsi d'acqua con
alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una
delle
due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine
di
garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e
animali;
realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
riduzione del carico e dei periodi di pascolo nelle aree
golenali;
gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi
solamente al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna,
con
sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al
ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo
i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti,
ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente
ambientali, in particolare nelle aree contigue a lagune costiere,
valli, torbiere, laghi tramite la messa a riposo dei seminativi;
conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di
latifoglie autoctone;
adozione, attraverso il meccanismo della certificazione
ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra
cui
il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati
di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate
anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il
mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.
10. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli.
Regolamentazione di:
taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di
nidificazione;
utilizzazione e limitazione nell'uso dei fanghi di depurazione,
fatte salve le prescrizioni e i divieti recati dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della direttiva
86/278/CEE.
Attivita' da favorire:
messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone
umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti
esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare
nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite
corresponsione di premi ovvero indennita) dei terreni precedentemente
ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;
mantenimento ovvero ripristino di elementi di interesse ecologico
e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti,
residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, maceri,
laghetti;
mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi,
quanto piu' ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato,
o
con essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici
e
sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto;
adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica;
adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei
prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore
impatto e tossicita', alle epoche meno dannose per le specie
selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di
maggiore interesse per i selvatici (ecotoni, bordi dei campi,
zone di
vegetazione semi-naturale, eccetera);
mantenimento quanto piu' a lungo possibile delle stoppie o dei
residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;
adozione delle misure piu' efficaci per ridurre gli impatti sulla
fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come
sfalci,
andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre
colture di pieno campo (mietitrebbiature);
interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con
alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una
delle
due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine
di
garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e
animali;
riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine
agricola;
mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50
centimetri di larghezza;
agricoltura biologica e integrata;
adozione, attraverso il meccanismo della certificazione
ambientale, di pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra
cui
il mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati
di crescita del pioppeto, il mantenimento di strisce non fresate
anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, il
mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti.
11. ZPS caratterizzate dalla presenza di risaie.
Regolamentazione di:
taglio dei pioppeti occupati da garzaie nei periodi di
riproduzione.
Attivita' da favorire:
riduzione e controllo delle sostanze inquinanti di origine
agricola;
mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;
mantenimento dell'acqua nelle risaie nel periodo autunnale ed
invernale;
gestione idrica, in modo da garantire in alcune aree il
mantenimento dell'acqua durante tutto l'anno e, in particolare,
nel
periodo autunnale e invernale;
interventi di taglio delle vegetazione, nei corsi d'acqua con
alveo di larghezza superiore ai 5 metri, effettuati solo su una
delle
due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine
di
garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e
animali;
creazione di zone umide prati umidi su seminativi ritirati dalla
produzione;
messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone
umide, sia temporanee che permanenti, e prati arbustati gestiti
esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare
nelle aree contigue alle risaie;
mantenimento delle stoppie nella stagione invernale;
creazione all'interno delle risaie di canali profondi al minimo
40 centimetri e larghi al minimo 60 centimetri disposti in modo
da
non intralciare il movimento dei mezzi per garantire la sopravvivenza
degli organismi acquatici anche nei periodi di asciutta;
iniziative volte alla riduzione ed al controllo delle sostanze
inquinanti di origine agricola;
conservazione delle risaie, in particolare di quelle situate nei
pressi delle principali garzaie esistenti;
gestione delle risaie con metodo tradizionale e agricoltura
biologica, in ogni caso disincentivando il livellamento al laser,
la
"falsa semina" e le coltivazioni "in asciutta".
12. ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione.
Obblighi e divieti:
divieto di esercizio dell'attivita' venatoria in data antecedente
al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.
Regolamentazione di:
circolazione su strade ad uso forestale e loro gestione,
evitandone l'asfaltatura salvo che per ragioni di sicurezza e
incolumita' pubblica ovvero di stabilita' dei versanti;
utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine
di non
arrecare disturbo al flusso migratorio dell'avifauna.
Attivita' da favorire:
conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti
termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;
sorveglianza durante il periodo di migrazione.
13. ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani,
isole e
penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre
specie ornitiche.
Obblighi e divieti:
divieto di esercizio dell'attivita' venatoria in data antecedente
al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.
Attivita' da favorire:
riduzione dell'inquinamento luminoso.
Art. 7.
Termini per le regolamentazioni
Le regolamentazioni previste agli articoli 5 e 6 dovranno essere
adottate dalle regioni e le province autonome entro nove mesi dalla
data di emanazione del presente decreto.
Art. 8.
Clausola di salvaguardia
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi
dei
rispettivi Statuti speciali e relative norme di attuazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 2007
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Allegato 1
DESCRIZIONE DELLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DI RIFERIMENTO PER LE
ZPS
1. Ambienti aperti alpini
Specie ornitiche caratteristiche.
Biancone (Circaetus gallicus), Aquila reale (Aquila chrysaetos),
Gipeto (Gypaetus barbatus), Pernice bianca (Lagopus mutus), Coturnice
(Alectoris greca), Gallo forcello (Tetrao tetrix), Gufo reale (Bubo
bubo), Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Tottavilla
(Lulla arborea), Codirossone (Monticola saxatilis), Fringuello alpino
(Montifingilla nivalis), Venturone (Serinus citrinella), Re di
quaglie (Crex crex).
Descrizione generale della tipologia.
Tipologia che raggruppa praterie alpine d'alta quota, sia
primarie che secondarie, nonche' tutti gli ambienti aperti di
montagna come pascoli, pietraie ed aree cespugliose (ad esempio
Ontano verde, Pino mugo, Rododendro eccetera). I cambiamenti
socioeconomici verificatisi dal dopoguerra nel territorio delle
Alpi
hanno avuto come conseguenza principale l'abbandono di molte zone
montane, la modifica delle attivita' agrosilvopastorali e il
diffondersi di una fruizione turistica del territorio alpino. Il
cambiamento ambientale piu' rilevante a scala alpina (soprattutto
sul
versante italiano) e' rappresentato dal progressivo e generale
aumento della copertura forestale.
Fra le nuove attivita' economiche, il turismo di massa ha portato
alla realizzazione di infrastrutture e strutture ricettive (rifugi),
sportive e ricreative. Piste da sci, impianti di risalita,
costruzione di strade a diversa viabilita' rappresentano le
principali forme di alterazione del paesaggio ed hanno, come effetto
indiretto, l'aumento generalizzato della presenza e del disturbo
antropico anche alle quote piu' elevate, favorito dalle nuove
tipologie di impianti funiviari, e dal diffondersi dell'uso di mezzi
di trasporto un tempo non utilizzati quali motoslitte ed eliski.
Diversi sono gli effetti sulle specie piu' sensibili. Nel breve
termine si assiste al progressivo decremento numerico e alla locale
scomparsa delle specie legate agli ambienti aperti d'origine
antropica (ad esempio Coturnice); nel medio-lungo termine si ipotizza
anche una diminuzione delle popolazioni di specie attualmente in
ripresa (ad esempio Aquila reale, Biancone). L'aumento del disturbo
antropico rappresenta una delle fonti di turbative che possono
arrecare danno alla produttivita' di molte specie e/o causare
l'abbandono delle aree di nidificazione. La maggiore accessibilita'
puo' inoltre aumentare l'impatto dell'attivita' venatoria e favorire
azioni di bracconaggio. Data la notevole importanza
conservazionistica del Re di quaglie (specie globalmente minacciata)
e l'habitat peculiare in cui sopravvive in Italia (prati da sfalcio
di media montagna), se ne fa particolare menzione. Il fattore
fondamentale per la conservazione di tale specie e' il mantenimento
della tradizionale gestione del suo habitat, in particolare gli
ambienti prativi e i pascoli a limitata fruizione agro-pastorale
e le
aree prative a conduzione agricola tradizionale, entrambe
caratterizzate da adeguata copertura e densita' della vegetazione
erbacea.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Disponibilita' di habitat idoneo:
1.1. aree e versanti a solatio, occupati da vegetazione rada o
cespugliata (Biancone);
1.2. vegetazione erbacea, inframmezzata da pietraie, sfasciume
di roccia e materiale morenico oltre la fascia degli arbusti contorti
(Pernice bianca);
1.3. versanti a vegetazione cespugliata, oltre il limite della
vegetazione arborea (Gallo forcello);
1.4. pendii erbosi ad elevata acclivita'. Quelli a solatio
svolgono un ruolo vitale nei mesi invernali per la Coturnice
(Coturnice e Codirossone);
1.5. alpeggi, coltivazioni terrazzate e altri ambienti idonei
per la ricerca di cibo (Coturnice e Codirossone);
1.6. pareti rocciose, versanti detritici e praterie oltre il
limite della vegetazione (Fringuello alpino);
1.7. ambienti a vegetazione erbosa in zone magre in parte
cespugliate, su pianori e pendii poco accentuati (Tottavilla);
1.8. vegetazione ad arbusti contorti e peccete rade, nei pressi
di aree pascolate (campivoli, malghe d'altura) in genere oltre il
limite della vegetazione arborea (Venturone).
2. Disponibilita' di habitat di nidificazione:
2.1. versanti rocciosi acclivi con pinete di difficile accesso,
comunque a bassa antropizzazione (Biancone);
2.2. pareti rocciose di difficile accesso per l'uomo (Aquila
reale, Gipeto, Gufo reale);
2.3. pareti rocciose ricche di siti adatti all'installazione
delle colonie, quali fessure profonde, inghiottitoi e cavita'
profonde (Gracchio corallino);
2.4. manufatti ed edifici d'altura, quali rifugi alpini
utilizzabili per la nidificazione (Fringuello alpino).
3. Disponibilita' di fonti alimentari:
3.1. rettili (Biancone);
3.2. prede di medie dimensioni (Aquila reale, Gufo reale);
3.3. Ungulati (Gipeto);
3.4. Formicai, piccoli frutti di bosco, piante arbustive
fruticose (Gallo forcello).
4. Presenza di greggi nei mesi estivi e/o sfalcio dell'erba
(Coturnice e Codirossone).
5. Scarsa frequentazione antropica degli habitat idonei:
5.1. nei mesi invernali e primaverili-estivi (Pernice bianca);
5.2. nella stagione riproduttiva (Gracchio corallino).
6. Limitata presenza di Corvidi, in primo luogo Corvo imperiale,
favoriti da fonti artificiali di cibo (rifiuti) presso i rifugi
(Pernice bianca, Coturnice).
2. Ambienti forestali alpini
Specie ornitiche caratteristiche.
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Tetraonidi (Tetrao tetrix,
Tetrao urogallus, Bonasa bonasia), Civetta nana (Glaucidium
passerinum), Civetta capogrosso (Aegolius funereus), Picidi (Picchio
nero (Dryocopus martius), Picchio cenerino (Picus canus), Picchio
tridattilo (Picoides tridactylus).
Descrizione generale della tipologia.
Tipologia caratterizzata da rilevanti porzioni di ambienti
forestali rappresentativi delle diverse tipologie vegetazionali
alpine. Le attivita' silvicolturali legate alla produzione di legname
sono la principale possibile fonte di turbativa ambientale a danno
dell'ornitofauna. In particolare il taglio puo' avere effetti diretti
eliminando siti idonei all'alimentazione, quali piante annose e
marcescenti (Picidi), e alla nidificazione (Picchio nero, Civetta
nana, Civetta Capogrosso). La modificazione strutturale e di
composizione delle foreste puo' localmente incidere sull'idoneita'
per alcune specie (in primis Gallo cedrone, secondariamente
Francolino di monte). La conduzione dell'attivita' silvicolturale
determina nel contempo un generale periodico disturbo, per la maggior
presenza dell'uomo durante le operazioni di esbosco. Inoltre la
necessita' di usufruire di infrastrutture temporanee (vie di accesso,
funicolari eccetera) e permanenti (strade forestali a viabilita'
limitata) aumenta l'antropizzazione delle foreste che incide
negativamente sulla loro naturalita' e favorisce la frequentazione
e
quindi il disturbo turistico-ricreativo.
Per contro, l'abbandono dell'alta montagna, incide negativamente
sulle disponibilita' di aree aperte (radure) e porta all'innalzamento
del limite della vegetazione arborea e alla diffusione di quella
cespugliata, con conseguente perdita di habitat idoneo per il Gallo
forcello.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Disponibilita' di habitat idoneo:
1.1. Gallo Forcello: versanti a vegetazione cespugliata;
1.2. Gallo Cedrone: foreste di conifere e miste disetanee,
frammiste a radure;
1.3. Francolino di monte: boschi misti di conifere e
latifoglie;
1.4. Falco pecchiaiolo: disponibilita' di aree forestali su
versanti acclivi per la nidificazione. Disponibilita' di radure
e
aree a pascolo intercalate ad aree forestate idonee per
l'alimentazione;
1.5. Civetta nana: foreste di conifere e latifoglie a fustaia;
1.6. Civetta capogrosso: foreste di conifere e latifoglie a
fustaia.
2. Disponibilita' di habitat di nidificazione:
2.1. Civetta nana, Civetta capogrosso: nidi di Picidi;
2.2. Picidi: alberi annosi e fustaie.
3. Disponibilita' di fonti alimentari:
3.1. Formicai, piccoli frutti di bosco, piante arbustive
fruticose (Gallo forcello);
3.2. Gallo cedrone: formicai, piccoli frutti di bosco, piante
arbustive fruticose;
3.3. Picidi: formicai, alberi morti o marcescenti.
4. Disponibilita' di aree non frequentate dall'uomo (Gallo
cedrone, Gallo forcello, Falco pecchiaiolo, Francolino di monte,
Civetta nana, Civetta caporosso, Picidi).
3. Ambienti aperti delle montagne mediterranee
Specie ornitiche caratteristiche.
Aquila reale (Aquila chrysaetos), Grifone (Gyps fulvus), Falco
pellegrino (Falco peregrinus), Coturnice (Alectoris graeca), Quaglia
(Coturnix coturnix), Allodola (Alauda arvensis), Tottavilla (Lulla
arborea), Calandro (Anthus campestris), Codirossone (Monticola
saxatilis), Sordone (Prunella collaris), Picchio muraiolo (Tychodroma
muraria), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa (Lanius
senator), Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus), Gracchio corallino
(Pyrrhocorax pyrrhocorax), Zigolo muciatto (Emberiza cia), Ortolano
(Emberiza hortulana).
Descrizione generale della tipologia.
Tipologia che raggruppa i siti montani ed alto-collinari
caratterizzati da ambienti aperti quali praterie (per lo piu'
secondarie), cespuglieti ed ambienti rupestri e rocciosi. Si tratta
in prevalenza di ambienti modellati nei secoli dall'attivita' umana,
primariamente dal pascolo, che tendono a scomparire con la riduzione
delle attivita' agropastorali tradizionali. Il declino di queste
attivita' tradizionali, particolarmente marcato nelle aree montane
della dorsale appenninica, sta determinando il progressivo
deterioramento dei suddetti ambienti ed il conseguente declino di
molte specie ad esso legate. Le misure gestionali principali dovranno
quindi indirizzarsi al mantenimento degli ambienti aperti. Tra le
attivita' umane piu' impattanti vanno invece segnalati lo sviluppo
di
infrastrutture turistiche, l'installazione di impianti per la
produzione di energia eolica e le piantumazioni forestali.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Disponibilita' di habitat idoneo:
1.1. Aquila reale: ambiti rupestri e vaste praterie primarie e
secondarie prive di disturbo antropico;
1.2. Grifone, Falco pellegrino: ambiti rupestri privi di
disturbo antropico;
1.3. Coturnice: vasti cespuglieti dell'orizzonte subalpino e di
praterie primarie e secondarie prive di disturbo antropico ed
interdette all'attivita' venatoria;
1.4. Quaglia: altopiani del piano montano coltivati o pascolati
in forme tradizionali, con assenza di pressione venatoria nel
periodo
riproduttivo e della dipendenza dei pulli;
1.5. Gufo reale: ambienti rupestri con bassa pressione
antropica, idonei alla riproduzione in prossimita' di ambienti
aperti
con adeguate risorse trofiche disponibili tutto l'anno;
1.6. Allodola: formazioni erbacee dei piani montani e
culminali; nell'orizzonte montano inferiore predilige le coltivazioni
diversificate di tipo tradizionale o con attivita' di pascolo
non
intensivo;
1.7. Tottavilla: formazioni erbacee o coltivi semplici con
situazioni a mosaico e con presenza di tratti di terreno scoperto
intervallato da coltivi o pascoli di tipo tradizionale e da fasce
arborate (nidificazione e roosting);
1.8. Calandro e Codirossone: praterie montane e d'altitudine
interessate da una discreta intensita' di pascolo da parte di
bestiame domestico anche con scheletro roccioso affiorante;
1.9. Sordone: orizzonte alpino con costoni rocciosi piu' o meno
ripidi ed aridi intercalati da cenge e terrazzi erbosi,
caratterizzati da una copertura vegetale scarsa e discontinua;
1.10 Picchio muraiolo: ambienti rupestri, di solito al di sopra
del limite della vegetazione arborea, anche con pareti di piccole
dimensioni caratterizzate dalla presenza di vegetazione erbacea
discontinua e di sfasciume detritico alla base (ambiente
riproduttivo);
1.11 Averla piccola e Averla capirossa: altopiani
dell'orizzonte montano inferiore coltivati o pascolati in forme
tradizionali, con una bassa densita' di cespugli e nuclei boscati;
1.12 Gracchio corallino e Gracchio alpino: praterie montane e
d'altitudine interessate da una discreta intensita' di pascolo
da
parte di bestiame domestico, insieme ad ambiti rupestri indisturbati;
1.13. Fringuello alpino: praterie d'altitudine, caratterizzate
anche dalla presenza di massi sparsi e brecciai;
1.14. Zigolo giallo: aree del piano montano con coltivi o
pascoli in forme tradizionali, con una bassa densita' di cespugli
e
fasce boscate; radure nelle formazioni forestali montane;
1.15. Zigolo muciatto: versanti montani con formazioni erbacee
discontinue e presenza di scheletro roccioso affiorante, alberi
ed
arbusti sparsi.
2. Disponibilita' trofica:
2.1. Aquila reale: disponibilita' di specie-preda (soprattutto
Leporidi e Fasianidi);
2.2. Grifone: presenza di bestiame domestico mantenuto al
pascolo brado e di consistenti popolazioni di Ungulati selvatici;
2.3. Gufo reale: abbondanza di prede di taglia medio-grande (ad
esempio Coniglio selvatico, Lepre, Ratto, Riccio, Fagiano, Starna).
4. Ambienti forestali delle montagne mediterranee
Specie ornitiche caratteristiche.
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus
migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Astore di Sardegna (Accipiter
gentilis arrigonii), Picchio nero (Dryocopus martius), Picchio rosso
mezzano (Dendrocopus medius), Picchio dorsobianco (Dendrocopus
leucotus), Balia dal collare (Ficedula albicollis).
Descrizione generale della tipologia.
Tipologia che raggruppa le aree propriamente forestali
dell'Italia peninsulare e delle isole maggiori. Si tratta per lo
piu'
di faggete e querceti concentrati lungo la dorsale appenninica e
in
altre zone montuose. Sono stati inclusi in questa tipologia anche
siti collinari di bassa quota caratterizzati da boschi con
caratteristiche, problematiche gestionali e specie ornitiche
similari. Sono invece state escluse da questa tipologia le pinete
costiere e le leccete mediterranee, che si e' ritenuto opportuno
includere nella tipologia "ambienti misti mediterranei",
dato che
tali ambienti non ospitano di norma specie di uccelli legate in
modo
stretto ed univoco a specifici habitat (com'e' invece il caso di
alcuni picchi per i boschi appenninici), bensi' ad un mosaico
ambientale composto da macchia mediterranea, pascoli, coltivi, dune
costiere eccetera. Il valore conservazionistico dei siti, per quel
che riguarda l'avifauna, dipende in maniera preponderante dall'eta'
e
dalla qualita' ambientale dei boschi, a sua volta dipendenti dalla
gestione forestale passata e presente. I boschi maturi e ben
strutturati sono assai rari nel nostro paese anche se si assiste
alla
progressiva maturazione di boschi non piu' sottoposti a sfruttamento
commerciale, in particolare in molte aree protette. In molti di
questi siti si assiste anche ad una progressiva maturazione dei
cedui, spesso ricondotti a fustaia da appositi interventi gestionali
e ad una progressiva colonizzazione degli ambienti aperti non piu'
sfruttati dalle attivita' agropastorali da parte del bosco. La
gestione dei boschi deve in questi siti tenere conto delle specifiche
esigenze delle specie prioritarie, sia presenti che potenziali.
In
linea generale va favorito il ripristino di un variegato mosaico
ambientale con alternanza di vecchie fustaie, cedui attivi e zone
aperte.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Disponibilita' di habitat idoneo:
1.1. Falco pecchiaiolo: boschi planiziali e collinari,
generalmente aperti, di latifoglie dai 0 ai 1500 m s.l.m.,
preferibilmente fustaie di Castagno e Faggio di media e vasta
estensione, inframmezzati da aree aperte con presenza di Imenotteri
sociali (preda principale della specie);
1.2. Nibbio bruno: aree forestali planiziali e collinari dai 0
ai 1200 m s.l.m., con presenza di aree aperte, pascoli e aree
agricole inframmezzate da alberi, preferibilmente nei pressi di
aree
umide o discariche urbane a cielo aperto;
1.3. Nibbio reale: aree forestali planiziali e collinari dai 0
ai 1000 m s.l.m., con presenza di vaste aree aperte, pascoli e aree
agricole inframmezzate da alberi, spesso in prossimita' di
discariche. Pratica tradizionale della pastorizia brada, soprattutto
ovina;
1.4. Astore di Sardegna: vaste superfici coperte da foreste
pure di Leccio o miste con Pino marittimo, Pino d'Aleppo e Pino
nero,
con presenza di radure all'interno;
1.5. Picchio nero: mature fustaie pure di Faggio;
1.6. Picchio rosso mezzano: mature fustaie di Cerro;
1.7. Picchio rosso minore: aree boscate con abbondanza di
alberi morti e vetusti;
1.8. Balia dal collare: aree forestali mature prevalentemente a
Faggio comprese tra i 1.200 e i 1.800 m di altitudine.
5. Ambienti misti mediterranei
Specie ornitiche caratteristiche.
Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus
migrans), Nibbio reale (Milvus milvus), Grifone (Gyps fulvus),
Capovaccaio (Neophron percnopterus), Biancone (Circaetus gallicus),
Albanella minore (Circus pygargus), Aquila del Bonelli (Hieraaetus
fasciatus), Pellegrino (Falco peregrinus), Lanario (Falco biarmicus),
Grillaio (Falco naumanni), Coturnice di Sicilia (Alectoris greca
whitakeri), Pernice sarda (Alectoris barbara), Quaglia (Coturnix
coturnix), Occhione (Burhinus oedicnemus), Ghiandaia marina (Coracias
garrulus), Gufo reale (Bubo bubo), Succiacapre (Caprimulgus
europaeus), Calandra (Melanocorypha calandra), Calandrella
(Calandrella brachydactyla), Allodola (Alauda arvensis), Tottavilla
(Lulla arborea), Cappellaccia (Galerida cristata), Calandro (Anthus
campestris), Monachella (Oenanthe hispanica), Averla piccola (Lanius
collurio), Averla capirossa (Lanius senator), Averla cenerina (Lanius
minor), Magnanina (Sylvia undata), Magnanina sarda (Sylvia sarda),
Sterpazzola di Sardegna (Sylvia conspicillata), Sterpazzolina (Sylvia
cantillans), Zigolo capinero (Emberiza melanocephala).
Descrizione generale della tipologia.
Tipologia che raggruppa una vasta gamma di paesaggi, anche molto
diversificati tra loro, raggruppati in una tipologia unica in quanto
caratterizzati per lo piu' da specie tipicamente mediterranee e
da
una serie di problematiche comuni (bracconaggio, incendi,
urbanizzazione diffusa eccetera). Tra gli habitat inclusi in questi
siti si possono annoverare pinete costiere, leccete, macchia e gariga
mediterranee, coltivi di vario genere, pascoli aridi eccetera. Nella
gran parte dei casi, i siti inclusi in tale tipologia sono
caratterizzati da paesaggi a mosaico, composti da vari ambienti,
inframmezzati gli uni agli altri e spesso profondamente modellati
dalle attivita' umane e sottoposti ad elevatissima pressione
antropica. Le minacce a questi siti sono, di conseguenza, numerose
e
differenziate. Si puo' tuttavia indicare la sottrazione e
frammentazione degli habitat in seguito alla crescente
antropizzazione (urbanizzazione, realizzazione di infrastrutture,
intensificazione agricola) come la problematica centrale di questi
ambienti. Per alcune specie, come ad esempio molti rapaci, il
problema principale rimane il disturbo antropico e la persecuzione
diretta, estremamente diffusi in questi siti.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Disponibilita' di habitat idoneo:
1.1. mosaici di pascoli e coltivi con ricca entomofauna, in
particolare Imenotteri sociali e Ortotteri (Falco pecchiaiolo);
1.2. mosaici di pascoli con coltivi come aree di alimentazione
e boschi adatti alla nidificazione (Nibbio bruno, Nibbio reale);
1.3. mosaici di pascoli con abbondanza di bestiame allo stato
brado con presenza di falesie indisturbate. Macchia mediterranea
alta
con abbondanti popolazioni di ungulati selvatici, in particolare
di
Cervo e Cinghiale (Grifone);
1.4. mosaici di pascoli, macchia mediterranea bassa e gariga
con abbondanza di ovini allo stato brado e con buona disponibilita'
di mammiferi selvatici di piccola taglia come Riccio e Coniglio
selvatico. Presenza di falesie indisturbate per la nidificazione
(Capovaccaio);
1.5. mosaici di pascoli, gariga con abbondanza di ofidi e
boschetti o grossi alberi isolati adatti alla nidificazione
(Biancone);
1.6. incolti, pascoli, coltivi e macchia a bassa copertura del
suolo con ricche popolazioni di micromammiferi e Passeriformi
(Albanella minore);
1.7. pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di
Ortotteri e Sauri. Importante inoltre la disponibilita' di siti
riproduttivi idonei, situati in centri storici, edifici agricoli
abbandonati e falesie indisturbate (Grillaio);
1.8. mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (Coturnice
di Sicilia, Pernice sarda, Quaglia e Occhione);
1.9. pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di
Ortotteri e Sauri. Importante inoltre la disponibilita' di siti
riproduttivi idonei: presenza di grandi alberi isolati, manufatti
abbandonati e rupi (Ghiandaia marina);
1.10 ambienti rupestri con bassa pressione antropica idonei
alla riproduzione in prossimita' di aree idonee all'alimentazione;
presenza di ambienti aperti con adeguate risorse trofiche disponibili
tutto l'anno, ovvero abbondanza di prede di taglia medio-grande,
ad
esempio Coniglio selvatico, Lepre, Ratto, Riccio, eccetera (Gufo
reale);
1.11 gariga e macchia bassa con ricche popolazioni di
Lepidotteri (Succiacapre);
1.12 mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (Calandra,
Calandrella, Allodola, Tottavilla);
1.13. mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga con
affioramento roccioso (Calandro),
1.14. mosaici di incolti e pascoli con affioramenti rocciosi
(Monachella);
1.15. pascoli, coltivi, gariga con ricche popolazioni di
Ortotteri e Sauri (Averla piccola, Averla capirossa e Averla
cenerina);
1.16. macchia mediterranea, gariga e coltivi inframmezzati da
siepi con ricca entomofauna (Canapino, Magnanina, Magnanina sarda,
Sterpazzola di Sardegna, Sterpazzolina, Occhiocotto);
1.17. coltivi e pascoli in forme tradizionali, con una bassa
densita' di cespugli e fasce boscate; radure nelle formazioni
forestali, formazioni erbacee discontinue, alberi ed arbusti sparsi
(Zigolo capinero);
1.18. ambienti rupestri indisturbati con abbondanza di prede
(conigli e uccelli) (Aquila del Bonelli, Lanario, Pellegrino).
6. Ambienti steppici
Specie ornitiche caratteristiche.
Grillaio (Falco naumanni), Albanella minore (Circus pygargus),
Biancone (Circaetus gallicus), Capovaccaio (Neophron percnopterus),
Gallina prataiola (Tetrax tetrax), Occhione (Burhinus oedicnemus),
Pernice di mare (Glareola pratincola), Limicoli svernanti
(Charadriiformes), Ghiandaia marina (Coracias garrulus), Calandra
(Melanocorypha calandra), Calandrella (Calandrella brachydactyla),
Cappellaccia (Galerida cristata), Calandro (Anthus campestris),
Averla capirossa (Lanius senator), Averla cenerina (Lanius minor),
Monachella (Oenanthe hispanica).
Descrizione generale della tipologia.
Gli ambienti "steppici" italiani sono costituiti da paesaggi
seminaturali aridi, caratterizzati dal predominio della vegetazione
erbacea. Questi ambienti, formatisi nei secoli in seguito
all'esercizio del pascolo, primariamente ovino, rappresentano
attualmente una delle tipologie ambientali piu' minacciate a livello
nazionale ed internazionale. Questa tipologia ambientale e'
concentrata nelle aree mediterranee del meridione e prevalentemente
nelle due isole maggiori, nonche' in Puglia e Lazio. Qualche esempio
di ambienti riconducibili a questa tipologia puo' essere trovato,
tuttavia, anche in altre parti d'Italia, com'e' ad esempio il caso
dei Magredi friulani. Si raggruppano in questa tipologia tutti gli
ambienti aperti aridi, assimilabili per avifauna agli ambienti piu'
propriamente steppici. Il fattore assolutamente preponderante nel
determinare la sopravvivenza di tutte le specie steppiche e' la
persistenza dell'habitat. Le principali minacce alle specie steppiche
sono dovute alla distruzione dell'habitat in seguito
all'intensificazione agricola, ad opere di imboschimento artificiale
e all'urbanizzazione.
Le specie di maggiore rilevanza per gli ambienti steppici
italiani sono indubbiamente il Grillaio, specie globalmente
minacciata di cui l'Italia ospita probabilmente la seconda
popolazione mondiale (per dimensione) e la Gallina prataiola, specie
in grave regressione, di cui la Sardegna rappresenta uno degli ultimi
baluardi europei.
Fattori chiave per la conservazione delle specie caratteristiche.
1. Presenza di habitat idoneo (tutte le specie):
1.1. associazioni vegetali di tipo steppico semiarido sfruttate
a pascolo, per lo piu' ovino e stagionale (ad esempio Asphodeletum);
1.2. pascoli coltivati (esempio Hordeum sp);
1.3. boschi degradati con prevalenza di vegetazione erbacea
(simili alle Dehesas spagnole);
1.4. monocolture cerealicole, inframmezzate da altre tipologie
di vegetazione erbacea seminaturale;
1.5. terreni a riposo, prati pascoli non arati da almeno due
anni.
2. Presenza di parcelle di terreno nudo durante la stagione
riproduttiva: campi di colture invernali, set aside, distese di
|